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Circolare

Circolare Inail n. 38 del 10 marzo 2015

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2015.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per l’anno 2015 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi Inail, distinguendo tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Vengono aggiornati i minimali sulla base della variazione Istat 2014, indicati gli importi da applicare alle varie categorie di lavoratori e chiariti i casi di esclusione dall’adeguamento al minimale giornaliero. La circolare disciplina inoltre i premi speciali unitari per specifiche categorie e richiama, nella terza sezione, gli effetti del riallineamento dei valori di rendita sul profilo risarcitorio.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2015

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2015

La circolare definisce i valori di riferimento da applicare nel 2015 per la determinazione della base imponibile Inail dei premi assicurativi, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio, e richiamando anche le ricadute sul piano risarcitorio. Il documento è strutturato in tre sezioni: premi ordinari, premi speciali unitari e profilo risarcitorio.

Quadro generale e criteri di calcolo

La circolare ricorda che il premio assicurativo ordinario dipende essenzialmente da due fattori: il tasso di premio previsto dalla tariffa per la lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni imponibili. La retribuzione imponibile può essere:

  • retribuzione effettiva;
  • retribuzione convenzionale;
  • retribuzione di ragguaglio.

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione effettiva deve essere confrontata con i minimi previsti dalla legge. In particolare, se la retribuzione è inferiore ai minimi, va adeguata al maggiore tra:

  • minimale contrattuale;
  • minimale di retribuzione giornaliera.

Il minimale contrattuale è quello stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali se comportano una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo.

Minimale giornaliero per il 2015

Per effetto della variazione Istat 2014 pari allo 0,20%, la circolare indica per l’anno 2015 i seguenti valori principali:

  • minimale giornaliero generale: 47,68 euro;
  • minimale mensile rapportato a 26 giorni lavorativi: 1.239,68 euro.

Tali importi non devono essere automaticamente confrontati con il minimale contributivo o con il minimale di rendita, salvo i casi specificamente richiamati dalla circolare.

Casi esclusi dall’adeguamento al minimale generale

La circolare elenca le ipotesi in cui non opera l’adeguamento al minimale giornaliero generale. In particolare, sono esclusi:

  • gli operai agricoli, per i quali il minimo 2015 è 42,41 euro;
  • le erogazioni speciali previste dalla legge o dal contratto a carico del datore di lavoro per prestazioni mutualistiche e previdenziali;
  • gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati impiegati in cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sulla base dell’importo giornaliero fissato dalla normativa regionale;
  • le indennità di disponibilità nel contratto di lavoro intermittente, per le quali i contributi sono versati per l’effettivo ammontare dell’indennità.

Per il lavoro intermittente, la circolare ricorda che l’indennità di disponibilità è fissata dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura stabilita dal Ministero del lavoro; essa è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Retribuzioni convenzionali

Un’ampia parte della circolare riguarda le retribuzioni convenzionali, che costituiscono eccezione rispetto al criterio della retribuzione effettiva. Esse sono previste per specifiche categorie di lavoratori e possono essere stabilite con decreto ministeriale nazionale, con decreto provinciale o con legge.

La circolare chiarisce che:

  • le retribuzioni convenzionali si adeguano all’indice Istat dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore;
  • l’importo rivalutato va confrontato con il relativo minimale giornaliero;
  • se il valore convenzionale risulta inferiore al limite minimo applicabile, deve essere adeguato a quest’ultimo.

Per il 2015 il limite minimo è:

  • 47,68 euro per le retribuzioni convenzionali senza uno specifico limite giornaliero;
  • 26,49 euro per le retribuzioni convenzionali con limite specifico.

Categorie con retribuzioni convenzionali nazionali

La circolare disciplina varie categorie con retribuzione convenzionale fissata a livello nazionale, tra cui:

  • lavoratori operanti in Paesi extracomunitari in assenza di accordi di sicurezza sociale;
  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  • lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi impiegati in progetti di formazione o riqualificazione;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare;
  • lavoratori di società ed ex compagnie portuali non cooperative;
  • addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
  • soci volontari delle cooperative sociali;
  • lavoratori dell’area dirigenziale.

