Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35430/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (operazioni inesistenti) con due principali censure: (1) vizio di calcolo della prescrizione per la sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 (emergenza COVID): la ricorrente sosteneva che la sospensione poteva riguardare solo 38 giorni (dal 9 marzo al 16 aprile 2020 o analogo intervallo collegato al rinvio dell'udienza), e non i 64 giorni ritenuti dalla Corte territoriale; di conseguenza il reato sarebbe andato prescritto il 29 ottobre 2022 prima della sentenza d'appello; (2) vizio di motivazione relativo all'elemento soggettivo: la ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva ritenuto il dolo eventuale basandosi su un "dovere di conoscenza" (conoscibilità) e non su una effettiva consapevolezza dell'insussistenza delle operazioni fatturate, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul confine tra dolo eventuale e colpa cosciente (sent. Sez. U. n. 38342, ThyssenKrupp).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha esaminato il profilo della sospensione dei termini per COVID. Richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 5292/2020) e la giurisprudenza successiva, ha chiarito che la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 opera solo quando il procedimento abbia subito una effettiva stasi causata dalle misure emergenziali e si applica ai procedimenti le cui udienze fossero fissate o in cui decorressero termini nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020. Dall'esame degli atti il Collegio ha verificato che il dibattimento era stato rinviato e che la sospensione era effettivamente intervenuta per i 38 giorni collegati al rinvio; tuttavia, alla luce del principio consolidato dalle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto sostenibile (e non manifestamente infondato) l'orientamento che estende la sospensione ai 64 giorni previsti dall'art. 83, comma 4, nel caso di udienze fissate nel periodo di riferimento. Considerata l'applicazione di tale sospensione e l'assenza di una causa di proscioglimento più favorevole (l'eventuale accoglimento del motivo sull'elemento soggettivo avrebbe comportato annullamento con rinvio), la Cassazione ha concluso che il reato è oggi estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina le operazioni inesistenti (reato ascritto alla ricorrente); utilizzata come titolo di reato oggetto del giudizio

  • art. 159 cod. pen., primo comma, n. 3)

    Riguarda gli effetti della sentenza e della sua impugnazione ai fini della prescrizione; evocato nel motivo dedotto dalla difesa in relazione al calcolo dei termini prescrizionali

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Disposizione emergenziale che stabilisce la sospensione del decorso dei termini processuali per un periodo prefissato (64 giorni) relativa al periodo 9 marzo - 11 maggio 2020; la Corte ne ha interpretato l'ambito applicativo in combinato disposto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, precisando che la sospensione opera solo se il procedimento abbia subito una effettiva stasi

  • art. 83, comma 2 e comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Richiamati come parte della disciplina emergenziale sui termini processuali; la giurisprudenza ha precisato che la sospensione riguarda solo procedimenti con termini effettivamente operanti o udienze fissate nel periodo indicato

  • Sent. Sez. U. n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021, Sanna)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che la sospensione di cui all'art. 83 comma 4 si applica ai procedimenti la cui udienza era fissata o per i quali decorrevano termini nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e ha escluso un'applicazione generalizzata della sospensione a tutti i procedimenti pendenti

  • Sent. Sez. U. n. 38342 (richiamo a ThyssenKrupp)

    Giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: afferma che la differenza dipende dalla volizione dell'evento e non dalla mera prevedibilità; rilevante per la censura sul vizio di motivazione sull'elemento psicologico

Massime di principio

  • Per valutare la sospensione della prescrizione ex art. 83 d.l. 18/2020 occorre verificare se il procedimento abbia subito una "effettiva stasi" dovuta alle misure COVID (udienza fissata o termini processuali operanti nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020). Non è automatica per tutti i procedimenti pendenti
  • Il calcolo dei giorni di sospensione (64 giorni previsto dalla norma) può trovare applicazione quando sussistono i presupposti indicati dalle Sezioni Unite; tuttavia, va sempre esaminato il concreto svolgimento processuale (es. rinvii, adempimenti disposti) per stabilire l'effettiva durata della sospensione
  • Se la sospensione determina l'estinzione del reato per prescrizione al momento della pronuncia, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione, anche se sono presenti altre doglianze che avrebbero potuto condurre ad un annullamento con rinvio
  • Sulla questione dell'elemento soggettivo, il dolo eventuale richiede più della semplice prevedibilità dell'evento: secondo la giurisprudenza, è necessaria una forma di volizione o accettazione dell'evento possibile, non meramente la previsione o la conoscibilità; il giudice d'appello non può fondare la condanna soltanto su un "dovere di conoscenza" senza adeguata motivazione sull'effettiva consapevolezza
  • Nel procedimento di cassazione, se il ricorso non è manifestamente infondato la Corte entra nel merito delle questioni rilevanti e valuta l'eventuale prescrizione anche d'ufficio; le parti devono, comunque, documentare il concreto andamento del processo per il corretto calcolo dei termini
  • Se esiste la concreta possibilità che l'accoglimento di un motivo comporterebbe un risultato più favorevole (es. proscioglimento), la Corte deve valutare tale evenienza prima di dichiarare l'estinzione, e in caso contrario motivare l'annullamento senza rinvio per prescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.