Messaggio numero 105 del 13-01-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di stabilità 2016 consente ad alcuni lavoratori scuola e AFAM, già certificati in salvaguardia con decorrenza 1° settembre 2015, di accedere al pensionamento dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non prima del 1° gennaio 2016. La disciplina è limitata a questa finestra e resta ferma la possibilità di pensionamento dal 1° settembre 2016 o alle finestre ordinarie successive.
Decorrenza pensione personale scuola e AFAM in salvaguardia
Decorrenza del trattamento pensionistico per personale scuola e AFAM in salvaguardia
Il documento chiarisce l’applicazione dell’art. 1, comma 264, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. La disposizione riguarda una platea circoscritta di lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) già rientranti nelle misure di salvaguardia.
Quadro normativo di riferimento
La norma richiama e coordina diverse disposizioni precedenti, precisando che la nuova disciplina opera in deroga a:
- testo unico di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Viene inoltre richiamato il procedimento di cui all’art. 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al riconoscimento della salvaguardia anche ai titolari di congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ex art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Destinatari della disciplina speciale
La disciplina è limitata ai lavoratori del comparto scuola e AFAM che:
- siano stati interessati dall’attività di monitoraggio e verifica sulle misure di salvaguardia;
- abbiano ottenuto la rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 dell’art. 1 della legge n. 208/2015;
- abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015;
- rientrino nel perimetro dei soggetti salvaguardati, anche a seguito dell’estensione ai titolari di congedo o permessi citati.
Effetti sulla decorrenza della pensione
Per tali soggetti le sedi possono liquidare il trattamento pensionistico:
- dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- anche in deroga alla disciplina generale richiamata dal documento.
Il testo precisa però che la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.
Limiti applicativi e finestre successive
La nota evidenzia che la disciplina speciale:
- si applica esclusivamente ai destinatari sopra indicati;
- è riferita alla sola finestra di accesso del 1° settembre 2015.
Resta comunque salva, per gli interessati, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2016 oppure secondo le finestre di pensionamento successive previste dalla disciplina generale del comparto.
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