Per ciascuna categoria la circolare richiama il criterio di computo da seguire, specificando se l’importo convenzionale va riferito a un anno, a un mese o a una giornata, e se il calcolo debba essere rapportato ai giorni di effettiva presenza o a un periodo medio mensile fissato dal decreto.

Retribuzioni convenzionali e criteri specifici di calcolo

La circolare distingue tre modelli di calcolo per le retribuzioni convenzionali:

  • retribuzione convenzionale annuale, divisibile in 300 giorni lavorativi;
  • retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza entro il limite di 25 giorni al mese e 300 all’anno;
  • retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dalle giornate effettive.

Questi criteri sono richiamati soprattutto per i lavoratori soggetti a decreti ministeriali specifici o per le categorie operanti all’estero.

Retribuzioni convenzionali per il 2015: importi rilevanti

Tra gli importi più significativi riportati dalla circolare figurano:

  • per i lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita: 53,88 euro giornalieri e 1.346,98 euro mensili, dal 1° luglio 2014;
  • per i dirigenti: 12,51 euro orari, 100,06 euro giornalieri e 2.501,53 euro mensili, sempre dal 1° luglio 2014;
  • per i lavoratori di società ed ex compagnie portuali non cooperative: 1.205,28 euro mensili, calcolati su 12 giorni medi mensili;
  • per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: 47,68 euro giornalieri e 1.192,00 euro mensili per i lavoratori non soci, 26,49 euro giornalieri e 662,00 euro mensili per i soci di cooperative;
  • per i soci volontari delle cooperative sociali: 47,68 euro giornalieri;
  • per i lavoratori a domicilio: 26,49 euro giornalieri, ma con adeguamento al minimale generale di 47,68 euro.

Lavoro part-time, lavoro ripartito e area dirigenziale

Per i lavoratori a tempo parziale, la circolare conferma il criterio della retribuzione convenzionale oraria. La retribuzione minimale oraria per il 2015, con orario normale di 40 ore settimanali, è calcolata in 7,15 euro. Il datore di lavoro deve utilizzare la retribuzione oraria più elevata tra minimale e tabellare e moltiplicarla per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo, comprensive di presenza e assenze retribuite entro il limite di 25 giorni mensili.

Nel lavoro ripartito, i due coobbligati sono assimilati ai part-time e il premio si calcola sulla totalità delle ore effettivamente prestate. Per i lavoratori dell’area dirigenziale, invece, la base imponibile è la retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, ma sempre entro i limiti del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto non è a tempo, la verifica va svolta su base mensile, dividendo i valori di rendita in dodici mesi.

Per le prestazioni occasionali in ambito di collaborazione coordinata e continuativa, la circolare prevede una disciplina simile, con limiti di durata e di compenso. I valori mensili 2015 restano compresi tra 1.346,98 euro e 2.501,53 euro, mentre i limiti giornalieri sono 53,88 euro e 100,06 euro.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, sempre nel rispetto del minimale e massimale di rendita. La circolare ribadisce che va prima verificato il rispetto dei minimi retributivi e poi confrontata la retribuzione annua con i limiti di rendita. Dal 1° luglio 2014 i valori annuali di riferimento sono 16.163,70 euro e 30.018,30 euro.

Premi speciali unitari

La seconda sezione si occupa dei premi speciali unitari, previsti quando la lavorazione o le sue modalità rendono difficile accertare elementi ordinari come numero di occupati, retribuzioni o ore di presenza. In tali casi il premio è fissato in base a parametri diversi dalla retribuzione imponibile, quali numero di persone, durata della lavorazione, numero di macchine o caratteristiche del rischio.

Per il 2015 sono trattate le categorie principali della gestione industriale e della gestione medici radiologi. Tra queste:

  • titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti ed associati ad imprenditore artigiano;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto;
  • persone addette alla frangitura e spremitura delle olive;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • alunni e studenti non statali addetti ad attività pratiche;
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte;
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi.

