Circolare INAIL n. 7 del 27 febbraio 2007
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per l’anno 2007, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei premi e degli oneri assicurativi INAIL relativi ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Specifica l’ambito territoriale di esclusione, rinvia alle tabelle dell’Allegato 1 e chiarisce le regole di frazionabilità mensile, nonché il criterio di determinazione della retribuzione imponibile per le fasce retributive. Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Retribuzioni convenzionali 2007 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2007 per lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
La circolare definisce il regime applicabile, per l’anno 2007, ai lavoratori italiani che prestano attività in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. L’intervento ha finalità operative ai fini INAIL e indica le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base di calcolo, rinviando alle tabelle contenute nell’Allegato 1.
Quadro normativo
La circolare richiama come base normativa il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. Viene richiamato, inoltre, il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 7, nonché il decreto interministeriale 19 gennaio 2007, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2007.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai soli Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano quindi esclusi:
- i Paesi dell’Unione europea, secondo l’elenco riportato nella circolare, con le specifiche decorrenze per gli ampliamenti del 1° maggio 2004 e del 1° gennaio 2007;
- i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria, ossia Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate per il 2007 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Decorrenza e modalità di calcolo dei premi
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto 19 gennaio 2007. A tali importi devono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri vigenti.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata mediante il raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale, come indicato nelle tabelle ministeriali richiamate.
Documentazione richiamata
La circolare si collega a precedenti atti di prassi e ad ulteriori fonti normative, tra cui le circolari n. 54/1988, n. 68/1989, n. 15/2006 e n. 23/2006, oltre alla lettera della Direzione Centrale Rischi del 15 dicembre 2000. Tali richiami servono a collocare il provvedimento nel quadro della disciplina già esistente in materia di assicurazione dei lavoratori italiani all’estero.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama il decreto-legge n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale, e il decreto legislativo n. 38/2000. Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale 19 gennaio 2007 che determina, per il 2007, le retribuzioni convenzionali da assumere a base di calcolo.
Retribuzioni convenzionali per il 2007
Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti per il 2007 sono quelle indicate nelle tabelle dell’Allegato 1, predisposte per ciascun settore. La circolare precisa che tali importi costituiscono la base di riferimento per l’intero anno 2007.
Ambito territoriale di applicazione ed esclusioni
Il regime delle retribuzioni convenzionali si applica ai Paesi extracomunitari diversi da quelli coperti da accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi: i Paesi dell’Unione europea; i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera); e i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, elencati nella circolare.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Decorrenza e criterio di calcolo
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 il calcolo dei premi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto 19 gennaio 2007. Per i lavoratori soggetti a fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le fasce indicate nelle tabelle ministeriali.
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