Cassazione Civile, Ordinanza n. 03396/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da diversi avvisi di rettifica doganale emessi dall'Ufficio doganale di Como a seguito di revisione dell'accertamento su importazioni del 2021 di capi di abbigliamento a marchio Levi’s. L'Amministrazione doganale aveva contestato la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, delle royalties pagate al licenziante del marchio, ritenendo che tali corrispettivi dovessero essere aggiunti al prezzo ai fini della determinazione del valore doganale e dei maggiori dazi. Le società importatrici e i soggetti collegati avevano ottenuto accoglimento nei gradi di merito, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva escluso che le royalties costituissero condizione della vendita. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 71 e 73 CDU, dell'art. 136 del Reg. di esecuzione 2015/2447 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che le clausole del contratto di licenza dimostravano che il pagamento delle royalties era condizione della vendita e che, quindi, esse dovevano concorrere alla formazione del valore in dogana. Le controparti hanno eccepito anche il giudicato esterno e l'inammissibilità del ricorso, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità e di giudicato esterno, ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. La Cassazione ha affermato che il giudice di merito aveva valorizzato solo il controllo di qualità, trascurando che alcune clausole contrattuali potevano integrare un controllo rilevante ai fini doganali e che occorreva verificare, in concreto, se il pagamento delle royalties fosse condizione della vendita e quindi dovesse essere incluso nel valore in dogana.
Norme richiamate
art. 70 CDU
Il valore in dogana è, in via generale, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprensivo dei pagamenti effettuati come condizione della vendita delle merci importate.
art. 71 CDU
Nel valore di transazione vanno inclusi, tra l'altro, i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, se il compratore è tenuto a pagarli come condizione per la vendita e se non sono già compresi nel prezzo.
art. 73 CDU
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del sistema di determinazione del valore doganale.
art. 136 Reg. UE 2447/2015
I diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita quando, tra l'altro, il venditore o un soggetto a esso collegato ne richiede il pagamento, oppure l'acquirente li paga per soddisfare un obbligo del venditore, oppure senza quel pagamento i beni non possono essere venduti o acquistati.
Richiamato per la interpretazione delle clausole contrattuali al fine di accertare la volontà negoziale e la portata delle pattuizioni di licenza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale.
Richiamato nel ragionamento sul limite oggettivo del giudicato esterno, che non si estende all'interpretazione delle norme di diritto in sé.
Massime di principio
- Nel sistema doganale unionale le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana quando, sulla base di un accertamento concreto delle clausole contrattuali e dei rapporti tra i soggetti coinvolti, risultano relative alle merci importate, non già incluse nel prezzo e dovute come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione della vendita" non richiede necessariamente una previsione espressa nel contratto di licenza: può emergere anche implicitamente dall'assetto complessivo dei rapporti contrattuali e dalle clausole che regolano produzione, distribuzione, vendita e mantenimento della licenza.
- Nel rapporto trilaterale tra venditore, licenziante e compratore, il fatto che il licenziante non sia formalmente parte del contratto di vendita non esclude, di per sé, la rilevanza doganale delle royalties; occorre verificare se il licenziante eserciti un controllo o un potere di orientamento sul produttore-venditore tale da rendere il pagamento delle royalties necessario per l'importazione o la commercializzazione.
- Il mero controllo di qualità non è di per sé sufficiente a escludere il controllo rilevante ai fini doganali quando le clausole di licenza mostrino anche un potere di incidere sull'attività produttiva o sulla possibilità di distribuire e vendere i prodotti.
- L'eccezione di giudicato esterno non opera quando i precedenti giudicati riguardano operazioni doganali diverse, poiché nelle obbligazioni doganali l'autonomia delle singole importazioni impedisce l'estensione automatica del giudicato a importazioni ulteriori e differenti.
- L'interpretazione delle norme giuridiche compiuta in una precedente sentenza non fa stato autonomamente nei successivi giudizi: il giudicato copre il decisum e i suoi presupposti necessari, non la mera attività esegetica del giudice.
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