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Regolamento

R.R. Liguria 5/2019

Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia)).

Normativa regionaleR.R. Liguria 5/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento Liguria n. 1/2018 sulla verifica degli attestati di prestazione energetica e sui controlli degli impianti termici: disciplina comunicazioni, pubblicazioni, sopralluoghi, termini di verifica e sanzioni per mancata trasmissione dei rapporti. Le modifiche operano dal 30 ottobre 2019 e incidono sul testo vigente del regolamento 1/2018.

Modifiche al regolamento regionale ligure sull’attuazione delle norme in materia di energia e controllo degli impianti termici

Modifiche al regolamento regionale ligure in materia di energia

Il regolamento interviene sul regolamento regionale Liguria 21 febbraio 2018, n. 1, che disciplina l’attuazione della normativa regionale in materia di energia, con particolare riferimento alla verifica degli attestati di prestazione energetica e ai controlli sugli impianti termici. Le modifiche riguardano soprattutto modalità di comunicazione, pubblicazione degli elenchi, gestione dei sopralluoghi e regime sanzionatorio.

Verifica degli attestati di prestazione energetica: comunicazioni e pubblicità

Per l’avvio del procedimento di verifica degli attestati estratti a controllo, il responsabile del procedimento deve dare comunicazione secondo la disciplina sul procedimento amministrativo regionale. La comunicazione deve indicare la data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.

Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, la comunicazione preventiva può avvenire, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.

L’elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali degli immobili interessati, deve essere pubblicato entro cinque giorni dall’estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori deve inoltre essere inviata comunicazione individuale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati sottoposti a verifica.

Il procedimento di verifica deve concludersi entro 180 giorni dalla data dell’estrazione.

Pubblicazioni relative all’esito del procedimento

Quando ricorrono determinati presupposti, la comunicazione di conclusione del procedimento avviene mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità, secondo le modalità previste per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e del soggetto incaricato.

Sopralluoghi sugli impianti termici: conferma della disponibilità e rinvii

Ricevuta la comunicazione relativa al sopralluogo, il proprietario deve confermare la disponibilità o chiedere la modifica della data proposta almeno cinque giorni prima della data programmata. In ogni caso, la data del sopralluogo non può essere rinviata oltre trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.

Se il sopralluogo non può svolgersi per impossibilità di accesso all’immobile o all’impianto termico, oppure per mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato fissa una sola nuova data e la comunica al proprietario. Anche in questo caso il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima.

Il secondo mancato sopralluogo, dovuto nuovamente all’impossibilità di accesso o alla mancata conferma, equivale a esito negativo della verifica e comporta la decadenza dell’APE. In tale ipotesi non si applica la disciplina richiamata dal comma 13 dell’articolo 10 del regolamento 1/2018.

Controlli e sanzioni sui rapporti di efficienza energetica

Viene rafforzato il regime sanzionatorio per la mancata trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica nei termini previsti.

  • La mancata trasmissione del rapporto a cura del manutentore o dell’installatore entro i termini perentori comporta, nei loro confronti, una sanzione amministrativa da 100 a 900 euro.
  • Nei casi di adempimenti specificamente richiesti al terzo responsabile, l’inadempimento comporta una sanzione amministrativa da 100 a 450 euro.
  • Se il rapporto esiste ed è stato redatto nei termini, ma non è stato trasmesso al CAITEL nei termini per causa imputabile al manutentore, si applica la sanzione da 100 a 900 euro.
  • La stessa sanzione da 100 a 900 euro si applica quando, a seguito di ispezione, risulti l’adeguamento dell’impianto o la sostituzione del generatore nei termini, ma la mancata trasmissione del nuovo rapporto sia imputabile al manutentore o al manutentore/installatore.

Gestione dei rapporti non trasmessi e subentro di nuova impresa

In caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione dell’impianto termico, se la trasmissione dei rapporti non è possibile perché sul CAITEL risultano rapporti già compilati ma non trasmessi dalla ditta precedente, la Regione intima a quest’ultima di trasmettere o cancellare tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’intimazione. Decorso inutilmente il termine, la Regione provvede d’ufficio alla cancellazione.

La Regione provvede d’ufficio anche alla trasmissione dei rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto, ma non abbia effettuato la protocollazione.

Ambito temporale ed efficacia pratica

Le disposizioni riguardano esclusivamente il territorio della Regione Liguria e operano come modifiche del regolamento regionale 1/2018. Non prevedono un termine finale di efficacia, ma incidono sulla disciplina vigente dei controlli sugli APE e sugli impianti termici. Parte delle previsioni, essendo collegate a procedimenti di verifica, estrazioni, sopralluoghi e sanzioni, è da considerarsi applicabile nella pratica solo in relazione ai procedimenti ancora pendenti o agli adempimenti successivi all’entrata in vigore del regolamento.

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