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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli 730/2015, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con le istruzioni e la bolla di consegna, disciplinando modalità di trasmissione, consegna delle schede per l’8, 5 e 2 per mille, obblighi di riservatezza, criteri di stampa e reperibilità dei modelli. Stabilisce inoltre che la dichiarazione precompilata sia redatta usando i modelli 730 e richiama la normativa di riferimento.

Approvazione dei modelli 730/2015 e delle relative istruzioni per l’assistenza fiscale IRPEF

Approvazione dei modelli 730/2015 e disciplina dell’assistenza fiscale

Il provvedimento approva i modelli dichiarativi e di comunicazione da utilizzare nel 2015 per la dichiarazione semplificata IRPEF relativa ai redditi prodotti nel 2014. Definisce inoltre le regole operative per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, con particolare riguardo alla trasmissione telematica, alla gestione delle scelte per l’otto, il cinque e il due per mille e alla stampa dei modelli.

Modelli approvati

Sono approvati, con le relative istruzioni:

  • il modello 730/2015, per la dichiarazione semplificata da presentare nell’anno 2015;
  • il modello 730-1, per le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • i modelli 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF/professionista abilitato, come ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione;
  • il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, per comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
  • la bolla di consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

Modalità di utilizzo dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo

I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono anche assumere la forma di tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello. Se composti da più pagine, la sezione terza va compilata solo nell’ultima pagina. Per la comunicazione dei dati tramite supporti informatici devono essere rispettate specifiche tecniche che saranno definite con successivo provvedimento. In tale caso, i supporti informatici devono essere consegnati al sostituto d’imposta insieme al modello 730-4 o 730-4 integrativo, indicando nella sezione seconda soltanto:

  • numero d’ordine;
  • codice fiscale;
  • cognome e nome dei contribuenti assistiti. La sezione terza va compilata solo nell’ultima pagina utilizzata.

Consegna e trasmissione delle dichiarazioni modello 730

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nel 2015 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nei modelli 730/2015 secondo specifiche tecniche da approvare successivamente. Se la consegna avviene a un soggetto incaricato, deve essere utilizzata la bolla di consegna dell’Allegato 1, riportando i codici fiscali dei contribuenti assistiti.

Anche i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati dei modelli 730/2015;
  • i modelli 730-4;
  • le schede relative all’otto, al cinque e al due per mille dell’IRPEF.

Per i modelli 730-4 destinati all’INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze, indicati con i relativi codici fiscali nel sito https://noipa.mef.gov.it, la trasmissione deve avvenire tramite i canali telematici dedicati messi a disposizione.

I soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni 730 elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo permane fino alla scadenza dei termini di accertamento di cui all’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Consegna delle buste contenenti il modello 730-1

I sostituti d’imposta devono consegnare le schede 730-1, contenute nell’apposita busta dell’Allegato 2 o in una normale busta di corrispondenza, a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica. La busta deve essere sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna a un soggetto incaricato, deve essere usata la bolla di consegna dell’Allegato 1, riportando i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta. Il soggetto incaricato deve rilasciare al sostituto copia della bolla di consegna con l’impegno a trasmettere i dati dei modelli 730 e 730-1.

Se la consegna avviene a un ufficio postale:

  • la bolla di consegna deve essere compilata senza indicare i codici fiscali dei contribuenti;
  • le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi fino a 100 pezzi;
  • ciascun pacco deve essere numerato progressivamente e recare la dicitura “Modello 730-1”;
  • sul pacco devono essere indicati codice fiscale, cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati ex articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute. I soggetti incaricati devono inviare i dati entro il 31 luglio 2015 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2015.

All’apertura della busta, gli incaricati e Poste Italiane S.p.A. devono verificare la corrispondenza tra i dati indicati sulla busta e quelli riportati nella scheda contenuta. Per l’anno d’imposta 2014 è inoltre consentito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro, trasmettere telematicamente le scelte contenute nei modelli 730-1 secondo future specifiche tecniche.

Riservatezza e divieto di utilizzo improprio dei dati

I soggetti incaricati della trasmissione e Poste Italiane S.p.A. devono osservare le disposizioni in materia di riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1, secondo l’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 e quanto richiamato nell’Allegato 3. L’Agenzia delle Entrate effettua anche controlli sulla corrispondenza tra la preferenza espressa e i dati trasmessi.

È previsto un divieto assoluto di comunicazione, diffusione o utilizzo delle informazioni relative alle scelte del modello 730-1, sia singolarmente sia in forma massiva, per finalità diverse dalla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Facoltà di scelta dell’otto, cinque e due per mille

Il provvedimento richiama la natura facoltativa delle scelte nel modello 730-1:

  • l’otto per mille è disciplinato dall’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalle successive leggi di ratifica delle intese con le confessioni religiose;
  • il cinque per mille è disciplinato dall’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • il due per mille a favore dei partiti politici è disciplinato dall’art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’elenco dei partiti ammessi è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Dichiarazione dei redditi precompilata

La dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 è redatta utilizzando i modelli approvati con il provvedimento, in particolare il modello 730.

Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tipografiche

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento:

  • per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a 50 centesimi.

Per la stampa dei modelli è previsto:

  • uso del colore nero;
  • uso dell’arancio per i fondini, pantone 158U;
  • possibilità di stampare su un unico foglio due modelli 730-1 in caso di dichiarazione congiunta;
  • conformità di struttura e sequenza rispetto ai modelli approvati, inclusa la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati;
  • dimensioni ammesse per il formato a pagina singola: larghezza da 19,5 a 21,5 cm e altezza da 29,2 a 31,5 cm;
  • dimensioni ammesse per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza da 35 a 42 cm e altezza da 29,2 a 31,5 cm;
  • indicazione sul frontespizio degli estremi del soggetto che cura la stampa e degli estremi del provvedimento;
  • stampa su carta da 80 gr./mq. con opacità tra 86% e 88%.

Autorizzazione alla riproduzione e reperibilità dei modelli

È autorizzata la riproduzione dei modelli mediante stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate. Sul frontespizio devono comparire i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini e gli estremi del provvedimento.

I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo presso i Comuni e sono prelevabili in formato elettronico dai siti:

È autorizzato anche l’uso di modelli prelevati da altri siti internet, purché rispettino le caratteristiche tecniche previste e riportino l’indirizzo del sito di origine e gli estremi del provvedimento. Per la scheda 730-1 può essere usata, in alternativa, una normale busta di corrispondenza con la dicitura “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, insieme a cognome, nome e codice fiscale del dichiarante; in caso di dichiarazione congiunta, le due schede devono essere inserite in due buste distinte, riferite rispettivamente al dichiarante e al coniuge.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento è adottato in base all’articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l’approvazione dei modelli di dichiarazione entro il 15 gennaio dell’anno di utilizzo. Sono richiamate le principali fonti normative in materia di dichiarazioni dei redditi, assistenza fiscale, protezione dei dati personali, addizionali IRPEF, finanziamento ai partiti, dichiarazione precompilata e altre disposizioni fiscali e finanziarie.

Il testo precisa che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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