L.R. Calabria 8/2007
Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria interviene su organizzazione e trattamenti economici delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, riducendo compensi e eliminando alcune differenze retributive, riorganizzando il Segretariato generale e le Aree funzionali e disponendo la decadenza di incarichi apicali pregressi. Prevede inoltre una prorogatio massima di 90 giorni per gli incarichi in corso e modifica la disciplina di alcuni premi regionali. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale e riordino organizzativo
Riduzione dei costi e riordino organizzativo del Consiglio e della Giunta regionale
La legge regionale Calabria n. 8 del 2007 introduce misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale, con effetti anche su alcuni assetti della Giunta. La disciplina incide soprattutto sugli incarichi di vertice, sui trattamenti economici di segretari, dirigenti e collaboratori, e sulla struttura interna del Consiglio regionale.
Trattamento economico e disciplina degli incarichi nelle strutture speciali
La legge uniforma il trattamento economico di diverse figure di supporto politico-amministrativo e ne limita la variabilità rispetto alla contrattazione collettiva. In particolare:
- il segretario particolare e il responsabile amministrativo sono equiparati funzionalmente ai dipendenti di categoria D3;
- il loro trattamento economico è equiparato alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, con le competenze aggiuntive previste dalla normativa regionale richiamata;
- se gli incaricati sono estranei alla pubblica amministrazione, operano con contratto di diritto privato a termine;
- se sono dipendenti pubblici, ricevono per la durata dell’incarico un’indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante e lo stipendio tabellare di provenienza;
- il trattamento economico è fissato in misura fissa e non segue le dinamiche della contrattazione collettiva.
La stessa logica viene estesa ai collaboratori e alle altre figure di supporto previste dalla normativa regionale, con divieto di differenziazioni retributive legate al solo possesso della laurea quando le funzioni siano equivalenti.
Riduzione delle indennità e divieto di differenze retributive
Per i componenti, i supporti tecnici, gli autisti delle strutture speciali e i collaboratori esperti dei consiglieri:
- non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva collegata al possesso del diploma di laurea;
- l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 5% gli importi delle indennità in godimento alla data di entrata in vigore della legge, prendendo come base la retribuzione prevista per chi possiede il diploma di scuola media superiore;
- anche per tali figure il trattamento economico è attribuito in misura fissa, indipendente dalla contrattazione collettiva.
Decadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore
La legge dispone la decadenza automatica e la cessazione di efficacia dei contratti per gli incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore. Decadono, in particolare:
- gli incarichi di segretario particolare e responsabile amministrativo;
- gli incarichi di componente, supporto tecnico e autista delle strutture speciali;
- gli incarichi di collaboratore esperto del consigliere.
Analogamente, cessano gli incarichi già conferiti relativi al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, Vice Presidente e Assessori della Giunta regionale, nonché ai componenti delle strutture ausiliarie e alle funzioni di Direttore Generale Vicario, se conferiti prima dell’entrata in vigore della legge.
Riordino della struttura del Consiglio regionale
La legge modifica profondamente l’assetto organizzativo del Consiglio regionale, sostituendo la precedente impostazione centrata sui dipartimenti con una struttura articolata nel Segretariato generale e nelle Aree funzionali.
Il nuovo assetto prevede che:
- il Segretariato generale assicuri l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’Ufficio di Presidenza, l’assistenza tecnico-giuridica agli organi consiliari e il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta;
- la Direzione generale sovrintenda all’attività amministrativa e gestionale dell’ente secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- le Aree funzionali siano individuate dall’Ufficio di Presidenza per ambiti omogenei, in numero non superiore a quello previsto per i dipartimenti dalla normativa richiamata;
- il dirigente preposto all’Area funzionale eserciti poteri di gestione e di spesa nei limiti fissati dal Segretariato generale e secondo i relativi indirizzi;
- la struttura del Consiglio regionale sia organizzata nel Segretariato generale, articolato in Aree funzionali, Settori, Servizi e Uffici.
Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area
La disciplina ridefinisce funzioni e competenze dei vertici amministrativi del Consiglio regionale.
Il dirigente preposto alla Direzione generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, e:
- coordina le strutture organizzative del Consiglio;
- opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale;
- attua i programmi dell’Ufficio di Presidenza tramite progetti affidati ai dirigenti con indicazione delle risorse;
- esercita i poteri di spesa nei limiti di bilancio e definisce i limiti di spesa dei dirigenti;
- stabilisce i criteri generali di organizzazione degli uffici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- gestisce il personale e i trattamenti economici accessori nel rispetto dei contratti collettivi;
- promuove resistenze alle liti, negoziazioni, conciliazioni e transazioni;
- coordina i responsabili dei procedimenti;
- verifica e controlla l’attività dei dirigenti con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- richiede pareri agli organi consultivi;
- propone misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità dei dirigenti;
- esprime parere all’Ufficio di Presidenza per l’attribuzione delle funzioni dirigenziali.
È inoltre previsto che il medesimo dirigente possa cumulare le cariche di Segretario generale e Direttore generale.
I dirigenti preposti alle Aree funzionali:
- assicurano l’integrazione tra ambiti di competenza o funzioni intersettoriali;
- supportano il Segretario generale nell’assistenza agli organi di direzione politica;
- coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l’elaborazione dei programmi;
- curano l’attuazione di programmi e direttive generali;
- indirizzano, coordinano e verificano l’attività dei Settori o delle funzioni trasversali dell’Area;
- esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti dell’Area, previa comunicazione;
- gestiscono i procedimenti disciplinari del personale non dirigenziale assegnato all’Area;
- convocano e presiedono riunioni periodiche dei dirigenti delle strutture dell’Area.
Il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale è definito dall’Ufficio di Presidenza.
Prorogatio degli incarichi apicali e disciplina transitoria
Per consentire la rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale, la legge prevede una prorogatio degli incarichi apicali in corso:
- la prorogatio dura al massimo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- si applica agli incarichi apicali in corso di espletamento;
- il termine è finalizzato all’adeguamento della struttura al nuovo assetto previsto dalla legge.
Estensione al Consiglio regionale di una disciplina sui dirigenti di servizio
La legge chiarisce che il disposto dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, si intende riferito anche al Consiglio regionale. Il contenuto richiamato riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali di servizio a dipendenti regionali qualificati, con durata massima annuale e rinnovabilità, fino alla copertura dei posti vacanti mediante concorso.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 sui premi e sugli stage
La legge modifica la disciplina regionale dei premi e delle relative procedure, incidendo su criteri, selezione e copertura finanziaria. In sintesi:
- alcuni riferimenti al regolamento di attuazione sono sostituiti con competenze della Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- sono abrogate alcune condizioni soggettive precedentemente previste;
- i premi sono fissati in euro 24.000 ciascuno, erogati in 24 rate mensili da euro 1.000;
- l’erogazione è accompagnata dalla frequenza obbligatoria di uno stage presso un’università calabrese, un ente di ricerca con sede in Calabria, la Regione Calabria o un Comune della Calabria;
- le procedure di selezione sono automatiche e basate esclusivamente sui titoli;
- viene abrogata una disposizione e il finanziamento dell’onere 2007 è quantificato in euro 3.000.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Norme finali e abrogazioni
La legge abroga tutte le norme incompatibili con il nuovo assetto introdotto. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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