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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04560/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

Un istituto religioso impugnava due avvisi di accertamento IMU relativi ad alcuni immobili siti in Roma, sostenendo l’esenzione per gli immobili destinati ad abitazione dei membri della comunità religiosa, per una scuola paritaria e per una struttura assistenziale. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello: aveva riconosciuto l’esenzione per alcuni immobili destinati ai membri della comunità, ma aveva negato l’esenzione per l’immobile adibito a scuola paritaria e per quello adibito ad attività assistenziale, ritenendo non provati i requisiti richiesti dal d.m. n. 200/2012 e, per un altro immobile, aveva ritenuto il ricorrente proprietario esclusivo sulla base della visura catastale. In cassazione l’istituto deduceva violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 d.m. n. 200/2012, dell’art. 91-bis d.l. n. 1/2012 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse attribuito valore vincolante al d.m. n. 200/2012 e avesse erroneamente escluso l’esenzione per la scuola e per la struttura assistenziale; inoltre contestava, quanto a Piazza Mazzini, la ricostruzione della titolarità dell’immobile e la conseguente soggezione ad imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha escluso che il d.m. n. 200/2012 avesse valore vincolante idoneo a restringere o definire in via autonoma il concetto di attività svolta con modalità non commerciali, rilevando che l’esenzione IMU va accertata in concreto secondo la norma primaria e non sulla base di criteri regolamentari autonomamente decisivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte relativa agli immobili di Via Valtellina e Via Malta, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame. È invece dichiarato inammissibile il motivo relativo all’immobile di Piazza Mazzini, perché diretto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non già l’interpretazione della norma di diritto. La causa è stata rinviata anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"

    L’esenzione richiede il concorso di un requisito soggettivo e di uno oggettivo; per gli enti non commerciali l’attività deve essere svolta con modalità non commerciali e la verifica va compiuta in concreto.

  • art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    La disposizione non delega al decreto ministeriale il potere di definire in via autoritativa il concetto di "modalità non commerciali", ma solo di disciplinare modalità e procedure per l’utilizzazione mista degli immobili.

  • art. 4 d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    "Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) ... b) ..."

    Le previsioni regolamentari non hanno valore vincolante tale da sostituire o integrare la norma primaria; possono orientare il controllo, ma non introdurre un autonomo requisito costitutivo dell’esenzione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, ma la prova riguarda la concreta non commercialità dell’attività svolta nell’immobile, non la mera produzione di documenti astratti sul tipo di attività.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere fondato sul mero omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato; inoltre, in presenza di doppia conforme opera il limite di cui all’art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la doglianza di vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2082 c.c.

    Il carattere imprenditoriale dell’attività va valutato in senso oggettivo; è irrilevante lo scopo di lucro, mentre assume rilievo la prestazione di servizi a terzi dietro corrispettivo non simbolico.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione presuntiva degli indizi è rimessa al giudice di merito, purché gli elementi abbiano idonea capacità rappresentativa.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede una verifica concreta e rigorosa della destinazione dell’immobile e delle modalità effettive di svolgimento dell’attività; non basta la qualificazione formale dell’ente o dell’attività.
  • I regolamenti ministeriali possono disciplinare procedure e criteri applicativi, ma non possono introdurre requisiti ulteriori o vincolanti in contrasto con la norma primaria.
  • Per stabilire se un’attività sia svolta con modalità commerciali occorre guardare alla concreta organizzazione del servizio e alla corrispettività del rapporto: è commerciale l’attività resa dietro corrispettivo funzionale e adeguato alla copertura dei costi, mentre il servizio gratuito o a prezzo meramente simbolico non è commerciale.
  • L’onere della prova dell’esenzione grava sul contribuente, ma la prova deve riguardare i fatti costitutivi della concreta non commercialità, non potendo essere limitata a documenti che descrivano solo astrattamente il tipo di attività.
  • In cassazione non è consentito censurare come violazione di legge ciò che in realtà attiene alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove; tali censure sono ammissibili, semmai, solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • L’omesso esame di singoli documenti non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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