Cassazione Civile, Ordinanza n. 13338/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il recupero dell'IMU relativa all'anno 2013, emesso nei confronti di un consorzio agricolo in relazione al possesso di un'unità immobiliare censita in catasto in categoria D/7. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello del Comune. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, ma in sede di legittimità ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione ai sensi della legge di bilancio 2023. Non risultano ulteriori motivi di ricorso esaminati nel merito, perché la rinuncia è stata ritenuta rituale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente, ritenendola rituale, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a regolazione delle spese di legittimità, poiché il Comune intimato non aveva svolto difese, e che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.
La definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione è stata indicata come causa della rinuncia al ricorso e quindi dell'estinzione del giudizio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la previsione ha natura eccezionale e si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile per interpretazione analogica ai casi di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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