Salta al contenuto
Legge

L.R. Campania 6/2015

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (gas) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 6/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Campania n. 6/2015 sostiene i gruppi di acquisto solidale e promuove filiera corta, vendita a chilometri zero e prodotti biologici, DOP/IGP e tradizionali. Prevede contributi, misure per la ristorazione collettiva, spazi pubblici per i GAS, azioni informative e una clausola valutativa. Alcune misure richiedono atti attuativi da adottare entro 90 giorni.

Sostegno ai GAS, filiera corta e prodotti di qualità in Campania

Sostegno ai GAS, alla filiera corta e ai prodotti di qualità in Campania

La legge disciplina interventi regionali a favore dei gruppi di acquisto solidale e della diffusione dei prodotti agroalimentari da filiera corta, a chilometri zero e di qualità nel territorio della Campania. L’obiettivo è favorire consumi consapevoli, tutela ambientale, informazione ai consumatori e valorizzazione delle produzioni locali.

Principi e finalità

La Regione riconosce il valore del consumo critico e responsabile come strumento di promozione della salute, del benessere e della transizione verso modelli sostenibili. I GAS sono considerati soggetti attivi per la valorizzazione delle produzioni agricole locali e per la diffusione dei prodotti di qualità e da filiera corta, anche attraverso la corretta informazione su origine e caratteristiche dei prodotti e il controllo dei prezzi.

La legge mira inoltre a sostenere la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, di raccolta spontanea e della pesca a chilometri zero, nonché a incentivare la diffusione dei prodotti di qualità come strumenti di tutela dei consumatori e dell’ambiente.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina regionale:

  • i GAS sono soggetti associativi senza scopo di lucro che effettuano acquisti collettivi e distribuzione ai soli aderenti, senza ricarichi, con finalità etiche, solidaristiche e di sostenibilità ambientale;
  • i prodotti da filiera corta sono quelli distribuiti prevalentemente in modo diretto dal produttore al consumatore, anche tramite somministrazione;
  • la vendita a chilometri zero riguarda i prodotti venduti entro 75 km dall’azienda agricola di origine, con trasformazione e vendita al consumatore finale nello stesso ambito territoriale; sono ammissibili anche iniziative di promozione e commercializzazione nell’area della provincia metropolitana di Napoli;
  • i prodotti di qualità comprendono i prodotti biologici, quelli a denominazione protetta e quelli iscritti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Misure di sostegno economico e criteri di accesso

La Regione può contribuire, nei limiti delle risorse di bilancio e mediante aiuti in regime de minimis, alle spese di funzionamento, promozione e organizzazione dei GAS per un periodo non superiore a tre anni.

Per accedere ai contributi il GAS deve:

  • avere forma di associazione senza scopo di lucro;
  • presentare domanda secondo le modalità fissate dal regolamento regionale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il regolamento deve definire i criteri di concessione, tra cui:

  • dimostrazione dell’effettivo scambio dei prodotti ammessi;
  • preferenza per prodotti biologici, del commercio equo e solidale e delle cooperative sociali;
  • costituzione del GAS almeno 180 giorni prima della richiesta;
  • acquisti di prodotti a chilometri zero, di qualità e da filiera corta superiori al 50% del totale;
  • presenza di almeno 15 partecipanti;
  • proporzionalità del contributo rispetto a numero dei partecipanti e volume di attività;
  • modelli di rendicontazione etico-solidali;
  • misure di informazione su provenienza, metodi di ottenimento ed educazione alimentare;
  • sistemi di controllo della qualità, anche affidati a enti pubblici, e strumenti di pubblicazione dei risultati.

Ristorazione collettiva pubblica e vendita diretta

Per favorire filiera corta, chilometro zero e prodotti di qualità, la Regione promuove l’impiego di tali prodotti nella ristorazione collettiva pubblica. Nelle procedure di gara è previsto un titolo preferenziale per l’aggiudicazione dell’appalto quando l’utilizzo di questi prodotti supera il 65%.

La Regione può inoltre concedere contributi, nei limiti del bilancio regionale:

  • alle associazioni di produttori, per sostenere la vendita diretta nei mercati e nei punti vendita diretta;
  • ai Comuni, per ristrutturare o realizzare mercati e punti vendita diretta riservati ai produttori.

I Comuni devono destinare una quota percentuale degli spazi pubblici attrezzati per i mercati ai prodotti biologici.

Spazi pubblici per i GAS

La Regione può stipulare accordi con enti pubblici del territorio regionale per concedere gratuitamente ai GAS spazi idonei, individuati tra i beni immobili pubblici, per lo svolgimento delle attività associative.

Informazione, comunicazione e portale regionale

La Giunta regionale promuove campagne di informazione e comunicazione sui GAS, sui mercati agricoli, sui luoghi e tempi di distribuzione dei prodotti e sulle caratteristiche qualitative dei prodotti in vendita. Sono previsti anche incontri tematici sul consumo sostenibile e iniziative a tutela della qualità dei prodotti distribuiti dai GAS.

È inoltre prevista una sezione dedicata nel portale informatico regionale per i mercati agricoli e gli eventi regionali connessi alle materie della legge.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Dopo due anni dall’entrata in vigore, la Giunta deve trasmettere una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle misure, con dati su iniziative realizzate, numero e diffusione dei GAS, domande presentate, contributi erogati, risultati raggiunti e criticità.

Modifica alla disciplina dei distretti agroalimentari

La legge integra la normativa regionale sui distretti rurali e agroalimentari prevedendo che i distretti agroalimentari favoriscano e promuovano i contratti di rete in agricoltura, secondo la disciplina statale richiamata.

Copertura finanziaria e decorrenza

Per l’anno finanziario di riferimento è autorizzata una spesa complessiva di 30.000 euro, coperta mediante prelievo dal Fondo di riserva del bilancio regionale. Dall’anno successivo, le spese sono determinate nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.