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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14827/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/08/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del GIP di Cosenza del 10/07/2024. Il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (cessione e intermediazione di stupefacenti), denunciando vizi di motivazione e valutazione atomistica delle intercettazioni; chiedeva l'inutilizzabilità delle propalazioni rese dagli acquirenti (richiamando artt. 63, 64, 191 c.p.p.) sostenendo che quei soggetti avrebbero dovuto assumere il ruolo di indagati; censurava infine l'utilizzo in sede di riesame di dichiarazioni acquisite successivamente (artt. 274, 293, 309 c.p.p.) senza che fosse assicurato alla difesa un termine per valutarle.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la valutazione del giudice di merito sul quadro indiziario e sulle intercettazioni è stata ritenuta adeguatamente motivata; il ruolo di Nader come soggetto attivo nella rete di spaccio (acquisto da Ritacco e rivendita a terzi) è stato ritenuto supportato da intercettazioni, captazioni in ambienti privati, corrispondenze telefoniche, dichiarazioni di assuntori e riconoscimento fotografico. Le propalazioni degli acquirenti non sono state dichiarate inutilizzabili in quanto la difesa non ha dimostrato la loro inesigibilità o la decisiveà delle stesse e, in parte, si è richiamata a conversazioni intercettate pienamente utilizzabili. Sul punto delle dichiarazioni emerse in sede di riesame, la Corte ha rilevato che la difesa non ha chiesto il termine per esaminarle e non ha provato la loro decisività o la violazione di regole procedurali rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condotta di intermediazione è punibile anche se l'acquirente conosce direttamente il fornitore; è sufficiente qualsiasi contributo materiale o psicologico volto a collegare venditore e acquirente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata.

  • artt. 63, 64, 191 cod. proc. pen.

    La difesa ha invocato l'inutilizzabilità delle propalazioni; la Corte ha osservato che molte delle prove richiamate sono intercettazioni pienamente utilizzabili e che la difesa non ha dimostrato la decisività o l'insussistenza probatoria delle propalazioni stesse.

  • artt. 274, 293, 309 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'acquisizione di dichiarazioni in sede di riesame non presenti nel fascicolo originario: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la difesa non ha chiesto il termine per esaminare tali dichiarazioni né ha dimostrato la loro rilevanza decisiva.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Rv. 283697)

    Conferma che l'intermediazione è configurabile anche in presenza di conoscenza diretta tra acquirente e fornitore: è sufficiente qualsiasi contributo materiale o psicologico al collegamento tra le parti.

Massime di principio

  • La misura cautelare fondata su 'gravi indizi' richiede una valutazione complessiva e motivata del materiale probatorio; la mera reinterpretazione difensiva delle intercettazioni non è sufficiente a scalfire una motivazione circostanziata.
  • La figura dell'intermediario nel reato di stupefacenti può ricomprendere condotte anche minime di collegamento tra fornitore e acquirente; non è necessario che l'intermediario sia l'unico ponte tra le parti né che l'acquirente ignori il fornitore.
  • Le intercettazioni e le captazioni in ambienti privati, se regolarmente acquisite, costituiscono prova utilizzabile e possono essere integrate da altre fonti indiziarie (dichiarazioni di assuntori, riconoscimenti fotografici, corrispondenze telefoniche).
  • Le dichiarazioni rese da assuntori o acquirenti (propalazioni) possono essere utilizzate se la difesa non dimostra la loro inutilizzabilità o se risultano corroborate da altri riscontri; l'asserita necessità di qualificare quegli stessi soggetti come indagati richiede una specifica e non generica dimostrazione.
  • Se in sede di riesame vengono acquisite nuove dichiarazioni, la difesa deve tempestivamente chiedere i termini necessari per valutarle; la mancata richiesta indebolisce la censura sulla loro utilizzabilità o incidenza sulle esigenze cautelari.
  • Le contestazioni di vizi di motivazione o di valutazione degli indizi devono essere fondate su argomentazioni circostanziate e critiche; censure generiche o ripetitive risultano inammissibili.

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