Provvedimento del 15/01/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello 770/2015 Semplificato con le istruzioni, ne disciplina reperibilità, stampa e invio telematico, e ne definisce struttura, importi e modalità di presentazione per i sostituti d’imposta. Include inoltre i riferimenti normativi e le motivazioni dell’adeguamento alla disciplina vigente.
Approvazione del modello 770/2015 Semplificato per l’anno 2014
Approvazione del modello 770/2015 Semplificato
Il provvedimento approva il modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione. L’atto disciplina anche le modalità di reperibilità, stampa, indicazione degli importi e presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei sostituti d’imposta.
Contenuto e finalità del modello
Il modello è destinato alle comunicazioni dei sostituti d’imposta relative alle somme e ai valori corrisposti nell’anno 2014 soggetti a ritenuta alla fonte. Il suo contenuto comprende anche i dati previdenziali e assistenziali INPS, inclusa la Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, i dati assicurativi INAIL, i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2014 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.
Il modello è composto da:
- frontespizio;
- comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- comunicazioni relative alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute operate sui bonifici disposti per usufruire di oneri deducibili o detraibili, mediante il prospetto SY;
- prospetti SS, ST, SV e SX.
Ambito soggettivo e dati interessati
Il modello riguarda i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme soggette a ritenuta ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del DPR n. 42 del 1988, dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sono inoltre ricompresi:
- i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- i dati assicurativi INAIL;
- le informazioni sull’assistenza fiscale prestata;
- i versamenti, i crediti e le compensazioni.
Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Può essere utilizzato e stampato nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al provvedimento.
È inoltre consentito utilizzare il modello prelevato da altri siti internet, a condizione che:
- rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato 1;
- rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato;
- riporti gli estremi del presente provvedimento.
È autorizzata anche la stampa monocromatica in colore nero, effettuata con stampanti laser o con altri dispositivi che garantiscano comunque chiarezza e leggibilità nel tempo.
Modalità di indicazione degli importi
Per la compilazione del modello sono previste regole distinte per l’indicazione degli importi:
- i dati fiscali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale;
- i dati contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, oppure per difetto se inferiore.
Presentazione telematica e trasmissione delle dichiarazioni
I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché i soggetti incaricati della trasmissione telematica ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quello approvato, secondo specifiche tecniche che saranno successivamente stabilite.
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione.
Regole sui prospetti e sulle compensazioni
I prospetti ST, SV e SX, relativi a versamenti, crediti e compensazioni, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2015 Semplificato anche quando il sostituto d’imposta è tenuto a presentare il modello 770/2015 Ordinario, purché non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell’articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti relativi al modello 770/2014 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2015 Ordinario.
La dichiarazione 770/2015 Semplificato può essere presentata separatamente, con:
- frontespizio, comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, e relativi prospetti SS, ST, SV e SX;
- comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e relativi prospetti SS, ST e SX.
Ciò è possibile se non sono state effettuate compensazioni, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 445 del 1997, tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2015 Ordinario.
La dichiarazione modello 770/2015 Semplificato non può essere inclusa nella dichiarazione unificata.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede la redazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno di utilizzo. Viene richiamato anche l’articolo 4 del medesimo decreto, che disciplina l’obbligo dichiarativo per i soggetti che operano ritenute alla fonte e per alcuni intermediari e soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.
Il testo evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-bis, i soggetti che effettuano ritenute sui redditi ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione, devono trasmettere telematicamente i dati fiscali e contributivi entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi, nonché i dati relativi alle operazioni di conguaglio per l’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.
L’atto è quindi giustificato dall’esigenza di aggiornare la struttura e il contenuto della dichiarazione, adeguandoli alla normativa vigente e semplificandone la compilazione, oltre che di disciplinare modalità di indicazione degli importi, presentazione telematica, caratteristiche grafiche, reperibilità e stampa dei modelli.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti normativi e istituzionali richiamati figurano:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate e il Regolamento di amministrazione;
- il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- il DPR 4 febbraio 1988, n. 42;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
- il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche;
- il decreto 31 maggio 1999, n. 164;
- il decreto 25 agosto 1999;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 238;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 138;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- la legge 6 luglio 2012, n. 96;
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Pubblicazione
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 15 gennaio 2015, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.
Testo integrale
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