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Messaggio

Messaggio numero 19918 del 23-6-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che l’importo aggiuntivo annuo previsto dalla legge n. 388/2000 per alcuni pensionati non costituisce reddito e quindi va escluso dal calcolo del reddito familiare per assegni per il nucleo familiare, assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione.

Computabilità della maggiorazione sociale ai fini dei trattamenti di famiglia

Computabilità della maggiorazione sociale ai fini dei trattamenti di famiglia

Il messaggio dell’INPS interviene per chiarire se la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 debba essere considerata nel reddito familiare rilevante per l’erogazione dei trattamenti di famiglia. L’Istituto precisa che tali somme sono escluse dal computo, in quanto la normativa le qualifica espressamente come non reddito.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama l’art. 70 della legge n. 388/2000, che introduce un importo aggiuntivo annuo a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali. In particolare, viene evidenziato il comma 10 del medesimo articolo, secondo cui l’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Effetti sul calcolo dei trattamenti di famiglia

Sulla base di tale previsione, l’INPS afferma che le somme percepite a titolo di maggiorazione sociale devono essere escluse dal reddito complessivo familiare quando si deve verificare il diritto e determinare la misura dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

Ulteriori prestazioni interessate

Il chiarimento non si limita all’assegno per il nucleo familiare, ma si estende anche ad altre prestazioni familiari. Le medesime somme non devono infatti essere considerate:

  • tra i redditi utili per l’erogazione degli assegni familiari;
  • tra i redditi utili per l’erogazione delle quote di maggiorazione di pensione;
  • sia ai fini del carico, sia ai fini della determinazione del reddito familiare ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Indicazione operativa conclusiva

Il messaggio fornisce quindi un criterio interpretativo univoco: la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge n. 388/2000 non va conteggiata nel reddito familiare per nessuna delle principali prestazioni di famiglia richiamate nel testo, poiché non ha natura reddituale ai fini previdenziali e assistenziali.

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