Provvedimento del 15/01/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello CU 2015 per i redditi 2014, le relative istruzioni, il frontespizio e il quadro CT per la trasmissione telematica, nonché le specifiche tecniche. Stabilisce chi deve rilasciare e inviare la certificazione, quali dati sono inclusi o esclusi, i termini di invio, le regole per gli errori e le modalità di stampa e reperibilità dei modelli.
Approvazione della Certificazione Unica CU 2015 e delle modalità di trasmissione dei dati
Approvazione della Certificazione Unica CU 2015
Il provvedimento approva la Certificazione Unica "CU 2015" relativa all’anno 2014, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT. L’atto disciplina sia il rilascio della certificazione al contribuente sia la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in essa contenuti, approvando anche le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Contenuto della Certificazione Unica
La CU 2015 è destinata ad attestare:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nel 2014, soggetti a tassazione ordinaria, separata, ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- le provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, nonché quelle derivanti da vendita a domicilio, assoggettate alle regole dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- i corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto soggetti all’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- le indennità per cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportiva autonoma;
- le ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.
La certificazione è inoltre utilizzata per attestare i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, nonché i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, comprese le Gestioni Dipendenti Pubblici già ex INPDAP.
Istruzioni di compilazione e rilascio al contribuente
Sono approvate le istruzioni per:
- i dati anagrafici del sostituto d’imposta e del percettore;
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
- i dati previdenziali e assistenziali INPS;
- i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo tali istruzioni e rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni del Capitolo 3, entro i termini dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione per i redditi 2014 prima dell’approvazione della CU 2015, deve rilasciare una nuova CU 2015 comprensiva anche dei dati già certificati, entro lo stesso termine.
Utilizzo per l’anno 2015 e certificazioni parziali
La CU 2015 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2015 fino all’approvazione di una nuova certificazione; in tal caso i riferimenti agli anni 2014 e 2015 vanno intesi come riferiti ai periodi successivi.
Quando la certificazione riguarda soltanto una delle due macro-tipologie reddituali previste, deve essere rilasciata o inviata solo la parte corrispondente:
- solo redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati; oppure
- solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. n. 352/1978 (modello 01/M) o del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Se non è esercitata l’opzione prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni e nelle operazioni da cui possono derivare redditi diversi di natura finanziaria devono rilasciare alle parti, entro il termine generale previsto dal provvedimento, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e dell’operazione.
La certificazione deve indicare:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Modalità di indicazione degli importi
Gli importi da indicare nel modello devono essere espressi in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Sono approvati il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT, con le relative istruzioni. Il frontespizio contiene i dati anagrafici del soggetto obbligato alla comunicazione e dell’intermediario incaricato; il quadro CT serve a indicare la sede telematica presso cui ricevere il flusso dei risultati finali dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nei casi previsti.
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica hanno comunque l’obbligo di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.
Devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998, incluse quelle relative a redditi per i quali non è prevista la dichiarazione precompilata.
Non devono invece essere trasmesse:
- le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi equiparati, delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, disciplinate dal provvedimento del 7 gennaio 2013;
- le certificazioni dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, se non è stato richiesto il codice fiscale;
- le certificazioni di redditi diversi da lavoro dipendente rilasciate a soggetti residenti all’estero, quando non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente;
- le certificazioni di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia per effetto di convenzione contro le doppie imposizioni.
Anche in sede di invio vale la regola della certificazione parziale: se la certificazione riguarda solo una tipologia reddituale, va trasmessa solo la parte pertinente.
Specifiche tecniche per l’invio telematico
I soggetti tenuti alla trasmissione telematica devono inviare i dati delle CU redatte su modelli conformi a quelli approvati, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti e correzioni saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologie di invio e termini
Gli invii possono essere:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Le regole operative sono contenute nelle istruzioni della CU e nelle specifiche tecniche.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è fissato al 7 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno precedente.
La sanzione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 non si applica se, in caso di errore o scarto, la correzione avviene entro cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo:
- sostituzione o annullamento della certificazione erronea;
- nuovo invio ordinario in caso di scarto dell’intero file;
- ulteriore invio ordinario con le sole certificazioni rettificate in caso di scarto delle singole CU, senza ritrasmettere quelle già accolte.
I dati trasmessi nei termini sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Reperibilità dei modelli e stampa
Il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere utilizzati e stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato 1.
È consentito anche l’utilizzo di modelli prelevati da altri siti internet, purché rispettino tali caratteristiche e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
È inoltre ammessa la stampa monocromatica in nero, con stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.
Base normativa e motivazioni
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998. Richiama l’obbligo di rilascio della certificazione unica da parte dei soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, anche ai fini previdenziali INPS e degli altri enti e casse individuati con decreto ministeriale.
Sono richiamate le principali norme di riferimento in materia fiscale, previdenziale, di semplificazione degli adempimenti e di dichiarazione precompilata, oltre alle disposizioni che regolano attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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