Messaggio numero 2387 del 13-06-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce le modalità di gestione di iscrizioni, chiusure e aperture di posizioni previdenziali per istituti scolastici statali, CPIA e istituzioni AFAM. Consente la gestione anche di richieste riferite a periodi antecedenti a settembre 2015, specifica che i CPIA saranno gestiti dalle strutture territoriali e conferma per Accademie, Conservatori e Istituti superiori per le Industrie Artistiche l’invio diretto delle istanze alla Direzione centrale competente e l’obbligo di trasmissione delle denunce contributive secondo le modalità già previste; inoltre valida le denunce già inviate per i supplenti brevi e saltuari con le precedenti modalità operative.
Chiarimenti sugli adempimenti contributivi di istituti scolastici e istituzioni AFAM
Chiarimenti su adempimenti contributivi e gestione di istituti scolastici e istituzioni AFAM
Il documento fornisce precisazioni operative in materia di iscrizione, chiusura e apertura di posizioni previdenziali per istituti scolastici statali, CPIA e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le indicazioni riguardano sia la competenza delle strutture INPS sia le modalità di trasmissione delle denunce contributive per specifiche categorie di compensi e di personale.
Istituti scolastici statali e CPIA: gestione delle richieste e delle posizioni previdenziali
Per gli istituti scolastici statali, il messaggio richiama la circolare 16 ottobre 2015, n. 172, che aveva già disciplinato le modalità di invio delle richieste di:
- iscrizione o chiusura di un istituto scolastico a seguito di procedimenti di dimensionamento o variazione dei dati anagrafici;
- apertura di una posizione previdenziale per consentire la presentazione delle denunce contributive relative ai compensi accessori erogati direttamente.
Le strutture territoriali INPS avevano già gestito tali richieste, come sedi di servizio del MIUR, nonché le aperture di specifiche posizioni previdenziali a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Estensione della gestione a periodi antecedenti settembre 2015
A seguito dell’elevato numero di richieste pervenute dopo la circolare n. 169/2017 sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, molti istituti hanno chiesto l’apertura di una propria posizione previdenziale anche per regolarizzare la contribuzione relativa a retribuzioni corrisposte con fondi propri per periodi precedenti al mese di settembre 2015.
Per consentire la gestione di tali istanze, la procedura di anagrafe del Sistema informativo della gestione pubblica (SIN) è stata modificata, così da permettere alle strutture territoriali di trattare anche richieste riferite a periodi anteriori a settembre 2015.
CPIA: nuove attività gestite dalle strutture territoriali
Con specifico riferimento ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), il messaggio stabilisce che, dalla data di pubblicazione dello stesso, le strutture territoriali provvederanno anche:
- al censimento della sede di servizio;
- all’apertura della posizione previdenziale.
Accademie, Conservatori e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche: competenza e canali di invio
Per le altre istituzioni riconducibili al MIUR, cioè Accademie statali, Conservatori statali e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, le istanze di:
- iscrizione quali sedi di servizio del MIUR;
- apertura di una propria posizione previdenziale continuano a essere gestite dalla Direzione centrale Entrate e recupero crediti.
Tali richieste devono essere inoltrate direttamente alla casella istituzionale gestioneentigdp@inps.it, utilizzando i seguenti moduli:
- modulo SC087, “Richiesta iscrizione/chiusura Istituto scolastico statale”;
- modulo SC086, “Richiesta di apertura posizione previdenziale Istituto scolastico statale”.
I moduli sono reperibili sul sito istituzionale nel percorso “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”.
Denunce contributive per compensi accessori e supplenti brevi e saltuari
Il messaggio precisa che, secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e Finanze, tali istituzioni continuano a corrispondere direttamente le retribuzioni ai supplenti c.d. brevi e saltuari anche dopo il 1° gennaio 2013, data di decorrenza del cedolino unico per gli istituti scolastici statali.
Di conseguenza, esse devono trasmettere le denunce contributive secondo le modalità già indicate:
- nella circolare n. 172/2015;
- nel messaggio n. 2314/2016;
- nel messaggio n. 1090/2017.
Tali modalità sono utilizzabili per denunciare:
- i compensi accessori corrisposti direttamente con fondi propri;
- i compensi accessori corrisposti con finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati;
- le retribuzioni corrisposte ai supplenti c.d. brevi e saltuari.
Validità delle denunce già presentate
Le denunce contributive relative ai supplenti c.d. brevi e saltuari per periodi retributivi successivi al 1° gennaio 2013, già pervenute all’Istituto prima della pubblicazione del messaggio ed elaborate con le modalità precedentemente in uso, restano valide.
In tali casi, le modalità operative utilizzate erano quelle con indicazione di:
- Azienda;
- Ente di appartenenza;
- Sede di servizio,
riportando come valori il codice fiscale dell’istituto e il progressivo 00000.
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