Circolare INAIL n. 6 del 27 febbraio 2007
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL aggiorna, in base al decreto interministeriale 27 settembre 2006, i valori del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2006 per il settore industria. Di conseguenza vengono rideterminate le retribuzioni convenzionali e gli importi di riferimento per varie categorie di lavoratori e per il premio dovuto da alunni e studenti. La circolare riporta inoltre i nuovi valori del profilo risarcitorio e segnala che le tabelle riepilogative già contenute nella circolare n. 23/2006 devono essere aggiornate con gli importi rivalutati.
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2006
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2006
La circolare INAIL n. 6 del 27 febbraio 2007 recepisce la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2006. In conseguenza del decreto interministeriale 27 settembre 2006, vengono aggiornati il minimale e il massimale di rendita e, per effetto di tali nuovi importi, le retribuzioni convenzionali richiamate nelle tabelle applicative già illustrate nella circolare n. 23/2006.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama come base normativa:
- l’art. 116, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, relativo a minimale e massimale di rendita;
- l’art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sulla rivalutazione delle rendite;
- il decreto 27 settembre 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007.
Il decreto interministeriale stabilisce, con decorrenza 1° luglio 2006, il minimale di rendita in € 12.822,60 e il massimale di rendita in € 23.813,40.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
Sulla base dei nuovi valori di rendita, la circolare aggiorna le tabelle relative a diverse categorie di assicurati e soggetti particolari. Per ciascuna categoria vengono indicati i valori vigenti fino al 30 giugno 2006 e quelli applicabili dal 1° luglio 2006.
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
Per questa categoria la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 42,03 a € 42,74, mentre la retribuzione mensile passa da € 1.050,70 a € 1.068,55. Gli importi sono indicati come arrotondamenti dei valori originari.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 42,21 a € 42,93 e quella mensile da € 1.055,18 a € 1.073,18.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 la retribuzione convenzionale, determinata su 12 giornate mensili, aumenta da € 940,32 (€ 78,36 x 12) a € 956,28 (€ 79,69 x 12).
Area dirigenziale
Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time la retribuzione convenzionale giornaliera sale da € 78,05 a € 79,38 e quella mensile da € 1.951,30 a € 1.984,45.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria passa da € 9,76 a € 9,92.
Retribuzione di ragguaglio e lavoratori parasubordinati
La retribuzione di ragguaglio viene aggiornata agli stessi livelli del minimale di rendita: € 42,74 giornalieri e € 1.068,55 mensili, in sostituzione dei precedenti € 42,03 e € 1.050,70.
Per i lavoratori parasubordinati i minimi e massimi mensili diventano € 1.068,55 - € 1.984,45, rispetto ai precedenti € 1.050,70 - € 1.951,30.
Sportivi professionisti dipendenti
La retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti passa da un minimo e massimo di € 12.608,40 - € 23.415,60 a € 12.822,60 - € 23.813,40.
Alunni e studenti delle scuole non statali
La circolare disciplina anche il premio annuale dovuto per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
Dal 1° luglio 2006 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,05. Per la regolazione relativa all’anno scolastico 2005/2006 l’importo dovuto risulta pari a € 2,04, determinato sommando:
- 8/12 di € 2,03;
- 4/12 di € 2,05.
Ne consegue che, per il periodo gennaio-ottobre 2006, deve essere applicata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,03 già richiesto, importo che sarà considerato nella regolazione dei premi.
Per l’anno scolastico 2006/2007, l’anticipo del premio annuale a persona è pari a € 2,05.
Profilo risarcitorio
La circolare riepiloga anche i nuovi importi del profilo risarcitorio. Fino al 30 giugno 2006 il minimale di rendita annuale è pari a € 12.608,40 e il giornaliero a € 42,03; dal 1° luglio 2006 tali valori diventano € 12.822,60 e € 42,74.
