L.R. TAA 5/2021
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale assesta il bilancio 2021-2023 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ridetermina residui e stanziamenti e dispone variazioni di entrata e spesa. Introduce inoltre alcune modifiche normative, un contributo annuale al Comun general de Fascia dal 2021 e misure transitorie per previdenza dei coltivatori diretti e per iniziative collegate all’emergenza Covid-19.
Assestamento del bilancio regionale 2021-2023 e modifiche normative collegate
Assestamento del bilancio regionale 2021-2023 e interventi collegati
La legge disciplina l’assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2021-2023 e contiene alcune modifiche settoriali alla legislazione regionale. La portata è limitata al territorio della Regione e, per più misure, è ancorata a esercizi finanziari o periodi già determinati.
Contributo annuale al Comun general de Fascia
Dal 2021 spetta al Comun general de Fascia un contributo annuo in parte corrente di 170.000 euro per coprire i maggiori oneri connessi all’uso della lingua ladina e per l’attività di traduzione e consulenza linguistica svolta anche a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche della Valle di Fassa, della Provincia e della Regione.
Le risorse non sono vincolate all’esercizio di competenza. Eventuali avanzi possono essere utilizzati negli esercizi successivi anche per spese in conto capitale finalizzate alla tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, linguistico e culturale della comunità ladina. L’uso delle risorse deve essere rendicontato annualmente alla Regione.
Modifiche al Codice degli enti locali e ad altre discipline settoriali
La legge interviene in modo esteso su diverse normative regionali già vigenti, modificando il Codice degli enti locali e varie discipline in materia di enti creditizi, welfare complementare, personale regionale, pubblicità patrimoniale, indennità dei giudici di pace, trattamento economico dei consiglieri regionali, vitalizi, funzioni amministrative di supporto agli uffici giudiziari e trasferimento di immobili alle Province autonome.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto puntuale delle singole modifiche; tuttavia la disciplina risultante comprende, tra l’altro, interventi su:
- composizione e requisiti degli organi societari o bancari disciplinati dalla l.r. n. 1/2000;
- regole di genere negli organi collegiali, con una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2023 e applicazione dal 1° gennaio 2024 del regime introdotto dalla legge per i rinnovi parziali o totali;
- criteri di valutazione di idoneità, correttezza e limiti al cumulo degli incarichi per soggetti già in carica alla data di entrata in vigore;
- norme su personale, indennità, trasparenza patrimoniale e trattamento economico degli esponenti regionali.
Disciplina transitoria per il settore bancario
Per amministratori, sindaci, direttori generali ed equiparati in carica alla data di entrata in vigore, l’idoneità, il rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi e l’adeguatezza della composizione collettiva degli organi sono valutati secondo le disposizioni sostituite dalla presente legge fino alla scadenza del mandato per amministratori e sindaci e fino al 31 dicembre 2023 per direttori generali ed equiparati.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, in occasione dei rinnovi anche parziali del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, deve appartenere al genere meno rappresentato:
- almeno un componente, se l’organo ha non più di sette componenti;
- almeno due componenti, negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2024 le banche devono rispettare, nei rinnovi anche parziali, la disciplina dell’articolo 5, comma 7, della l.r. n. 1/2000 nel testo introdotto dalla legge.
Ai fini della valutazione della correttezza prevista dalla l.r. n. 1/2000, alcune sanzioni amministrative pregresse sono considerate solo a condizioni specifiche: rilevano soltanto se, complessivamente, le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo indicato dall’articolo 8, comma 2, lettera f), raggiungono almeno il massimo edittale della sanzione con il massimale più elevato.
Deroga per il sostegno previdenziale dei coltivatori diretti
Per il 2021, limitatamente alle aziende operanti nella provincia autonoma di Bolzano, la domanda per il sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti è calcolata sui versamenti relativi alle prime tre rate trimestrali del 2020. La domanda relativa all’ultima rata del 2020 confluisce nella domanda 2022 ed è erogata in un’unica soluzione insieme al contributo regionale riferito ai versamenti contributivi del 2021.
La deroga non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
Disposizioni straordinarie per l’emergenza Covid-19
Per le richieste di finanziamento presentate ai sensi della l.r. n. 10/1988 per iniziative di integrazione europea e attività di interesse regionale svolte nel periodo 2020-2021 durante l’emergenza Covid-19, si applicano le disposizioni straordinarie richiamate dalla legge anche se le iniziative non siano state effettivamente realizzate per cause connesse all’emergenza e ai relativi divieti o restrizioni, oppure siano state realizzate con modalità diverse. Sono ammesse anche spese di carattere ordinario purché strettamente correlate.
Cessione di immobili alle Province autonome
La Regione può cedere, anche a titolo gratuito, immobili alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che siano destinati a fini istituzionali.
Assestamento del bilancio: residui, entrate, spese e coperture
I residui attivi e passivi presunti iscritti nel bilancio 2021-2023 sono rideterminati sulla base dei dati definitivi del rendiconto generale 2020, con le differenze riportate in allegato alla legge.
Sul lato entrate, la legge introduce le variazioni al bilancio 2021-2023 e iscrive per il 2021 una quota del risultato di amministrazione disponibile del rendiconto 2020 pari a 150 milioni di euro. Tale quota è destinata in parte a copertura dell’incremento di spesa della Missione/Programma 18.01 relativo all’accollo regionale di una quota del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Province autonome, in base allo Statuto speciale e agli accordi con le Province.
Le variazioni complessive di competenza/cassa indicate sono:
- 2021: 242.257.762,96 euro in competenza e 299.628.982,80 euro in cassa;
- 2022: 8.500.000,00 euro in competenza;
- 2023: 1.000.000,00 euro in competenza.
Sul lato spesa sono introdotte le corrispondenti variazioni del bilancio regionale 2021-2023. In relazione alle variazioni sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011, per quanto modificati.
Per il triennio 2021-2023 sono inoltre autorizzate nuove variazioni di stanziamento, compreso il rifinanziamento di leggi regionali, secondo la tabella A, con copertura definita dalla tabella B.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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