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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13556/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pastore ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di revoca della confisca di €84.305,40, sostenendo di essere il proprietario della somma ricevuta per donazione indiretta dal padre Antonio e che la provvista del padre provenisse da redditi leciti (vendite immobiliari e liquidazione di una polizza acquistata il 23/04/1991). Contestava altresì che la Corte d'appello non avesse valutato integralmente la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che Giuseppe Pastore era già parte del processo di cognizione in cui la confisca era stata disposta (fu imputato e assolto per ricettazione in primo grado) e quindi non poteva proporre l'incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca. Inoltre la Corte ha affermato che un terzo che rivendichi la proprietà di beni confiscati può solo allegare e dimostrare la titolarità effettiva del bene, ma non è legittimato a contestare i presupposti della misura cautelare/di prevenzione (quali la provenienza del bene o la sproporzione rispetto ai redditi), riservati al soggetto a cui la misura è stata applicata. Pertanto il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto, con condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. l. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma richiamata nel processo di merito quale titolo di responsabilità penale collegata alle attività per le quali il padre fu condannato; uso storico nella sentenza ma non decisiva nella motivazione della Cassazione sul punto processuale.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Predicato normativo della confisca per beni ritenuti fittiziamente intestati o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati; la Corte afferma che i terzi non possono, con l'incidente di esecuzione, contestare i presupposti per l'applicazione di tale norma (provenienza illecita, sproporzione), riservati al proposto.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 1-quinquies

    Richiama l'obbligo di citazione dei terzi titolari di diritti sui beni sequestrati nel processo di cognizione; la Cassazione evidenzia che, anche antecedentemente a questa regola, la giurisprudenza escludeva che chi aveva partecipato al processo potesse riaprire la questione tramite incidente di esecuzione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze economiche della decisione; la sentenza applica la regola sulle spese processuali alla parte soccombente.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principalli)

    Richiamata come principio: la decisione di confisca irrevocabile non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti di soggetti che hanno partecipato al giudizio e non hanno impugnato; applicato al caso in cui il terzo era parte del processo originario.

Massime di principio

  • Un terzo che abbia partecipato al processo di cognizione dove è stata disposta la confisca (anche se assolto o imputato) generalmente non può utilizzare l'incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca: il rimedio è riservato ai terzi estranei al processo.
  • Il terzo può proporre nell'incidente di esecuzione solo la rivendicazione della titolarità effettiva del bene (onere di allegazione e prova della proprietà), ma non può contestare i presupposti sostanziali della confisca (provenienza illecita, sproporzione), che spettano al soggetto a cui la misura è stata applicata.
  • Se si intende contestare la legittimità della confisca o la provenienza dei fondi, tali argomenti devono essere sollevati nel corso del processo di cognizione dal soggetto interessato; una volta passata in giudicato la confisca la possibilità di riaprire la questione in sede esecutiva è fortemente limitata.
  • Per difendersi efficacemente come terzo (estraneo) è necessario provare documentalmente la titolarità e la provenienza lecita della provvista prima o durante il processo principale: documenti che dimostrino cronologia coerente delle acquisizioni patrimoniali, trasferimenti bancari antecedenti all'intestazione e atti formali di donazione sono essenziali.
  • Se si è stati parte del procedimento originario e si ritiene di avere nuovi elementi decisivi, la via corretta è valutare i rimedi ordinari (impugnazioni nei termini o, se ammissibile, i mezzi straordinari specifici), non l'incidente di esecuzione.
  • In fase preventiva, chi teme di risultare terzo intestatario dovrebbe chiedere di essere citato nel giudizio di cognizione o segnalare l'esistenza di diritti reali prima che la sentenza di confisca diventi irrevocabile.

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