Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40686/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Monica Zacchia ha impugnato la sentenza di condanna per più truffe consumate e una tentata (fatti del 2017-2018), denunciando: 1) violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n.2-ter cod. pen., introdotto dalla legge 28 giugno 2024 n.90, invocando il principio di irretroattività; 2) vizio di motivazione e illogicità circa la sua identificazione come autrice delle truffe e sulla configurazione della minorata difesa; 3) illogicità nel ritenere l'aggravante della minorata difesa anche per la truffa tentata, poiché la vittima non ha effettuato il pagamento e dunque avrebbe saputo difendersi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (dichiarandolo inammissibile/manifestamente infondato). Sul primo motivo ha ritenuto che l'aggravante di cui al n.2-ter sia un'articolazione della già esistente aggravante della minorata difesa e che, nella fattispecie, fosse adeguatamente descritta nell'imputazione e concretamente configurabile alla luce delle risultanze dibattimentali (uso di conti e carte intestati a terzi ignari, strumenti telematici e modalità ostacolanti l'identificazione). Sul secondo motivo ha ritenuto generiche le censure e ha confermato la congrua valutazione probatoria del collegio di merito, basata su più elementi di riscontro (conto corrente riconducibile all'imputata, numero telefonico usato per comunicare con le vittime e per aprire altri conti, somiglianza con foto di profilo). Sul terzo motivo ha affermato che, dalle modalità della tentata truffa, emergeva con certezza che, se consumata, l'illecito sarebbe stato aggravato dalla minorata difesa, perciò l'aggravante poteva essere ritenuta anche per il tentativo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen., comma secondo, n. 2-ter

    introdotto dalla legge 28 giugno 2024 n.90

    L'aggravante riguarda i fatti commessi a distanza tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione; la Corte l'ha interpretata come una specificazione della più ampia aggravante della minorata difesa e applicabile alle fattispecie telematiche descritte nell'imputazione

  • legge 28 giugno 2024 n. 90

    Pubblicata G.U. 2 luglio 2024, entrata in vigore 17 luglio 2024

    Ha introdotto il n.2-ter all'art.640 comma secondo e il regime di procedibilità a querela per quella ipotesi; la Corte ha considerato la norma in continuità con disposizioni precedenti, non come un nuovo reato

  • decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025 n. 80

    conversione senza modificazioni

    Ha rimodulato aspetti dell'aggravante comune (rimuovendo il n.2-bis e ricollocandone il contenuto), senza incidere sul trattamento della fattispecie in esame

  • art. 25 Cost.

    Principio di legalità penale e divieto di applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato in quanto la nuova previsione è in continuità con la disciplina precedente e descritta nei capi di imputazione

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di riserva di legge in materia penale; richiamato in relazione all'irretroattività, ma la Corte ha escluso applicazione illegittima alla fattispecie

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate per procedere con contraddittorio scritto e senza trattazione orale in mancanza di richiesta; il procedimento si è svolto in questa forma

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha esaminato tali motivi e li ha ritenuti infondati o generici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente

  • Principio di diritto (SU n. 28243 del 28/03/2013, Zonni)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che, nel tentativo, l'aggravante può sussistere se dalle modalità del fatto si desume con certezza la sua presenza; Corte ha richiamato questo principio per confermare l'aggravante anche per il tentativo

Massime di principio

  • L'aggravante telematica della 'minorata difesa' (art. 640, comma secondo, n.2-ter) può essere considerata una specificazione dell'aggravante comune e, se la fattispecie concreta rientra nella descrizione dell'imputazione e ci sono elementi fattuali che mostrano l'uso di strumenti volti a ostacolare l'identificazione (conti intestati a terzi, carte prepagate, numeri telefonici usati per aprire conti), la sua applicazione non viola automaticamente il principio di irretroattività
  • Per l'identificazione dell'autore in reati telematici la Corte può fondare la condanna su un insieme di elementi di riscontro (coincidenze tra dati bancari, numeri telefonici, riconoscimenti fotografici, collegamenti con profili social) anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione colleghi logicamente tali elementi
  • Nel caso di tentata truffa, l'aggravante applicabile al reato consumato può essere riconosciuta anche per il tentativo quando dalle modalità del fatto si desuma con certezza che, se consumato, il reato avrebbe avuto quella specifica caratteristica aggravante
  • Le censure generiche che non si confrontano in maniera puntuale con la motivazione di merito sono normalmente ritenute inammissibili o prive di rilievo in cassazione; il ricorso deve articolare specifici profili di vizio logico-giuridico
  • La qualificazione normativa di nuove aggravanti richiede valutazione di continuità con discipline precedenti: se la nuova formulazione è sostanzialmente ricollocazione/precisazione di un'ipotesi già prevista, la sua applicazione a fatti antecedenti può essere legittima se l'imputazione ne dava conto e la fattispecie si presta ad essere inquadrata nella nuova descrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.