Accordo 23479 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 160 Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR) .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento non è un accordo in senso negoziale, ma una circolare/comunicazione del MIT sulla disciplina internazionale di omologazione dei veicoli. Informa dell'entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, della Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160 relativo al registratore di dati di evento (EDR), adottato nell'ambito dell'Accordo di Ginevra del 1958. Richiama inoltre le regole generali sull'efficacia delle omologazioni tra le Parti contraenti e il quadro nazionale sulle competenze per il rilascio delle omologazioni.
Comunicazione sull'entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160 sugli EDR
Regolamento UNECE n. 160 - Serie 00 di emendamenti sul registratore di dati di evento (EDR)
Il documento è una comunicazione della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT relativa all'aggiornamento del Regolamento UNECE n. 160, adottato nell'ambito dell'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni. La nota ha natura informativa e di raccordo operativo per amministrazioni e soggetti interessati al regime delle omologazioni dei veicoli a motore.
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione, Divisione 2 - Normative ed Accordi internazionali. È indirizzata, per conoscenza, a uffici territoriali della motorizzazione, associazioni di settore e altri enti e organismi coinvolti nel comparto dei veicoli e dei sistemi di omologazione.
Oggetto e contenuto tecnico
L'oggetto è l'adozione della Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 160 UNECE, recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR). Il documento precisa che il testo regolamentare è compendiato nel documento TRANS/WP29/2020/123/Rev1, disponibile sul sito UNECE indicato nella nota.
Decorrenza ed efficacia internazionale
Secondo quanto comunicato dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite e conformemente alla procedura prevista dalla Revisione 2 dell'Accordo del 1958, il Regolamento n. 160 entrerà in vigore il 30 settembre 2021, a seguito dell'adozione avvenuta nel corso della 183ª sessione del WP29.
Regime delle omologazioni
La nota richiama il principio cardine dell'Accordo del 1958, per cui le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Viene inoltre ricordato che, per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni, si applicano le procedure previste dall'Accordo; per il marchio di omologazione si rinvia all'allegato 2 del Regolamento n. 160.
Competenza nazionale
Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il documento rinvia all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, per la disciplina delle competenze in materia di rilascio delle omologazioni.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
La Direzione Generale per la Motorizzazione informa dell'adozione della Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 160 UNECE, recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore con riferimento al registratore di dati di evento (EDR).
Entrata in vigore del regolamento
Si dà atto che, secondo la procedura prevista dalla Revisione 2 dell'Accordo del 1958, il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che il Regolamento n. 160 entrerà in vigore il 30 settembre 2021, a seguito dell'adozione avvenuta nella 183ª sessione del WP29.
Richiamo al sistema di riconoscimento reciproco
Il testo ricorda che, ai sensi dell'Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti e che per rilascio, rifiuto o ritiro delle omologazioni si applicano le procedure dell'Accordo stesso.
Marchio di omologazione e allegati tecnici
Per il marchio di omologazione viene rinviato all'allegato 2 del Regolamento n. 160. Il documento segnala anche che il testo del regolamento è compendiato nel documento TRANS/WP29/2020/123/Rev1, disponibile sul sito UNECE indicato.
Competenze nazionali in materia di omologazione
Per le competenze relative al rilascio delle omologazioni si rinvia all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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