Artigiani e altri soggetti assicurati con premio annuale

Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati ad imprenditore artigiano, il premio è annuale e varia in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione. Per il 2015 il minimale giornaliero è 47,68 euro e quello annuale 14.304,00 euro; i premi minimi annuali a persona sono indicati per le 9 classi di rischio e vanno da 81,00 euro a 1.737,20 euro.

La circolare precisa che per le nuove posizioni assicurative i valori operano immediatamente, mentre per le posizioni già esistenti l’aggiornamento avverrà in occasione dell’autoliquidazione 2015/2016.

Facchini e assimilati

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e dovuto a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva, comunque non inferiore al minimo generale. La circolare distingue tre settori di facchinaggio e indica per il 2015 premi trimestrali minimi di 103,20 euro, 206,50 euro e 186,10 euro, in relazione alla categoria e al settore di rischio.

Il premio è dovuto per trimestre indipendentemente dalle giornate effettivamente lavorate e, in caso di retribuzione superiore al minimo, va aumentato proporzionalmente.

Frangitura e spremitura delle olive

Per le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, il premio è stabilito per frantoio e tiene conto della retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, del tipo di frantoio e della durata dei lavori. Per la campagna olearia 2015/2016 i premi minimi riportati sono:

  • frantoio di tipo A, durata non superiore a 30 giorni: 182,10 euro;
  • frantoio di tipo A, intera campagna olearia: 573,30 euro;
  • frantoio di tipo B, durata non superiore a 30 giorni: 250,90 euro;
  • frantoio di tipo B, intera campagna olearia: 700,20 euro.

Pescatori della piccola pesca e studenti non statali

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, il premio è mensile e riferito a una retribuzione giornaliera prescelta non inferiore a 26,49 euro. Per il 2015 il premio minimo mensile a persona è 31,60 euro. I pescatori familiari coadiuvanti non rientrano in questo regime e seguono la disciplina generale dei familiari.

Per gli alunni e studenti delle scuole non statali addetti ad attività tecniche o pratiche, la circolare conferma un premio annuale a persona, da variare secondo la rivalutazione delle rendite, con anticipo provvisorio per l’anno scolastico 2014/2015 pari a 2,58 euro.

Candidati all’emigrazione e personale sanitario radiologico

Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, il premio è fissato in modo stabile a 3,10 euro per prova, senza variazioni, ed è a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso cui la prova si svolge.

Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, la circolare richiama la disciplina dei premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso, distinguendo tra premi divisibili in dodici mesi e premi da calcolare in funzione dell’attività complessiva di becquerel. Gli importi sono contenuti nell’allegato 10.

Profilo risarcitorio

La terza sezione evidenzia che le nuove misure influenzano anche il profilo risarcitorio. In particolare:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2014 e per quelli ancora in corso a tale data;
  • per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, il minimale e il massimale di rendita sono fissati, dal 1° luglio 2014, rispettivamente in 16.163,70 euro e 30.018,30 euro annui, pari a 53,88 euro e 100,06 euro giornalieri.

La circolare si conclude con il richiamo agli allegati tecnici, che contengono tabelle e riepiloghi utili per l’applicazione pratica dei valori aggiornati.

Punti principali

Determinazione dei minimali 2015

Per il 2015 la circolare aggiorna i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera in base alla variazione Istat dello 0,20% rilevata nel 2014. Il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 47,68 euro, corrispondente a 1.239,68 euro mensili su 26 giorni lavorativi. Per le retribuzioni convenzionali si applicano, ove previsti, i limiti di 26,49 euro oppure 47,68 euro, a seconda che la categoria abbia o meno uno specifico limite minimo giornaliero.

Regola generale: retribuzione effettiva e minimale contrattuale

La base imponibile del premio ordinario è data dalla retribuzione effettiva, che deve essere adeguata al maggiore tra minimale contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera. Il minimale contrattuale è quello stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Se la retribuzione effettiva è inferiore sia al minimale contrattuale sia al minimale giornaliero, occorre assumere l’importo più elevato tra i due.

Categorie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il minimo 2015 è 42,41 euro; le erogazioni speciali a carico del datore di lavoro per prestazioni mutualistiche e previdenziali; gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati impiegati in cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente, che sono soggette a contribuzione per il loro effettivo ammontare. Per il lavoro intermittente la misura dell’indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Retribuzioni convenzionali e criteri di adeguamento

Le retribuzioni convenzionali prevalgono, per le categorie interessate, sulla regola della retribuzione effettiva e sono stabilite da decreti ministeriali o da legge. In generale si adeguano all’indice Istat dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e, se inferiori, devono essere riallineate ai limiti minimi giornalieri. La circolare distingue tra retribuzioni convenzionali senza specifico limite giornaliero, per le quali vale il minimale generale di 47,68 euro, e quelle con limite specifico, per le quali vale 26,49 euro.

Categorie con retribuzione convenzionale nazionale o provinciale

Sono richiamate numerose categorie con retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale: lavoratori in Paesi extracomunitari, detenuti e internati, allievi dei corsi professionali, lavoratori socialmente utili, tirocinanti, lavoratori sospesi utilizzati in formazione, familiari nell’impresa familiare, lavoratori di società ed ex compagnie portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari di cooperative sociali, lavoratori dell’area dirigenziale e lavoratori con retribuzioni convenzionali provinciali. Per ciascuna categoria sono indicati i criteri di calcolo, i periodi di riferimento e, quando presenti, gli importi aggiornati per il 2015.

Retribuzioni stabilite con legge: domestici, part-time, lavoro ripartito e dirigenti

Per i lavoratori domestici sono indicate le nuove fasce retributive per il 2015 nell’allegato 4. Per il part-time la circolare conferma il criterio della retribuzione convenzionale oraria, con retribuzione minimale oraria pari a 7,15 euro in caso di orario normale di 40 ore settimanali, e precisa che va scelta la retribuzione oraria più elevata tra minimale e tabellare. Per il lavoro ripartito i due coobbligati sono assimilati ai part-time. Per i dirigenti la base imponibile è la retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita, con importi 2015 pari a 12,51 euro orari, 100,06 euro giornalieri e 2.501,53 euro mensili.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, con limite mensile 2014/2015 pari a 1.346,98 euro minimo e 2.501,53 euro massimo. Per le prestazioni occasionali entro i limiti di durata e compenso previsti, l’imponibile si determina con lo stesso criterio, rapportando i compensi ai giorni o ai mesi di durata del rapporto; i limiti giornalieri sono 53,88 euro e 100,06 euro.

Sportivi professionisti dipendenti e retribuzione di ragguaglio

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile resta la retribuzione effettiva, da confrontare con il minimale e massimale di rendita, pari dal 1° luglio 2014 a 16.163,70 euro e 30.018,30 euro annui. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si applica solo in via residuale, in assenza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Premi speciali unitari per categorie particolari

La seconda sezione riguarda i casi in cui il premio ordinario non è agevolmente calcolabile e si applicano premi speciali unitari. Per il 2015 sono disciplinati, tra gli altri, gli artigiani e familiari coadiuvanti con premio annuale per classe di rischio, i facchini e assimilati con premio trimestrale per settore, gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive con premio per frantoio e durata dei lavori, i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne con premio mensile, gli alunni e studenti non statali con premio annuale, i candidati all’emigrazione con premio fisso per prova d’arte, e i medici radiologi e tecnici sanitari con premi annuali per apparecchio radiologico o sostanza radioattiva.

Effetti risarcitori dal 1° luglio 2014

La terza sezione precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2014 o ancora in corso a tale data. Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, il minimale e il massimale di rendita rivalutati dal 1° luglio 2014 sono rispettivamente di 16.163,70 euro e 30.018,30 euro annui, pari a 53,88 euro e 100,06 euro giornalieri.

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