Messaggio numero 19566 del 21-6-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio aggiorna la procedura INPS per i versamenti relativi al cumulo pensione di anzianità/lavoro ex art. 44 L. 289/2002, chiarendo rateazione dei recuperi, scelta del foglio di calcolo, ricostituzione e riliquidazione della pensione, acquisizione dei versamenti e trattamento fiscale delle somme versate.
Aggiornamenti sulla procedura di gestione dei versamenti ex art. 44 L. 289/2002 e chiarimenti su recuperi, calcolo e deducibilità fiscale
Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: aggiornamenti procedurali e chiarimenti
Il documento fornisce ulteriori aggiornamenti alla procedura di gestione dei versamenti relativi alla sanatoria prevista dall’articolo 44 della legge n. 289/2002 per il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Integra e modifica istruzioni già diramate con i messaggi n. 346 del 2 ottobre 2003, n. 357 del 15 ottobre 2003 e n. 372 del 28 ottobre 2003.
Recuperi rateali
Per i pensionati che hanno versato il 30% dell’importo dovuto, la differenza da trattenere sulla pensione è stata memorizzata in cinque rate trimestrali, distinte per quota capitale e quota interessi, con scadenze fissate al:
- 1° luglio 2003
- 1° ottobre 2003
- 1° gennaio 2004
- 1° aprile 2004
- 1° luglio 2004
La precedente procedura memorizzava in modo analogo anche i versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2003, disponendo il recupero delle rate trimestrali scadute sulla prima mensilità utile e, se necessario, sulle mensilità successive in caso di incapienza.
L’aggiornamento introdotto stabilisce invece che, per i versamenti effettuati nella misura del 30% successivamente al 17 marzo 2003, le rate trimestrali devono essere calcolate a partire dai tre mesi successivi alla data del primo versamento. Di conseguenza, le cinque scadenze trimestrali diventano variabili in funzione della data del primo pagamento effettuato dal pensionato.
Foglio di calcolo e criterio di riferimento
In allegato viene richiamato il nuovo foglio EXCEL, comprensivo anche della versione di calcolo del piano di recupero a partire dal 2004.
Viene inoltre ribadito che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 44, per il calcolo del versamento deve essere preso a riferimento l’importo della mensilità di pensione del mese precedente quello di inizio dell’attività lavorativa.
Ne consegue che:
- per chi inizia l’attività lavorativa a gennaio 2004, la mensilità di riferimento è dicembre 2003 e va selezionato il foglio “comma 2 con 20% (2003)”;
- per chi inizia l’attività lavorativa da febbraio 2004 a gennaio 2005 compresi, la mensilità di riferimento è quella del 2004 e va selezionato il foglio “comma 2 con 20% (2004)”.
Ricostituzione della pensione dopo il versamento ex comma 2
Per il ricalcolo delle quote incumulabili e degli eventuali conguagli a seguito del versamento previsto dal comma 2, che consente la totale cumulabilità, le Sedi devono procedere con immediatezza alla ricostituzione della pensione.
La modalità operativa indicata è la seguente:
- acquisire la domanda con la procedura EAD75;
- prelevare la pensione;
- rinviarla al calcolo senza acquisire alcun dato.
Requisito sull’inizio dell’attività lavorativa
Si ribadisce che il versamento successivamente al 17 marzo 2003 può essere effettuato, per attività lavorativa iniziata dopo tale data, soltanto da coloro che non esercitavano attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, come previsto dal comma 4 dell’articolo 44 della legge n. 289/2002.
Riliquidazione della pensione e ricalcolo del piano di recupero
Ogni volta che la pensione interessata dalla normativa viene riliquidata da provvisoria a definitiva o ricostituita, il piano di recupero deve essere ricalcolato.
Per ottenere il ricalcolo è sufficiente:
- richiamare la pensione con la procedura di gestione dei versamenti;
- scegliere l’opzione 2 – "MODIFICA DI UN VERSAMENTO";
- ripetere nell’apposito campo l’importo del versamento già effettuato dal pensionato.
La procedura provvede a reimpostare il piano di recupero e a disporre il conguaglio a debito o a credito del pensionato.
Versamenti multipli o effettuati a compensazione dal pensionato
Nel caso in cui il pensionato abbia effettuato autonomamente più versamenti riferiti allo stesso comma, per memorizzare correttamente gli importi è necessario:
- richiamare la pensione con la procedura di gestione dei versamenti;
- selezionare l’opzione 2 – "MODIFICA DI UN VERSAMENTO";
- indicare nell’apposito campo la somma dei versamenti effettuati;
- non modificare la data del primo versamento.
Anche in questo caso la procedura reimposta il piano di recupero e dispone il conguaglio a credito del pensionato.
Acquisizione dei versamenti effettuati
Viene precisato che, con il messaggio n. 231 del 10 luglio 2003, le Sedi erano state invitate a inviare alla Direzione centrale per le Prestazioni, via fax, copia dei bollettini da acquisire. Successivamente, la funzione di acquisizione dei bollettini è stata resa disponibile direttamente alle Sedi con la procedura rilasciata tramite il messaggio n. 346, opzione 1 – "INSERIMENTO DI UN VERSAMENTO".
Pertanto, non devono più essere trasmesse alla Direzione centrale per le Prestazioni le copie dei bollettini versati dai pensionati per l’acquisizione.
Trattamento fiscale delle somme versate
Il documento riporta il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, espresso al punto 7 della circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, in merito alla deducibilità IRPEF delle somme versate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 44.
Secondo tale chiarimento, le somme versate all’INPS:
- per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro;
- e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi
non sono qualificabili come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi.
La motivazione è che tali somme non danno luogo a una prestazione futura da parte dell’Istituto, ma costituiscono piuttosto un’autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo oppure una regolarizzazione per averlo violato in passato.
Per le somme dovute a regolarizzazione del cumulo violato negli anni precedenti viene inoltre esclusa l’applicabilità dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, poiché tali importi non sono restituiti al soggetto erogatore, ma sono versati all’INPS per sanare una violazione che, se non regolarizzata, comporterebbe sanzioni maggiori e diverse.
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