Messaggio numero 19782 del 22-6-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INPS chiarisce che i datori di lavoro prevalentemente pubblici, privi di rapporto assicurativo per maternità con l'Istituto, non possono conguagliare le somme corrisposte ai dipendenti per i riposi giornalieri per allattamento. Viene precisato che le indennità di competenza dicembre 2003 sono indebite, mentre per i mesi precedenti resta la riserva; inoltre il codice importo D800 è compatibile fino al periodo di paga dicembre 2003 e le eventuali note di rettifica già pagate per novembre 2003 possono essere rimborsate su domanda.
Riposi giornalieri per allattamento: chiarimenti sulla non conguagliabilità per i datori non tenuti all'assicurazione maternità
Riposi giornalieri per allattamento e conguaglio contributivo
Il messaggio dell'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai riposi giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico erogato dai datori di lavoro che non sono tenuti all'obbligo assicurativo per maternità presso l'Istituto. Il documento si collega alla circolare n. 185 del 2 dicembre 2003 e precisa gli effetti operativi sulla denuncia contributiva DM/10.
Principio generale richiamato dalla circolare n. 185/2003
Viene ribadito che i datori di lavoro prevalentemente pubblici, i quali non abbiano un rapporto assicurativo per maternità con l'INPS e che, in base ai rispettivi ordinamenti, corrispondano direttamente ai dipendenti il trattamento economico relativo ai riposi per allattamento, non possono portare tali somme a conguaglio nella denuncia contributiva.
Effetti sulle somme corrisposte
Il messaggio precisa che:
- le indennità per riposi di allattamento di competenza del mese di dicembre 2003 devono considerarsi indebite;
- per i periodi precedenti resta ferma la riserva già indicata nella circolare richiamata.
Incidenza sulla procedura DM/10 e sul codice importo D800
L'INPS evidenzia un profilo tecnico-operativo rilevante: poiché i trattamenti in questione rientrano, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, tra le componenti variabili della retribuzione, la procedura di controllo delle denunce DM/10 non addebita le somme poste a conguaglio nel mese di dicembre, assumendo che esse si riferiscano alla competenza di novembre.
Da ciò deriva che:
- il codice importo "D800" è compatibile fino a tutto il periodo di paga dicembre 2003;
- i conguagli con competenza dicembre 2003 saranno invece addebitati.
Note di rettifica e rimborsi
Il messaggio disciplina anche il caso delle note di rettifica già emesse. In particolare:
- eventuali note di rettifica emesse per addebiti riferiti a trattamenti di competenza novembre 2003, se già pagate, possono essere rimborsate su domanda;
- restano invece soggetti ad addebito i conguagli relativi alla competenza dicembre 2003.
Sintesi operativa
Il documento chiarisce quindi che, per i datori di lavoro non tenuti all'assicurazione maternità, le somme corrisposte per riposi giornalieri per allattamento non sono conguagliabili e, per la competenza dicembre 2003, sono da considerarsi indebite. Vengono altresì forniti chiarimenti tecnici sul trattamento in DM/10, sul codice D800 e sulla gestione delle note di rettifica già pagate.
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