Messaggio numero 20856 del 31-5-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce quando i lavoratori che avevano rinunciato all’accredito contributivo ai sensi dell’art. 75 della legge n. 388/2000 possono o non possono optare per il bonus di posticipo del pensionamento introdotto dalla legge n. 243/2004. La distinzione principale riguarda chi interrompe anche temporaneamente il lavoro alla scadenza del contratto e chi invece prosegue senza soluzione di continuità: nel primo caso il bonus è escluso e la pensione decorre dal mese successivo alla scadenza; nel secondo caso il bonus resta possibile e la pensione decorre dal mese successivo alla domanda, previa cessazione del lavoro. Il messaggio precisa inoltre gli effetti contributivi e i criteri di calcolo della pensione e dell’eventuale supplemento o quota aggiuntiva.
Chiarimenti sul bonus per il posticipo del pensionamento per lavoratori ex art. 75 L. 388/2000
Chiarimenti sull’opzione al bonus per i lavoratori ex art. 75 L. 388/2000
Il messaggio dell’INPS fornisce chiarimenti sull’applicazione del nuovo incentivo al posticipo del pensionamento, il c.d. "bonus", previsto dall’art. 1, commi 12-17, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti dei lavoratori che avevano già esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito dei contributi ai sensi dell’art. 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il documento affronta due ipotesi: cessazione, anche temporanea, dell’attività lavorativa alla scadenza del contratto a termine, oppure prosecuzione senza interruzione del rapporto di lavoro.
Soggetti interessati e quesito interpretativo
L’Istituto segnala di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento circa la possibilità di consentire l’opzione al bonus per i lavoratori che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 75 della legge n. 388/2000:
- cessino, anche temporaneamente, l’attività lavorativa;
- proseguano, senza interruzione, il rapporto di lavoro.
I chiarimenti richiesti riguardano anche:
- la decorrenza della pensione nelle due diverse ipotesi;
- le modalità di calcolo del trattamento pensionistico.
Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l’attività lavorativa
Per i lavoratori che interrompono, anche solo temporaneamente, il rapporto di lavoro alla scadenza del contratto stipulato ai sensi dell’art. 75, la cessazione determina la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, anche se la domanda venga presentata successivamente, in applicazione dell’art. 3 del decreto 23 marzo 2001 e del punto 5 della circolare n. 118 del 30 maggio 2001.
Per tale categoria:
- è precluso l’esercizio dell’opzione al bonus di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004;
- l’eventuale ripresa di un’attività lavorativa comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro;
- la contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato dà luogo a un supplemento di pensione secondo l’art. 7 della legge n. 155/1981;
- tale contribuzione non incide sul regime contributivo speciale relativo al precedente periodo di posticipo del pensionamento effettuato ai sensi dell’art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388/2000.
Ne deriva che l’importo della pensione da liquidare è comunque pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’art. 75, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 118 del 30 maggio 2001, punto 5.
Lavoratori che proseguono senza interruzione il rapporto di lavoro
Per i lavoratori che proseguono senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro dopo la scadenza del contratto a tempo determinato, non si applica lo speciale criterio di retrodatazione della decorrenza della pensione previsto dall’art. 3 del decreto 23 marzo 2001.
In questo caso:
- la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché vi sia cessazione dell’attività lavorativa;
- la prosecuzione del rapporto non impedisce un successivo esercizio dell’opzione al bonus, a condizione che la prosecuzione con lo stesso o con altro datore di lavoro avvenga senza soluzione di continuità alla scadenza del contratto a termine o dell’ultimo contratto a termine, se la facoltà di rinuncia è stata esercitata più volte;
- in caso di cessazione, anche temporanea, dell’attività lavorativa, si applicano invece le istruzioni del punto precedente.
Il messaggio precisa inoltre che l’espressione "senza soluzione di continuità", richiamata al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, deve intendersi riferita al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento contributivo.
Effetti contributivi della prosecuzione del rapporto
La prosecuzione del rapporto di lavoro comporta:
- il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore sia a carico del datore di lavoro fino alla decorrenza della pensione o all’eventuale opzione per il bonus;
- la permanenza dell’irrilevanza, ai fini del regime speciale di posticipo, del precedente periodo di rinuncia contributiva ai sensi dell’art. 75 della legge n. 388/2000.
La contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato è valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte seconda.
Criteri di calcolo della pensione e quota aggiuntiva
Per i lavoratori che proseguono il rapporto senza interruzione, i contributi versati successivamente alla scadenza del contratto danno origine a una quota di pensione aggiuntiva. Tale quota:
- si integra nella pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai sensi dell’art. 75;
- confluisce in un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza sopra indicata;
- va rivalutata con i coefficienti previsti nell’anno di decorrenza della pensione, e non con quelli previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di posticipo ex art. 75.
Il messaggio precisa inoltre che, per tali lavoratori, l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello spettante alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’art. 75, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione individuata.
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