Ordinanza del 16/06/2025 n. 16112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie i motivi relativi alla non decadenza dalla detrazione per l’omesso o tardivo invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori. Cassa la sentenza d’appello, annulla nel merito la cartella di pagamento e compensa le spese dell’intero giudizio.
Detrazione per riqualificazione energetica: mancato invio della comunicazione all’ENEA e annullamento della cartella.
Detrazione per riqualificazione energetica e comunicazione all’ENEA
La controversia riguarda il diritto dei contribuenti alla detrazione fiscale per spese di efficientamento energetico, nonostante l’omesso invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori. La Corte ha escluso che tale omissione comporti, per il periodo rilevante, la decadenza dall’agevolazione.
Fatti e svolgimento del giudizio
A partire dal 2011, i coniugi A.A. eseguirono lavori di ristrutturazione su un immobile sito in P. Per le spese di efficientamento energetico indicarono le detrazioni nella dichiarazione modello Unico 2013, relativa al periodo d’imposta 2012.
L’Ufficio, effettuando il controllo ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, rettificò la dichiarazione per il solo motivo che il contribuente non aveva trasmesso all’ENEA la comunicazione di fine lavori. La C.T.P. di Trento annullò la ripresa; il giudice d’appello riformò tale decisione. Il contribuente ricorse per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resistette con controricorso; il Sostituto Procuratore Generale chiese per iscritto l’accoglimento del ricorso e il contribuente depositò memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Motivi esaminati e principio di diritto
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi fondati. Il contribuente contestava l’interpretazione secondo cui l’invio all’ENEA previsto dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 fosse richiesto a pena di decadenza, anche alla luce dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
Richiamando Cass., sez. 5, n. 7657/2024, la Corte ha affermato che, in materia di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non determina la decadenza dalla detrazione. In assenza di un’espressa previsione normativa, la decadenza non può essere ricavata né dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 né da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria.
Funzione della comunicazione e disciplina dei controlli
La normativa primaria richiamata, in particolare l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296 del 2006, non prevede la decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA. Ai fini del riconoscimento della detrazione, il controllo dell’Amministrazione finanziaria deve verificare che le spese siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. La comunicazione all’ENEA assolve invece principalmente finalità statistiche di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.
Poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA sono stati previsti soltanto con il D.M. 11 maggio 2018, in attuazione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, convertito nella legge n. 90 del 2013. Tale comma fu inserito dalla legge n. 232 del 2016, modificato dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 2017, e successivamente dalla legge n. 205 del 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Esito e spese
Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento impugnata in primo grado. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, poiché l’orientamento di legittimità si è consolidato dopo la proposizione del ricorso.
La decisione è stata assunta il 4 aprile 2025 e depositata in Cancelleria il 16 giugno 2025.
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