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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10105/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa edile per il saldo di lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà del committente, sulla base di un preventivo accettato. Il committente ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato quanto dovuto, in parte mediante pagamenti fatturati e in parte in nero, per un importo complessivo che riteneva idoneo a coprire il credito azionato. L'opposizione è stata accolta in primo grado e il decreto revocato; in appello la domanda dell'appaltatore è stata comunque respinta. In cassazione l'appaltatore ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della motivazione per contrasto irriducibile e motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe ricostruito correttamente i lavori eseguiti ma avrebbe poi quantificato il dovuto senza considerare alcune fatture indicate come ulteriori, dall'altro la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle ricevute/fatture e per errata valutazione delle prove, sostenendo che il credito residuo fosse molto più elevato e che quindi non risultasse provato il pagamento del saldo del preventivo iniziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante in cassazione, osservando che la sentenza di merito conteneva un apparato argomentativo ampio e intellegibile sulla documentazione prodotta, sui preventivi, sulle fatture e sui pagamenti, e che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito. Sul secondo ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova può rilevare, se del caso, come errore di fatto revocatorio oppure, nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo quando ne ricorrano i presupposti; ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare e confrontare le rationes decidendi delle due sentenze di merito. Ha aggiunto che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte o abbia dichiarato di non osservare la regola del prudente apprezzamento, non quando semplicemente attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura è ammissibile solo per anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    può essere invocato per vizi processuali, ma non per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza della motivazione

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per interpretare la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo ex art. 360 n. 5 è inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espresso di non dover osservare la regola di giudizio; non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore difforme da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era legale; non per mero cattivo apprezzamento della prova

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando sia errore di fatto nei presupposti richiesti, trova rimedio nella revocazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, il ricorrente è stato condannato a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia radicale: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • La denuncia di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; se riguarda il contenuto oggettivo del documento o della prova, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, nei limiti di legge.
  • In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente che invochi l'omesso esame di fatti decisivi deve confrontare specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e dimostrare che esse siano diverse.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia creduto più a una prova che a un'altra; occorre che abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia derogato alle regole legali di valutazione della prova.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia motivato in modo coerente e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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