L.R. Liguria 22/2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1996, N. 35 (INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE NEI GIOVANI LA FORMAZIONE DI UNA COSCIENZA EUROPEA), ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2004, N. 9 (TESTO UNICO DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER L'AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004, N. 29 (ATTIVITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA MEMORIA DEL MARTIRIO E DELL'ESODO DEI GIULIANI E DALMATI) IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI COLLEGATI AI CONCORSI INDETTI DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA LIGURIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 22/2019 aggiorna le regole di partecipazione ai viaggi/pellegrinaggi collegati ai concorsi scolastici regionali su Europa, Resistenza e memoria degli esuli giuliano-dalmati. Definisce numero e categorie dei partecipanti aggiuntivi e dispone che gli oneri dei consiglieri accompagnatori rientrino nelle spese di organizzazione del viaggio. Entrata in vigore: 20 settembre 2019.
Modifica della disciplina sui viaggi premio per studenti e sulla partecipazione di accompagnatori, testimoni ed esperti
Modifica della disciplina dei viaggi collegati ai concorsi scolastici regionali
La legge regionale Liguria 19 settembre 2019, n. 22 interviene su tre leggi regionali già esistenti per aggiornare l’organizzazione dei viaggi/pellegrinaggi collegati ai concorsi promossi dall’Assemblea legislativa a favore degli studenti. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Liguria e punta a precisare chi può partecipare ai viaggi e con quali limiti numerici.
Ambito di applicazione e finalità
Le modifiche incidono su:
- la legge regionale 6 agosto 1996, n. 35, in materia di formazione di una coscienza europea nei giovani;
- la legge regionale 16 aprile 2004, n. 9, sul valore della Resistenza e dei principi costituzionali;
- la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29, sulla memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati.
L’obiettivo comune è disciplinare in modo più puntuale la composizione delle delegazioni che accompagnano gli studenti vincitori nei viaggi connessi ai concorsi regionali.
Composizione delle delegazioni nei viaggi per la coscienza europea
Per i viaggi previsti dalla l.r. 35/1996, ai partecipanti si aggiungono:
- una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori, fino a cinque;
- dipendenti dell’Assemblea Legislativa, fino a tre;
- una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell’Ente.
Se uno o più consiglieri svolgono anche funzione di accompagnatore, i relativi oneri sono ricompresi nelle spese di organizzazione del viaggio.
Composizione dei pellegrinaggi sulla Resistenza e i principi costituzionali
Per i viaggi/pellegrinaggi disciplinati dalla l.r. 9/2004, la legge prevede la partecipazione di:
- fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate, in qualità di testimoni o eredi della memoria;
- un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi;
- una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori, fino a cinque;
- dipendenti dell’Assemblea Legislativa, fino a tre;
- una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell’Ente.
Anche in questo caso, se uno o più consiglieri assumono funzioni di accompagnatore, i relativi costi rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio.
Composizione dei pellegrinaggi sulla memoria degli esuli giuliani e dalmati
Per i pellegrinaggi previsti dalla l.r. 29/2004, partecipano:
- fino a quattro rappresentanti dell’ANVGD, in qualità di testimoni o eredi della memoria;
- una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori, fino a cinque;
- dipendenti dell’Assemblea Legislativa, fino a tre;
- una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell’Ente.
Anche qui, se uno o più consiglieri svolgono il ruolo di accompagnatore, i relativi oneri sono inclusi nelle spese di organizzazione del viaggio.
Aspetti finanziari
La legge stabilisce una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Per il finanziamento dei viaggi disciplinati dalla l.r. 9/2004 è inoltre precisato che esso avviene, per vincitori, accompagnatori e partecipanti in qualità di testimoni, eredi della memoria o esperti, entro i limiti dei fondi vincolati appositamente allocati nel bilancio regionale e trasferiti all’Assemblea Legislativa in modo separato rispetto alla dotazione prevista dall’articolo 10 della l.r. 25/2006.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Considerata la sua natura di legge di modifica organizzativa, non contiene una disciplina temporanea autonoma oltre a questa decorrenza immediata.
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