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Circolare

Circolare INAIL n. 13 del 20 marzo 2007

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse a seguito della decisione della BCE dell’8 marzo 2007, con decorrenza dal 14 marzo 2007. Per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori il tasso passa al 9,75%, mentre per il calcolo delle sanzioni civili si applica il 9,25%. La nuova misura vale per le istanze presentate dal 14 marzo 2007 e, per quelle presentate prima, anche quando il piano non sia ancora stato comunicato o sia comunicato dal 14 marzo 2007 in poi. È richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi applicabili nell’ultimo periodo.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili sui premi INAIL

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare INAIL interviene per aggiornare i tassi di interesse applicabili alle rateazioni, alle dilazioni di pagamento dei premi e accessori, nonché al calcolo delle sanzioni civili, in conseguenza dell’innalzamento del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema disposto dalla BCE con decorrenza 14 marzo 2007.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama un articolato quadro normativo e di prassi, che comprende in particolare:

  • il decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito nella legge n. 537 del 26 settembre 1981, art. 13, in tema di determinazione del tasso di interesse;
  • la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982 sugli interessi per rateazioni e dilazioni;
  • il decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso di interesse;
  • il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 1, in materia di parametri di indicizzazione;
  • l’art. 14 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che individua il tasso ufficiale di sconto quale base di riferimento;
  • le circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
  • la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001 sul nuovo sistema sanzionatorio;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
  • il provvedimento della BCE dell’8 marzo 2007.

Aggiornamento dei tassi

La BCE ha fissato al 3,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con effetto dal 14 marzo 2007. Conseguentemente, l’INAIL stabilisce:

  • il 9,75% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori;
  • il 9,25% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica alle istanze di rateazione e dilazione:

  • presentate a partire dal 14 marzo 2007;
  • presentate prima del 14 marzo 2007, se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • presentate prima del 14 marzo 2007, se il piano di rateazione o dilazione sia comunicato in data 14 marzo 2007 o successiva.

Aspetti operativi

La circolare segnala che, per facilitare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato al documento. Le modalità di applicazione delle sanzioni civili restano quelle già richiamate dalla circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001.

Punti principali

Adeguamento del tasso di riferimento BCE

La circolare prende atto che la Banca Centrale Europea ha fissato al 3,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 14 marzo 2007. Su tale base vengono aggiornati i tassi applicati dall’INAIL ai fini del pagamento dei premi e degli accessori.

Nuovo tasso per rateazioni e dilazioni

Per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi ed accessori il nuovo tasso è fissato al 9,75%, corrispondente al tasso di riferimento aumentato di 6 punti. La misura sostituisce la precedente disciplina per le fattispecie interessate dalla decorrenza indicata.

Nuovo tasso per sanzioni civili

Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è stabilito il tasso del 9,25%, pari al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Le modalità applicative restano quelle richiamate dalla circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001.

Ambito di applicazione temporale

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 14 marzo 2007. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano sia comunicato in data 14 marzo 2007 o successiva.

Supporto operativo

Per agevolare i calcoli viene predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare.

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