Sentenza n. 15882/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3397 del 2026: per l’annullamento (i) della delibera AGCOM n. 10/26/CONS, notificata in data 3 febbraio 2026 adottata a conclusione del procedimento n. 78/FDG; (ii) e, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui il provvedimento di contestazione n. 9/25/DSDI – PROC. 78/FDG e in parte qua delle Linee Guida AGCOM approvate con Delibera n. 265/15/CONS in data 28 aprile 2015. quanto al ricorso n. 3401 del 2026: per l'annullamento (i) della delibera AGCOM n. 10/26/CONS, notificata in data 3 febbraio 2026 adottata a conclusione del procedimento n. 78/FDG; (ii) e, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui il provvedimento di contestazione n9/25/DSDI – PROC. 78/FDG e in parte qua le Linee Guida AGCOM approvate con Delibera n. 265/15/ CONS in data 28 aprile 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 10/26/CONS, conclusiva del procedimento sanzionatorio n. 78/FDG, che ha irrogato alla società e al suo legale rappresentante una sanzione complessiva di € 4.080.000 per attività non autorizzata di vendita o collocamento di titoli di accesso relativa a 408 eventi nel periodo 2021-2024
Esito
Favorevole al ricorrente (rivenditore di biglietti)
Prevale il privato
La controversia
La società e il suo legale rappresentante hanno impugnato la sanzione AGCOM deducendo: (1) l’assenza dei presupposti soggettivi per sanzionare personalmente il legale rappresentante, poiché la contestazione lo avrebbe indicato soltanto nella qualità di rappresentante della società e non come autore dell’illecito; (2) l’insussistenza del collocamento non autorizzato, sostenendo che la vendita agli acquirenti finali fosse stata effettuata dalla piattaforma digitale e non dai ricorrenti; (3) l’assenza di prova per 190 dei 408 eventi contestati, per i quali risultavano ID order ma non pagamenti, e la conseguente erroneità del numero di violazioni e della base di calcolo della sanzione; (4) l’illegittimità e sproporzione della quantificazione, anche per il ricorso al ricavo presuntivo anziché all’utile effettivo e per l’applicazione del cumulo materiale invece del cumulo giuridico; (5) il contrasto della disciplina e della sanzione con principi costituzionali ed europei e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti hanno inoltre contestato il computo di 218 eventi, rilevando che due eventi erano stati conteggiati due volte.
La decisione
I ricorsi sono stati accolti parzialmente. È stato respinto il motivo relativo alla responsabilità personale del legale rappresentante: la menzione della sua qualità di legale rappresentante nella contestazione era un’imprecisione che, letta nel contesto dell’atto e delle condotte specificamente attribuitegli, non escludeva la contestazione anche a titolo personale; inoltre, egli aveva compreso tale imputazione e si era difeso nel procedimento. È stata respinta la censura sull’insussistenza del collocamento: ai fini dell’illecito previsto dall’art. 1, comma 545, della legge n. 232/2016 è sufficiente la messa in vendita o il collocamento di titoli da parte di soggetti non autorizzati, anche con contributo indiretto alla filiera commerciale tramite una piattaforma; non è necessario il pagamento né l’intervento sanzionatorio congiunto nei confronti dell’hosting provider. Per i 190 eventi documentati tramite ID order, la messa in vendita e il collocamento erano sufficienti a integrare l’illecito, benché non fosse dimostrata la conclusione delle transazioni. È stata invece accolta la censura sulla quantificazione: gli ID order dimostravano l’immissione dell’offerta e l’interesse degli utenti, ma non l’effettivo incasso o il pagamento, e AGCOM non aveva fornito prova finanziaria per i 190 eventi. I relativi 7.549 titoli dovevano quindi restare conteggiati come condotte illecite di collocamento, ma essere esclusi dal calcolo dei ricavi. Il calcolo doveva inoltre considerare 216, non 218, eventi con dati di vendita, per eliminare due duplicazioni; il ricavo documentato era pari a € 1.128.199 per 11.573 titoli. Applicando il criterio dell’Autorità, il TAR ha rideterminato al minimo edittale di € 5.000 la sanzione per ciascuna delle 406 condotte contestate, applicando il cumulo materiale, per un totale di € 2.030.000. La censura sul cumulo giuridico è stata respinta: le condotte riferite a eventi diversi costituivano azioni autonome e distinte. È stata respinta anche la critica secondo cui la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata all’utile netto anziché ai ricavi, poiché la norma sanziona l’immissione non autorizzata nel mercato e non limita il parametro all’utile dopo i costi. Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale UE, ritenendo chiari i presupposti della disciplina e giustificata la previsione del minimo edittale e dell’effetto deterrente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 545, l. 232/2016
La fattispecie normativa richiamata non attribuisce rilievo decisivo al contenuto della vendita, punendo anzitutto il fatto stesso che il collocamento sia stato realizzato da parte di un soggetto non autorizzato
L’illecito si perfeziona con la messa in vendita o il collocamento non autorizzato dei titoli; non occorre che la vendita sia conclusa o che il prezzo sia stato pagato.
