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Messaggio

Messaggio numero 1274 del 21-03-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica il periodo di attività termale 2017, disciplina gli accertamenti medico-legali per l’accesso alle cure, i requisiti clinici e documentali, i limiti di erogazione e le principali controindicazioni. Inoltre stabilisce che i pareri delle U.O. medico-legali territoriali sono soggetti al giudizio definitivo del Coordinamento Generale Medico Legale, eliminando l’istanza di riesame sanitario.

Cure termali INPS 2017

Cure termali INPS 2017

Il documento disciplina l’avvio dell’attività termale per l’anno 2017 e precisa i criteri medico-legali per la concessione delle prestazioni termali nell’ambito previdenziale. Vengono indicati periodo di apertura, requisiti sanitari, documentazione necessaria, limiti di utilizzo e nuova procedura di valutazione finale.

Periodo di attività e termini per il trattamento

Per l’anno 2017 l’attività termale inizia il 27/03/2017 e termina il 2/12/2017. Le Unità Operative Medico Legali possono avviare i relativi accertamenti, tenendo conto che l’assicurato deve iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Quadro normativo e finalità delle cure termali

Il documento richiama l’art. 20 del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, secondo cui il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, affetti dalle patologie indicate nell’allegato 9, quando esse possano trarre reale beneficio dalle prestazioni. Nel termalismo previdenziale il beneficio reale è inteso come differimento dell’erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità oppure come superamento dello stato invalidante già insorto.

Criteri medico-legali per la concessione

I medici legali dell’Istituto devono verificare la sussistenza dei requisiti per accedere a cure balneo-termali efficaci nella prevenzione dell’invalidità, sia con riguardo all’insorgenza sia all’evoluzione peggiorativa e alla riabilitazione degli stati morbosi invalidanti. Le prestazioni termali sono erogabili solo quando possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati.

Le indicazioni restano limitate alle seguenti patologie:

  • malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari;
  • malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o con componente ostruttiva, con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico.

Viene inoltre precisato che va verificata la cosiddetta “fase termale”, cioè uno stadio clinico in cui le cure termali possano apportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile. Devono quindi essere escluse le patologie in fase iniziale o avanzata, quando le cure non perseguirebbero le finalità istituzionali.

Limite massimo di cicli e valutazione dei benefici

Resta fermo il limite massimo di erogazione pari a cinque cicli totali, per il quale non è ammessa alcuna deroga a decorrere dall’anno in corso. Cicli ulteriori al terzo possono essere autorizzati solo se è oggettivamente documentato il reale beneficio ottenuto con i precedenti trattamenti.

Documentazione obbligatoria dell’assicurato

In occasione del primo accertamento e dei successivi, l’assicurato deve esibire a propria cura la seguente documentazione:

  • certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
  • esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata, come immagini radiologiche ed esami funzionali quali la spirometria;
  • visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi.

Valutazione della capacità lavorativa e rilevanza della patologia

Il medico della U.O. territorialmente competente, esaminata la documentazione clinica e le risultanze dell’esame obiettivo, formula la diagnosi medico-legale e il parere sulla concessione. La valutazione deve tenere conto della prognosi clinica in relazione alla capacità lavorativa attitudinale.

Il documento precisa che una medesima condizione patologica può avere rilievo diverso ai fini della concessione in base all’impegno funzionale richiesto dall’attività lavorativa svolta. Le patologie tutelate, ossia osteoarticolari e bronco-polmonari, comportano ripercussioni menomanti soprattutto nelle attività che richiedono particolare impegno motorio e/o cardio-respiratorio, cioè nelle attività ad alto consumo energetico.

Le finalità istituzionali del termalismo INPS risultano quindi perseguite solo quando le potenziali ripercussioni funzionali siano tali da incidere in modo apprezzabile nel determinismo dello stato invalidante. Alla luce dell’evoluzione tecnologica dell’organizzazione del lavoro, sono interessate soprattutto le categorie professionali nelle quali prevale l’impegno fisico rispetto a quello intellettuale durante la giornata lavorativa.

Particolare attenzione deve essere posta anche all’età del richiedente, specialmente quando la vicinanza al pensionamento escluda la possibilità che, nello stesso intervallo, si verifichi lo stato invalidante in relazione alle patologie autorizzabili.

Controindicazioni alla prescrizione

Il documento richiama l’elenco già dettagliato nel messaggio 11 aprile 2003, n. 23, distinguendo in particolare la fangoterapia e, per la balneoterapia, richiamando sostanzialmente le medesime condizioni.

Fangoterapia

In generale ogni malattia che comprometta temporaneamente o permanentemente le condizioni generali è controindicata. Occorre particolare attenzione alle seguenti situazioni:

  • tubercolosi in atto: la prescrizione non deve essere fatta prima di 2 anni dalla completa guarigione clinica;
  • cardiopatie: miocardiopatie medio-gravi, cardiopatie in fase di scompenso cardio-circolatorio, cardiopatie ischemiche, infarto miocardico acuto ed esiti di infarto miocardico complicato, con valutazione attenta dei singoli casi;
  • difetti valvolari: non esiste controindicazione assoluta;
  • ipertensione arteriosa: non esiste controindicazione assoluta;
  • ipotensione arteriosa: non esiste controindicazione assoluta;
  • insufficienza respiratoria grave;
  • neoplasie in fase di trattamento;
  • tromboflebiti in fase acuta;
  • manifestazioni emorragiche in atto o recenti;
  • insufficienza renale medio-grave;
  • nefropatie acute;
  • nefropatie croniche, da valutare caso per caso;
  • patologie psichiatriche o neurologiche, per le quali non è prevista una controindicazione assoluta ma va fatta valutazione caso per caso;
  • epilessia, da valutare considerando ultimo episodio, periodo di latenza e terapia in atto;
  • gravidanza e allattamento;
  • diabete mellito non compensato;
  • malattie infettive e contagiose in genere;
  • ulcera gastro-duodenale in fase attiva;
  • malattie cutanee ripugnanti.

Balneoterapia

Per la balneoterapia vengono considerate in generale le stesse patologie previste per la fangoterapia, in particolare quelle dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Si richiama inoltre che tale terapia viene spesso associata alla fangoterapia per gli effetti benefici prodotti sull’apparato osteoarticolare artrosico.

Nuova procedura di valutazione medico-legale

A decorrere dall’anno in corso il parere medico-legale formulato dalla U.O. territorialmente competente è sottoposto, per tutti i casi, sia di accoglimento sia di reiezione, al giudizio medico-legale definitivo del Coordinamento Generale Medico Legale. Non è più procedibile l’istanza di riesame sanitario.

La procedura informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico (Sigas) verrà modificata per adeguarsi alle nuove disposizioni. A conclusione della visita presso la U.O. competente, il responsabile medico avrà come unica possibilità l’inoltro al Coordinamento Generale Medico Legale. Solo dopo il giudizio medico-legale definitivo di quest’ultimo, la pratica verrà restituita all’ufficio amministrativo per il consueto iter.

Nelle more degli interventi evolutivi, il personale medico dovrà continuare a chiudere la visita con le modalità previste da SIGAS; tuttavia, in questa fase temporanea, le pratiche definite dalla U.O. competente, anche se chiuse e inviate al responsabile amministrativo, non attiveranno l’iter successivo e saranno inoltrate preliminarmente e in modo automatico al giudizio del Coordinamento Generale Medico Legale.

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