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Messaggio

Messaggio numero 5369 del 15-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le principali novità fiscali introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con particolare riguardo a deduzioni per familiari, nuova struttura delle aliquote IRPEF, abolizione di alcune detrazioni, tassazione degli arretrati e modalità operative per i sostituti d’imposta. Indica inoltre decorrenza, conguagli, clausola di salvaguardia e ulteriori adempimenti documentali per cittadini extracomunitari.

Finanziaria 2005: ritenute fiscali, deduzioni IRPEF e adempimenti del sostituto d’imposta

Finanziaria 2005: nuove regole IRPEF e adempimenti dei sostituti d’imposta

Il documento, emanato dall’INPS dopo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riepiloga le novità fiscali introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di ritenute IRPEF e gestione delle deduzioni. Sono forniti criteri operativi per i sostituti d’imposta, con riferimento alla decorrenza dal 2005, alle modalità di calcolo delle ritenute, al conguaglio e alla documentazione da acquisire.

Nuova base imponibile IRPEF

La legge Finanziaria 2005 introduce una nuova disciplina della base imponibile IRPEF, basata soprattutto su deduzioni che sostituiscono le precedenti detrazioni per oneri familiari.

Deduzioni per oneri familiari

Sono previste le seguenti deduzioni teoriche:

  • coniuge a carico: 3.200 euro;
  • per ciascun figlio a carico e per le altre persone di cui all’art. 433 c.c.: 2.900 euro.

Le deduzioni per il figlio a carico aumentano nei seguenti casi:

  • figlio di età inferiore a tre anni: 3.450 euro;
  • primo figlio in sostituzione del coniuge: 3.200 euro;
  • per ciascun figlio portatore di handicap: 3.700 euro.

Il documento precisa che restano invariati i requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico. Le deduzioni vanno rapportate a mese e spettano dal mese in cui si verifica il carico familiare fino a quello in cui cessa. I coniugi possono ripartire la deduzione per i figli a carico.

Determinazione delle deduzioni effettive

L’importo effettivamente spettante non coincide sempre con quello teorico, ma dipende dal reddito complessivo del contribuente. Il rapporto indicato nel documento è il seguente:

  • 78.000 + deduzione teorica per oneri di famiglia + oneri deducibili – reddito complessivo
  • tutto diviso per 78.000.

L’esito del rapporto determina se la deduzione:

  • compete per intero, se il rapporto è maggiore o uguale a 1;
  • non compete, se il rapporto è zero o minore di zero;
  • compete in misura proporzionale, se il rapporto è compreso tra zero e 1.

Il documento evidenzia che il meccanismo è simile a quello già previsto per la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta.

Deduzione per addetti all’assistenza personale

È prevista un’ulteriore deduzione fino a 1.820 euro, comunque limitata alle spese effettivamente sostenute e documentate dal contribuente per l’assistenza alla propria persona o a quella dei familiari, anche non a carico e non conviventi.

Questa deduzione:

  • può essere fatta valere solo in dichiarazione dei redditi;
  • non incide sulle ritenute operate dal sostituto d’imposta.

Nuova tabella delle aliquote d’imposta

La Finanziaria riduce a tre le aliquote IRPEF e modifica gli scaglioni:

  • fino a 26.000 euro: 23%;
  • oltre 26.000 euro fino a 33.500 euro: 33%;
  • oltre 33.500 euro: 39%.

L’imposta lorda va determinata applicando le nuove aliquote al reddito complessivo al netto:

  • degli oneri deducibili;
  • della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta;
  • della deduzione per oneri di famiglia.

Per i redditi superiori a 100.000 euro è previsto un contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente tale soglia, da trattare come ulteriore aliquota d’imposta.

Abrogazione di alcune detrazioni e clausola di salvaguardia

La Finanziaria abroga le detrazioni dall’imposta lorda previste per fasce di reddito nel caso in cui nel reddito complessivo confluiscano:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi di impresa minore.

Per evitare peggioramenti del trattamento fiscale, è prevista una clausola di salvaguardia: in sede di dichiarazione annuale dei soli redditi 2005 il contribuente può applicare le norme in vigore al 31 dicembre 2002, oppure quelle in vigore al 31 dicembre 2004 se più favorevoli.

Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente

Per gli emolumenti arretrati erogati dal 1° gennaio 2005 si applicano:

  • le nuove aliquote e i nuovi scaglioni introdotti dalla legge Finanziaria 2005;
  • il contributo di solidarietà del 4% per i redditi oltre 100.000 euro.

Ai fini della determinazione dell’aliquota media, il reddito del biennio precedente considerato dal sostituto deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il documento dedica ampio spazio alle modalità operative per il sostituto d’imposta, distinguendo tra ritenute ordinarie, mensilità aggiuntive, arretrati e conguaglio.

Calcolo delle ritenute ordinarie

Le ritenute devono essere effettuate sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga, senza includere mensilità aggiuntive ed emolumenti arretrati, applicando le aliquote IRPEF, incluso il contributo del 4% quando dovuto.

Nel calcolo devono essere considerati gli scaglioni annui rapportati al periodo di paga, al netto delle deduzioni per:

  • progressività dell’imposta;
  • oneri di famiglia.

Sono soppresse le detrazioni per lavoro dipendente.

Mensilità aggiuntive

Sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura:

  • non si applicano le deduzioni per progressività;
  • non si applicano le deduzioni per oneri di famiglia.

Tali emolumenti concorrono però alla determinazione del reddito complessivo necessario per il calcolo di entrambe le deduzioni.

Riconoscimento delle deduzioni per oneri familiari

Il riconoscimento delle deduzioni familiari è subordinato alle stesse condizioni previste in passato per le detrazioni per carichi di famiglia, comprese le dichiarazioni del contribuente e le comunicazioni di variazione.

Se non vi sono nuove indicazioni da parte del dipendente, il sostituto può continuare a utilizzare i dati già acquisiti per le precedenti detrazioni. Non è quindi necessaria una nuova dichiarazione, poiché le dichiarazioni già rese possono essere usate anche per le nuove deduzioni.

Il dipendente può inoltre:

  • chiedere che le deduzioni non siano applicate, se dispone di altri redditi che incidono sul reddito complessivo e presume di avere diritto a deduzioni inferiori;
  • comunicare l’ammontare presunto del reddito complessivo, affinché il sostituto calcoli correttamente le deduzioni spettanti.

In mancanza di indicazioni, il sostituto considera come reddito complessivo di riferimento solo il reddito di lavoro dipendente corrisposto nell’anno.

Schema operativo sintetico per il sostituto

Il sostituto deve:

  • determinare la retribuzione complessiva annua;
  • sottrarre gli oneri deducibili trattenuti direttamente e non concorrenti al reddito di lavoro dipendente;
  • calcolare la deduzione per la progressività dell’imposta;
  • calcolare la deduzione per oneri di famiglia;
  • ragguagliare le deduzioni ai singoli periodi di paga;
  • sottrarre dal reddito erogato, già al netto degli oneri, le quote di deduzione spettanti;
  • applicare le ritenute sulle somme residue secondo aliquote progressive per scaglioni e con il contributo del 4%.

Rapporti di lavoro inferiori all’anno

Nei rapporti di lavoro inferiori all’anno, il dipendente può chiedere al sostituto di riconoscere:

  • le nuove deduzioni per oneri di famiglia;
  • la deduzione base di 3.000 euro per assicurare la progressività,

in relazione all’intero periodo d’imposta.

Arretrati: determinazione dell’aliquota media

Per le competenze arretrate, la circolare richiamata dal documento precisa che il reddito complessivo del biennio precedente, corrisposto dal sostituto, deve essere assunto al netto:

  • della deduzione per la progressività dell’imposta;
  • della deduzione per oneri familiari,

se riconosciute nei due anni di riferimento.

Per determinare l’aliquota si tiene conto delle nuove aliquote, del contributo del 4% e dei relativi scaglioni.

Conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto

La legge modifica l’art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo:

  • l’eliminazione dalle operazioni di conguaglio dei compensi e delle indennità erogati da terzi e comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell’anno;
  • il ricalcolo definitivo delle deduzioni per la progressività dell’imposizione e di quelle per gli oneri familiari.

Il conguaglio deve essere effettuato:

  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione.

Il conguaglio va eseguito tra:

  • le ritenute operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferiti all’anno precedente;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti.

Certificazione fiscale e modelli CUD

La certificazione fiscale rilasciata dal sostituto deve evidenziare distintamente:

  • l’ammontare della deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
  • l’ammontare delle deduzioni per oneri familiari.

Tale indicazione deve essere effettuata anche nei casi di cessazione nel corso del 2005, prima della predisposizione del modello CUD 2006. In tali casi, le deduzioni per oneri familiari riconosciute devono essere annotate nel Mod. CUD 2005 con il codice 99, tabella B.

Più rapporti di lavoro e incapienza delle retribuzioni

Il documento segnala un’ulteriore modifica dell’art. 23 del DPR n. 600/1973: viene soppresso l’obbligo, in caso di più rapporti di lavoro nello stesso periodo d’imposta, di comunicare all’ultimo sostituto la modalità con cui regolare l’eventuale debito d’imposta in caso di incapienza delle retribuzioni.

Resta comunque la facoltà del sostituito di scegliere, dichiarandolo al sostituto, tra:

  • il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute;
  • l’autorizzazione a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta.

In assenza di dichiarazione, l’eventuale incapienza viene recuperata mediante prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni devono essere applicate dal primo periodo di paga del 2005.

Clausola di salvaguardia in sede di sostituto

La clausola di salvaguardia può essere fatta valere dal contribuente solo in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto d’imposta non deve tenerne conto:

  • nel calcolo delle ritenute per i singoli periodi di paga;
  • in sede di conguaglio.

Resta però fermo che, se il sostituto presta assistenza fiscale, deve applicare la clausola in tale sede.

Obblighi documentali per cittadini extracomunitari

Il documento richiama quanto previsto dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, art. 21, per i cittadini extracomunitari che abbiano diritto alle deduzioni per oneri familiari. Essi devono esibire:

  • lo stato di famiglia dal quale risultino i figli a carico residenti in Italia;
  • una documentazione equivalente del Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine, per i figli a carico non residenti in Italia.

Riferimenti finali e supporto operativo

Il messaggio segnala che potranno seguire ulteriori comunicazioni sulle altre innovazioni fiscali della Finanziaria 2005 e sulla trasmissione dei nuovi modelli di dichiarazione concernenti il diritto alle deduzioni dal reddito. Sono inoltre indicati i riferimenti telefonici della Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio per eventuali chiarimenti applicativi.

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