L.R. Liguria 5/2019
Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento ligure n. 1/2018 su verifiche APE, sopralluoghi e sanzioni per impianti termici. Introduce nuove modalità di comunicazione e pubblicazione degli elenchi estratti, regole sui rinvii del sopralluogo, sanzioni per mancata trasmissione dei rapporti di controllo e gestione dei rapporti non trasmessi in caso di subentro. Non contiene termini di efficacia temporanea specifici.
Modifiche alla disciplina ligure sulla verifica degli attestati di prestazione energetica e sui controlli degli impianti termici
Modifiche alla disciplina ligure sugli APE e sui controlli degli impianti termici
Il regolamento regionale della Liguria 14 ottobre 2019, n. 5 interviene sul regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1, che attua la disciplina regionale in materia di energia. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di avvio e pubblicità delle verifiche sugli attestati di prestazione energetica, l’organizzazione dei sopralluoghi, la gestione dei rapporti di controllo nel sistema informativo regionale e il regime sanzionatorio.
Verifica degli attestati di prestazione energetica: avvio, estrazione e pubblicità
Il procedimento di verifica degli attestati estratti si apre con una comunicazione del responsabile del procedimento, effettuata secondo la disciplina sul procedimento amministrativo regionale. La comunicazione indica la data dell’estrazione e quella di pubblicazione degli elenchi degli attestati sottoposti a controllo.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, l’avviso di avvio è dato prima di ogni estrazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.
L’elenco degli attestati estratti, con codice identificativo e dati catastali degli immobili interessati, deve essere pubblicato entro cinque giorni dall’estrazione sui siti istituzionali regionali e del soggetto incaricato. Ai soggetti certificatori è inoltre inviata una comunicazione individuale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, per informare che gli attestati da loro rilasciati sono stati selezionati per la verifica. Il termine per concludere il procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data dell’estrazione.
Pubblicazione degli esiti e graduatoria di non conformità
Le modifiche estendono la pubblicazione degli esiti anche ai siti istituzionali della Regione Liguria, non solo al sito web del soggetto incaricato. Nei casi previsti, la comunicazione di conclusione del procedimento avviene mediante avviso contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità, secondo le modalità già previste per gli esiti di verifica.
Sopralluoghi: conferma della disponibilità, rinvio e mancato accesso
Ricevuta la comunicazione relativa al sopralluogo, il proprietario deve confermare la disponibilità o chiedere la modifica della data almeno cinque giorni prima del sopralluogo programmato. La data proposta non può comunque essere rinviata oltre trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
Se il sopralluogo non può essere effettuato per impossibilità di accesso all’immobile o all’impianto termico, oppure se manca la conferma della disponibilità, il soggetto incaricato fissa una sola nuova data e la comunica al proprietario. Anche per la nuova data vale l’obbligo di conferma almeno cinque giorni prima.
Se anche il secondo sopralluogo non è possibile per mancato accesso o mancata conferma, l’esito della verifica è negativo e l’APE decade. In tale ipotesi non si applica quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 10 del regolamento originario.
Coordinamento con le ipotesi di conclusione del procedimento
Il regolamento specifica che, per quanto riguarda l’articolo 11 del regolamento 1/2018, la disciplina generale del responsabile opera salvo quanto previsto dalla speciale disciplina dell’articolo 9, comma 2, relativa alle ipotesi in cui la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata con avviso insieme alla graduatoria di non conformità.
Sanzioni per il terzo responsabile
L’inadempimento degli obblighi previsti per il terzo responsabile, nei casi richiamati dal regolamento, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 100 euro a 450 euro, ai sensi della legge regionale 22/2007.
Sanzioni per manutentori e installatori: trasmissione dei rapporti di controllo
La mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, da parte del manutentore o dell’installatore e nei termini perentori fissati dal regolamento, comporta una sanzione amministrativa da 100 euro a 900 euro.
La stessa fascia sanzionatoria si applica anche quando, a seguito di ispezione o verifica, risulti che il rapporto è stato redatto nei termini di legge ma non trasmesso al CAITEL entro i termini perentori, purché l’omissione sia imputabile al manutentore o, nei casi pertinenti, al manutentore/installatore.
Gestione dei rapporti non trasmessi in caso di subentro di impresa
In caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione dell’impianto termico, se la trasmissione dei rapporti da parte della subentrante è impedita dalla presenza, nel CAITEL, di rapporti compilati ma non trasmessi dalla precedente ditta incaricata, la Regione intima a quest’ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’intimazione.
Se il termine decorre inutilmente, la Regione cancella d’ufficio i rapporti non regolarizzati. La Regione provvede inoltre d’ufficio alla trasmissione dei rapporti per i quali il manutentore abbia già pagato il contributo previsto ma non abbia effettuato la protocollazione.
Ambito applicativo e rilievo pratico
Le modifiche operano esclusivamente nell’ordinamento della Regione Liguria e incidono sulla disciplina dei controlli energetici e degli impianti termici già contenuta nel regolamento regionale n. 1/2018. Il testo non prevede una durata temporanea né un regime transitorio specifico; pertanto la disciplina modificata si applica secondo la sua efficacia ordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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