Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 2/2021

Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge corregge e coordina la L.R. Sicilia n. 19/2020 sul governo del territorio: rivede definizioni, competenze e procedimenti di pianificazione, rafforza il rilievo dei piani paesaggistici, modifica il PUG e il CTS e introduce una disciplina di tutela particolare. Restano rilevanti anche i nuovi termini procedurali del PUG e l’atto di indirizzo sul PTR da adottare entro 60 giorni.

Correttivo alla legge siciliana sul governo del territorio

Correttivo alla disciplina siciliana sul governo del territorio

La legge regionale siciliana n. 2 del 2021 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, correggendone vari passaggi su pianificazione territoriale, paesaggio, PUG, PTC/PCM, compensazione urbanistica e organi tecnici. L’obiettivo è riallineare la disciplina regionale ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e chiarire alcuni procedimenti amministrativi.

Modifiche di coordinamento e semplificazione istituzionale

Vengono eliminate diverse formule che prevedevano il concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana in più fasi della pianificazione territoriale. In particolare, tale riferimento è soppresso nei procedimenti relativi agli elementi di pianificazione territoriale regionale e alla formazione del Piano territoriale regionale.

Valutazione ambientale strategica e tutela paesaggistica

In materia di VAS, la disciplina viene aggiornata sostituendo il richiamo alle zone ZPS e SIC con la più ampia categoria delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Inoltre, sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 18 della legge regionale n. 19/2020.

Per il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, la riforma è sostanziale: la vecchia impostazione “con valenza paesaggistica” viene superata e il PTR è definito come strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo periodo, utile a orientare e coordinare programmazione delle risorse e pianificazione strategica, territoriale e urbanistica di Città metropolitane, liberi Consorzi e comuni.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, deve definire contenuti e procedure del PTR con apposito atto di indirizzo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; l’atto va poi aggiornato periodicamente, soprattutto in presenza di nuove norme statali o regionali pertinenti.

La legge rafforza inoltre la centralità dei piani paesaggistici: gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici o dalla relativa disciplina d’uso; tali previsioni non sono derogabili, sono cogenti e prevalgono immediatamente sugli strumenti pianificatori difformi. Gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette devono adeguare i propri strumenti urbanistici e territoriali ai piani paesaggistici, con partecipazione degli organi regionali competenti alla tutela.

Pianificazione territoriale di area vasta e piano urbanistico comunale

Per il Piano territoriale consortile e il Piano della Città metropolitana vengono ritoccati alcuni contenuti e riferimenti tecnici, anche con la sostituzione del richiamo alla tutela “idrogeologica” con quello “idrologica”. Nel procedimento di formazione di tali piani è inoltre precisato il soggetto che li adotta in relazione al libero Consorzio comunale e alla Città metropolitana.

Sul Piano urbanistico generale comunale, i contenuti vengono precisati in due punti principali: tra gli elementi da ricomprendere figurano i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela; inoltre, gli interventi produttivi nel verde agricolo devono essere disciplinati alla luce del contenimento del consumo di suolo e in coerenza con la programmazione dello sviluppo rurale, nel rispetto dell’articolo 37 della legge regionale n. 19/2020.

Procedimento di formazione e approvazione del PUG

La legge interviene in modo dettagliato sui tempi del procedimento del PUG. Entro 10 giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione, il responsabile del procedimento deve trasmettere al consiglio comunale, o ai consigli comunali in caso di piano associato, una relazione istruttoria con il progetto di PUG per la presa d’atto e l’eventuale modifica del piano, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione.

Dopo le determinazioni consiliari, la disciplina prevede una fase di osservazioni e controdeduzioni con termini espressamente scanditi: le osservazioni sono esaminate in un quadro procedimentale che viene portato nuovamente al consiglio comunale per la valutazione dovuta. Infine, entro 30 giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette la proposta di deliberazione per l’approvazione del PUG, che il consiglio deve adottare entro 30 giorni dalla ricezione.

Abrogazione della disciplina sul patrimonio culturale dei beni isolati

È abrogato l’intero articolo 27 della legge regionale n. 19/2020, relativo alla disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati.

Compensazione urbanistica e tutela ambientale

La compensazione urbanistica viene ridefinita per i casi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti legittimamente realizzati ma degradati o incongrui, quando questi alterino in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica del luogo. In tali ipotesi la compensazione assume natura paesaggistico-ambientale e consiste nell’attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati.

È inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale n. 19/2020.

Disposizioni di tutela particolare e deroghe

La legge inserisce un nuovo articolo 46-bis che disciplina deroghe limitate ad alcune previsioni della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Sono previste deroghe, secondo le procedure dell’articolo 16 della L.R. n. 78/1976, per:

  • opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
  • opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché adeguamenti e ammodernamenti strettamente necessari alla loro funzionalità, solo per nuovi volumi tecnici o interventi che non aumentino l’area di sedime legittimamente occupata.

È inoltre consentita, secondo le procedure dell’articolo 7 della L.R. n. 65/1981, la deroga per opere di manutenzione straordinaria, ammodernamento e potenziamento strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, purché dotate delle autorizzazioni degli enti competenti.

Poteri sostitutivi regionali ed esecuzione del giudicato

Viene aggiornato il rinvio normativo relativo ai poteri sostitutivi della Regione, con riferimento alla disciplina del d.P.R. n. 380/2001 recepita dalla normativa regionale vigente.

Comitato tecnico scientifico (CTS)

La composizione e le funzioni del CTS vengono integrate. Tra le competenze del Comitato si inserisce anche il parere sui piani territoriali e urbanistici o sulle loro varianti di cui all’articolo 53; inoltre, tra le professionalità rilevanti nella composizione viene espressamente richiamato il pianificatore territoriale prima dell’ingegnere. Viene anche corretto il rinvio contenuto nel comma 6 dell’articolo 52.

Entrata in vigore e natura dell’intervento

La legge è una legge correttiva della disciplina già vigente e opera sul testo consolidato della L.R. Sicilia n. 19/2020. Non contiene una disciplina autonoma di durata temporale limitata, ma introduce termini procedurali specifici, in particolare per l’atto di indirizzo sul PTR e per la formazione del PUG.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.