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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26790/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da sanzioni pecuniarie irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Consob a diversi dipendenti di banca, tra cui il dante causa dei ricorrenti. Dopo un primo annullamento delle sanzioni in opposizione, la Cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Lecce ha accolto solo in parte l'opposizione, riducendo la sanzione e ponendo a carico dell'opponente la quasi totalità delle spese. Gli eredi del sanzionato hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione delle norme sull'interruzione del processo e la nullità del procedimento/decreto, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione per la morte dell'opponente e non decidere nel merito; hanno inoltre affermato di avere avuto conoscenza del decreto solo nel 2022 mediante notifica dell'Avvocatura dello Stato. La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorreva dalla conoscenza di fatto del provvedimento acquisita dagli eredi nel 2021, quando ricevettero la raccomandata di richiesta pagamento spese, e risultava quindi spirato prima della proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha affermato che, ai fini della decadenza dall'impugnazione, rileva la conoscenza di fatto della decisione e non la conoscenza legale; inoltre, i motivi di nullità della decisione di merito si convertono in motivi di impugnazione soggetti al medesimo termine decadenziale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore della Consob e del Ministero dell'economia e delle finanze e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno della censura dei ricorrenti, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della censura dei ricorrenti, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 299 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di interruzione del processo per morte della parte.

  • art. 300 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di interruzione del processo per morte della parte.

  • art. 303 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di prosecuzione/ripresa del processo interrotto.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla conoscenza di fatto della decisione; la sua scadenza rende tardivo il ricorso, indipendentemente dalla notificazione formale del provvedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    I motivi di nullità della decisione di merito si convertono in motivi di impugnazione e restano soggetti al termine per impugnare.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametrizza l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo per proporre impugnazione, ciò che rileva è la conoscenza di fatto della decisione sfavorevole, non la sua conoscenza legale o la formale notificazione, quando la parte sia rimasta contumace o comunque non abbia avuto precedente legale conoscenza del provvedimento.
  • Le censure che investono la nullità del procedimento o della decisione di merito devono essere veicolate entro il termine di impugnazione: una volta spirato il termine decadenziale ex art. 327 c.p.c., tali vizi non possono più essere fatti valere.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla tempestività dell'impugnazione è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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