Cassazione Penale, Sentenza n. 36562/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 19/04/2024 che aveva rigettato il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (29/05/2023) che aveva accolto il reclamo del detenuto Urso e ritenuto illegittimo il diniego della Direzione della Casa circondariale di Rebibbia all'acquisto e alla detenzione di un lettore CD e di compact disk. Il DAP denunciava contrasto tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza (la parte motivazionale aderiva ai principi di legittimità favorevoli all'Amministrazione ma il dispositivo rigettava il reclamo) e deduceva violazione e errata applicazione delle norme sul regime differenziato (tra cui art. 41bis, comma 2‑quater lett. a) e c.) e altre disposizioni richiamate), chiedendo l'annullamento o, in subordine, la correzione di un errore materiale ex art. 130 c.p.p. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha rilevato la contraddizione tra la parte motivazionale dell'ordinanza (che aderiva alla giurisprudenza di legittimità che legittima il diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di lettori CD e CD quando la loro messa in sicurezza comporti oneri inesigibili per l'Amministrazione) e il dispositivo che invece rigettava il reclamo. Richiamata la consolidata giurisprudenza (tra cui pronunce della Sez.1 che hanno autorizzato il diniego in presenza di adempimenti organizzativi e di controllo non ragionevolmente esigibili), la Corte ha ritenuto che la motivazione dimostrasse in modo chiaro l'erroneità del dispositivo e, non essendo necessario un nuovo esame di merito né ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 619 c.p.p., ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 41bis ord. pen. (comma 2‑quater, lett. a) e c))
La norma sul regime penitenziario differenziato è stata interpretata come compatibile con il potere dell'Amministrazione di limitare l'accesso a dispositivi e supporti (es. lettori CD e CD) quando la loro messa in sicurezza richieda adempimenti organizzativi inesigibili; il giudice di sorveglianza deve verificare concretamente tale onerosità, non limitandosi ad affermazioni astratte.
art. 87 In. 354/1975
Citazione richiamata nel ricorso; la Corte non sviluppa interpretazione autonoma nel testo ma la norma è evocata nell'ambito del quadro normativo che consente limitazioni per esigenze di sicurezza e di organizzazione penitenziaria.
art. 14 d.P.R. n. 230/2022
Richiamato tra le disposizioni regolamentari rilevanti per il controllo degli oggetti introdotti in carcere; la Corte valorizza l'esigenza di misure di messa in sicurezza previste dalla normativa regolamentare.
art. 40 d.P.R. n. 230/2022
Richiamato come norma regolamentare pertinente; la sua interpretazione è stata collegata alla necessità di procedure organizzative per il controllo dei supporti e dei dispositivi in ingresso negli istituti.
Invocato dal ricorrente in subordine per chiedere la correzione di un errore materiale del provvedimento; la Corte non ha proceduto con tale correzione perché ha ritenuto necessario l'annullamento per la contraddizione tra motivazione e dispositivo.
Richiamato nella parte motivazionale per spiegare i rimedi in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo: la Corte può rettificare il dispositivo ex art. 619 c.p.p. se ricorrono le ipotesi previste; in mancanza e se non è necessario nuovo esame di merito la Corte può annullare senza rinvio. Nel caso concreto si è applicata la regola dell'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Quando la Direzione carceraria vieta l'ingresso di dispositivi o supporti nel reparto sottoposto a regime differenziato, il giudice di sorveglianza deve valutare concretamente se la messa in sicurezza degli stessi comporti oneri organizzativi "inesigibili" per l'Amministrazione; tale valutazione non può essere meramente formale o astratta.
- La semplice introduzione tramite servizio di mantenimento o la presenza di sigilli/contrassegni SIAE non sono di per sé idonee a escludere i rischi: l'Amministrazione può ritenere necessario aprire, esaminare e ascoltare i supporti per garantire la sicurezza, operazione che può risultare soverchiamente onerosa.
- La giurisprudenza di legittimità ammette il diniego all'acquisto/detenzione di lettori CD e compact disk quando la sicurezza richieda adempimenti non ragionevolmente esigibili; pertanto le scelte organizzative della direzione d'istituto trovano ampio spazio di legittimità.
- In caso di discordanza tra motivazione e dispositivo di un provvedimento giudiziale, la Cassazione può rettificare il dispositivo oppure annullare senza rinvio se la motivazione è chiara e non è necessario un nuovo esame di merito; il dispositivo non può restare in contrasto con la logica della motivazione.
- Per il detenuto, il diritto a fruire di beni ricreativi non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza e con la valutazione ragionevole delle risorse richieste all'Amministrazione per la loro messa in sicurezza.
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