Il massimale di rendita annuale passa da € 23.415,60 a € 23.813,40, mentre il valore giornaliero passa da € 78,05 a € 79,38.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare segnala che i riepiloghi delle retribuzioni convenzionali sono contenuti nei seguenti allegati:
- allegato 1: riepilogo per gli anni 1999-2006 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
- allegato 2: riepilogo per gli anni 1996-2006 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale;
- allegato 3: riepilogo per gli anni 1999-2006 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
Nel complesso, il documento ha natura eminentemente applicativa: aggiorna i valori economici di riferimento che incidono sul calcolo delle prestazioni e dei premi assicurativi INAIL a partire dal 1° luglio 2006, con particolare attenzione alle categorie per le quali il minimale e il massimale di rendita fungono da base per la determinazione delle retribuzioni convenzionali.
Punti principali
Quadro normativo e presupposto della rivalutazione
La circolare richiama l’art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 38/2000 e il decreto interministeriale 27 settembre 2006. Quest’ultimo rivaluta le prestazioni economiche INAIL per il settore industria con decorrenza 1° luglio 2006 e fissa il minimale di rendita in € 12.822,60 e il massimale di rendita in € 23.813,40.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
Sulla base dei nuovi limiti di rendita vengono aggiornate le retribuzioni convenzionali per diverse categorie: lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, lavoratori dell’area dirigenziale con e senza part-time, retribuzione di ragguaglio, lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti. Per ciascuna categoria la circolare riporta i valori fino al 30 giugno 2006 e quelli dal 1° luglio 2006.
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
Per il 2006 la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 42,03 a € 42,74, con retribuzione mensile da € 1.050,70 a € 1.068,55. Gli importi derivano da arrotondamenti dei valori originari indicati nella circolare.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis c.c., la retribuzione convenzionale giornaliera passa da € 42,21 a € 42,93 e quella mensile da € 1.055,18 a € 1.073,18.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali la retribuzione convenzionale, calcolata su 12 giornate mensili, aumenta da € 940,32 (€ 78,36 x 12) a € 956,28 (€ 79,69 x 12).
Area dirigenziale e part-time
Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time la retribuzione convenzionale giornaliera sale da € 78,05 a € 79,38 e quella mensile da € 1.951,30 a € 1.984,45. Per il part-time la retribuzione convenzionale oraria passa da € 9,76 a € 9,92.
Retribuzione di ragguaglio e lavoratori parasubordinati
La retribuzione di ragguaglio viene allineata ai valori del minimale di rendita, passando da € 42,03 a € 42,74 giornalieri e da € 1.050,70 a € 1.068,55 mensili. Per i lavoratori parasubordinati i minimi e massimi mensili passano da € 1.050,70 - € 1.951,30 a € 1.068,55 - € 1.984,45.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua minima e massima passa da € 12.608,40 - € 23.415,60 a € 12.822,60 - € 23.813,40.
Alunni e studenti di scuole non statali
Dal 1° luglio 2006 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,05. Per la regolazione relativa all’anno scolastico 2005/2006 l’importo dovuto risulta pari a € 2,04, calcolato sommando 8/12 di € 2,03 e 4/12 di € 2,05. Per il periodo gennaio-ottobre 2006 va applicata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,03 già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare indica che il riepilogo per gli anni 1999-2006 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite, è contenuto nell’allegato 1. Nell’allegato 2 è riportato il riepilogo per gli anni 1996-2006 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale, mentre nell’allegato 3 è contenuto il riepilogo per gli anni 1999-2006 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
Profilo risarcitorio
Per il 2006, fino al 30 giugno il minimale di rendita annuale è pari a € 12.608,40 e quello giornaliero a € 42,03; dal 1° luglio 2006 i valori diventano rispettivamente € 12.822,60 e € 42,74. Il massimale di rendita annuale passa da € 23.415,60 a € 23.813,40, mentre il valore giornaliero passa da € 78,05 a € 79,38.
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