Messaggio numero 2388 del 13-06-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce, alla luce del decreto-legge 44/2018, quando le Regioni possono autorizzare proroghe della cassa integrazione guadagni in deroga e quali verifiche devono effettuare le strutture territoriali INPS sui provvedimenti inviati dalle Regioni. Viene precisato che, dal 10 maggio 2018, rileva il periodo di concessione e non la data di emanazione del decreto, con validità dei provvedimenti già adottati fino al 9 maggio 2018 secondo la disciplina previgente.
Istruzioni su proroghe CIG in deroga e controlli regionali
Proroghe della cassa integrazione guadagni in deroga e controlli applicativi
Il documento interviene per coordinare la disciplina sulle proroghe della cassa integrazione guadagni in deroga con le modifiche introdotte dal decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44. L’obiettivo è chiarire quali provvedimenti regionali siano legittimi e quali verifiche debbano essere svolte dalle strutture territoriali dell’Istituto sui decreti trasmessi dalle Regioni.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente alle Regioni, nell’ambito di specifici accordi presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, di autorizzare proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi, nei limiti del 50 per cento delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2018 ed entrato in vigore il 10 maggio 2018, ha modificato tale previsione sostituendo le parole relative ai trattamenti "concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017" con la formulazione "aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017".
Chiarimenti ministeriali sulla legittimità dei provvedimenti
Con nota prot. 40/8118 del 14 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in base alla nuova disciplina, sono da ritenere legittimi i decreti di autorizzazione adottati in continuità con decreti regionali di concessione i cui trattamenti hanno inizio nel 2016 e durata con effetti nell’anno 2017. Il Ministero ha inoltre chiarito che resta ferma la validità dei decreti emanati in vigenza della precedente disciplina.
Istruzioni operative della circolare n. 60 del 29 marzo 2018
La circolare INPS n. 60 del 29 marzo 2018 aveva già fornito le istruzioni operative per l’invio dei provvedimenti di concessione e per la gestione delle prestazioni di CIG in deroga previste dall’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
In tale sede era stato indicato che la proroga poteva essere concessa per un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, con riferimento a prestazioni di CIG in deroga concesse con provvedimenti emanati entro il 31 dicembre 2016, per periodi di intervento con effetti nell’anno 2017.
Effetti della modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 44/2018
Alla luce della nuova formulazione normativa, non è più determinante, ai fini della legittimità del provvedimento regionale di concessione, la data di emanazione del provvedimento stesso, ma il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga.
Ne consegue che le Regioni possono concedere proroghe solo di provvedimenti relativi a trattamenti:
- iniziati nell’anno 2016;
- con durata ed effetti per tutto il 2017;
- qualificabili come "decreti a cavallo".
Dal 10 maggio 2018 le Regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017.
Restano invece validi i provvedimenti rientranti nella tipologia sopra descritta e già emanati entro il 9 maggio 2018, sotto la disciplina previgente.
Verifiche richieste alle strutture territoriali dell’Istituto
A integrazione del paragrafo 3 della circolare n. 60/2018, per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni con numero convenzionale "33318" ed emanati dal 10 maggio 2018, le strutture territoriali devono verificare:
- il rispetto del principio di continuità esclusivamente con provvedimenti inviati in "SIP" con numero di decreto convenzionale "33340", indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento regionale;
- il rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
Per i provvedimenti con numero convenzionale "33318" emanati fino al 9 maggio 2018, continuano invece ad applicarsi i controlli già previsti dalla circolare n. 60/2018.
Tali controlli devono essere effettuati sulla piattaforma "Sistema Unico" per le prestazioni a sostegno del reddito.
Esito negativo dei controlli e conseguenze operative
Qualora i controlli diano esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la struttura territoriale non può emettere l’autorizzazione. In tal caso deve segnalare tempestivamente la situazione alla competente Direzione regionale per gli adempimenti successivi di competenza.
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