art. 5 l. 689/1981
L’art. 5, l. 689/1981, infatti, nel prevedere che “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”, ricalca l’art. 110 c.p., introducendo nel campo del diritto amministrativo l’istituto penalistico del concorso di persone nell’illecito.
La norma consente di sanzionare ciascun concorrente nell’illecito amministrativo in ragione della propria condotta, senza imporre all’amministrazione la contestazione congiunta a tutti i possibili coautori.
art. 11 l. 689/1981
Come sopra descritto e puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, la sanzione amministrativa pecuniaria adottata dall’Autorità nel caso de quo è stata pertanto determinata seguendo i criteri previsti dall’articolo 11 della legge 689/81.
La sanzione va determinata applicando i criteri previsti dall’art. 11; nel caso concreto il TAR ha rideterminato l’importo al minimo edittale per ciascuna violazione, sulla base della corretta ricostruzione degli eventi e dei ricavi.
Massime di principio
- L’illecito amministrativo di vendita o collocamento non autorizzato di titoli di accesso si perfeziona con la messa in vendita o il collocamento dei titoli da parte di un soggetto privo di autorizzazione; non è necessario provare il pagamento del prezzo o il completamento della transazione.
- Un ID order può dimostrare la creazione dell’offerta e l’interesse manifestato dall’utenza, sufficienti a provare il collocamento quale condotta illecita, ma, da solo e senza ulteriori elementi, non dimostra l’incasso, il pagamento del corrispettivo o il perfezionamento della transazione ai fini del calcolo dei ricavi e della sanzione.
- La contestazione dell’illecito al legale rappresentante anche a titolo personale può risultare dal contenuto complessivo dell’atto e dalle condotte individualmente attribuitegli; la formula che lo qualifica come rappresentante della società non esclude tale imputazione quando il destinatario l’abbia compresa e abbia potuto difendersi nel procedimento.
- Il concorso nell’illecito amministrativo consente di sanzionare chi abbia contribuito attivamente, anche indirettamente, alla condotta, senza che la contestazione o la sanzione nei confronti di un altro soggetto della filiera, quale il gestore della piattaforma, costituisca una condizione necessaria.
- Quando le violazioni amministrative derivano da azioni autonome riferite a eventi distinti, si applica il cumulo materiale; la finalità economica comune non trasforma da sola una pluralità di condotte in un’unica violazione assoggettabile al cumulo giuridico.
- Nel determinare la sanzione per collocamenti non autorizzati, il ricavo documentato può essere utilizzato come parametro senza detrarre i costi di acquisto dei titoli; non possono però essere inclusi nella base economica ricavi presunti quando gli elementi acquisiti provano il collocamento ma non l’effettiva corresponsione delle somme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 1105/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 1103/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 473/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 474/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 475/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 10 ott 2026Sentenza n. 476/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →