Messaggio numero 5061 del 11-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che le sanzioni amministrative per omissioni contributive previste dall'art. 35, commi 2 e 3, L. 689/1981 sono state abrogate per effetto dell'art. 116, comma 12, L. 388/2000, con precisazioni sui casi ancora recuperabili e sulle modalità operative per l'iscrizione a ruolo. Vengono inoltre indicate le istruzioni tecniche per l'acquisizione delle sanzioni nel programma 4654, i codici tributo da utilizzare e i riferimenti per l'assistenza tecnica e amministrativa.
Infasamento sanzioni amministrative ex art. 35 L. 689/1981 nella gestione DM
Gestione DM e infasamento delle sanzioni amministrative
Il messaggio disciplina le modalità operative per l’infasamento, nella gestione DM, delle sanzioni amministrative collegate a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Il documento richiama il quadro normativo e indica le sole fattispecie ancora trattabili, oltre alle istruzioni pratiche per l’acquisizione e la successiva iscrizione a ruolo.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’INPS richiama l’art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il messaggio precisa che:
- l’Istituto aveva inizialmente applicato la disposizione alle sanzioni relative ai periodi contributivi da dicembre 2000 in poi;
- successivamente, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 7524 del 22 maggio 2002, con circolare n. 191 del 31 dicembre 2002 è stato disposto di non emettere più ordinanze-ingiunzioni anche per omissioni commesse e contestate in precedenza.
Sanzioni ancora recuperabili e limiti dell’abolizione
Secondo il messaggio, possono attualmente essere recuperate solo le sanzioni oggetto di ordinanza-ingiunzione emessa prima del dicembre 2000, non opposta e quindi passata in giudicato.
L’abolizione riguarda solo:
- le sanzioni correlate alle omissioni contributive;
- le sanzioni per violazioni formali delle norme sul collocamento.
L’abolizione non si estende invece alle sanzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 35 della legge n. 689/1981.
Dal 1° gennaio 2001 non sono più state emesse ordinanze sia per periodi contributivi anteriori sia per quelli successivi all’entrata in vigore della legge n. 388/2000.
Iscrizione a ruolo e maggiorazione semestrale
Resta fermo che le somme richieste con ordinanze-ingiunzioni non opposte nei termini e quindi passate in giudicato devono essere riscosse tramite iscrizione a ruolo.
Il messaggio richiama inoltre l’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, secondo cui la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, cioè dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione, fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
Modalità operative di acquisizione nel programma 4654
Per l’acquisizione delle sanzioni, propedeutica alla successiva iscrizione a ruolo, l’operatore deve richiamare il programma "4654" e seguire la sequenza indicata nel messaggio:
- singola inadempienza;
- apertura pratica, con apertura dell’inadempienza tramite T.S. "51";
- variazione gestionale, inserendo la matricola e il numero dell’inadempienza creata;
- apertura di "variazione" e selezione di "illeciti amministrativi".
Nel pannello che si apre devono essere inseriti solo i seguenti dati:
- tipo di ordinanza emessa, con possibilità di consultazione delle tipologie tramite tasto F4;
- numero di ordinanza;
- data dell’ordinanza e data della notifica;
- importo delle sanzioni amministrative ed eventuali spese.
Con il tasto "invio" i dati vengono acquisiti. La visualizzazione dei dati immessi è consultabile come per le altre inadempienze e l’infasamento avviene con la normale procedura degli altri crediti.
Calcolo dell’incremento e verifica dell’iscrizione a ruolo
Il programma calcola anche l’incremento semestrale della somma dovuta e non versata dalla data di notifica dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981.
La verifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo avviene attraverso la visualizzazione del programma "4654", che consente anche la consultazione dei codici tributo con il rispettivo importo:
- 8064 = importo delle sanzioni;
- 8227 = incremento semestrale;
- 8228 = spese.
Limiti tecnici del trattamento
Il messaggio specifica che, al momento, il programma deve essere utilizzato soltanto per le infrazioni commesse da aziende che, all’epoca dell’infrazione, erano ditte individuali. Ciò dipende dal fatto che la struttura dell’archivio ruoli non consente ancora l’inserimento del soggetto coobbligato.
Programmi installati e riferimenti per l’assistenza
Gli operatori di controllo devono verificare l’avvenuto caricamento dei seguenti programmi:
- prcca71 versione E del 10/11/2004;
- prcca65 versione 2 del 9/12/2004.
Per problemi tecnici il riferimento indicato è Giuseppe Di Capua, Castellamare, tel. 081/8730272, preferibilmente via e-mail.
Per eventuali problematiche amministrative sono indicati:
- Carlo Broggio, Direzione Regionale Lombardia, tel. 02/8893299;
- Roberto Giuliani, Direzione Regionale Lazio, tel. 06/32391559.
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