Cassazione Penale, Sentenza n. 13777/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Avezzano deducendo: (1) estinzione del reato per carenza della condizione di procedibilità a seguito di remissione della querela e sua accettazione (rilevato in primo motivo, invocando anche art.129 cod.proc.pen.); (2) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli elementi della fattispecie di cui all'art. 590 c.p., in particolare sull'elemento oggettivo relativo al rapporto di proprietà/detenzione tra l'imputata e l'animale che ha cagionato le lesioni.
La decisione
La Corte rileva che il reato, procedibile a querela di parte, è stato estinto per remissione di querela come risulta dalla documentazione prodotta. La remissione, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato ai sensi di quanto richiamato (art. 152 c.p. citato dalla Corte) e prevale su eventuali altre cause di inammissibilità; la Corte di legittimità dichiara l'estinzione e annulla la sentenza impugnata senza rinvio. Inoltre la Corte dispone che le spese del procedimento siano poste a carico della parte querelata ex art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione all'eccezione di carenza della condizione di procedibilità; nella sentenza si riferisce alla rilevanza processuale dell'assenza della condizione di procedibilità in caso di remissione della querela.
art. 152 cod. pen.
La Corte applica la regola dell'estinzione del reato per remissione di querela richiamando l'art. 152 c.p. come titolo normativo che legittima l'estinzione del reato una volta accettata la remissione.
art. 590 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie contestata (lesioni) oggetto del secondo motivo; la questione relativa all'elemento oggettivo (rapporto di proprietà/detenzione dell'animale) è stata sollevata dal ricorrente ma è stata travolta dall'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per attribuire le spese processuali alla parte querelata in caso di estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e regolarmente accettata, estingue il reato anche se il ricorso per cassazione è pendente; la Corte di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni di merito e su eventuali cause di inammissibilità: le contestazioni sostanziali (es. sulla qualificazione del fatto) vengono travolte dall'estinzione.
- L'accertamento formale della remissione nella documentazione prodotta è decisivo: è necessario dimostrare l'intervenuta remissione e la sua accettazione perché il giudice ne dichiari l'effetto estintivo.
- Le statuizioni civili collegate al reato estinto possono essere travolte dall'estinzione penale; occorre valutare separatamente gli eventuali profili risarcitori in sede civile.
- In caso di estinzione per remissione della querela le spese processuali possono essere poste a carico della parte querelata, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 4.
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