Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 7/2007

Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17 ed ulteriori

Normativa regionaleL.R. Calabria 7/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su due leggi regionali in materia di bilancio e gestione finanziaria, modificando termini, percentuali di esercizio provvisorio e alcuni meccanismi di spesa. Destina inoltre € 67.305.000,00 di addizionale IRPEF al ripiano del disavanzo sanitario 2006. È una norma di applicazione puntuale, con effetti in parte già riferiti all’esercizio 2006.

Modifiche finanziarie e di bilancio a leggi regionali del 2002 e 2006

Modifiche finanziarie e di bilancio a norme regionali pregresse

La legge regionale riguarda la Regione non specificata nel testo fornito e interviene in modo mirato su disposizioni già vigenti in materia di bilancio, esercizio provvisorio e copertura di spese. Accanto alle modifiche normative, stabilisce una specifica destinazione di risorse al ripiano del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006.

Interventi sulla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Vengono apportate diverse correzioni alla disciplina del bilancio e della gestione finanziaria contenuta nella legge regionale n. 8 del 2002. In particolare:

  • sono soppresse alcune previsioni dell’articolo 2, comma 2;
  • i termini del 30 settembre e del 31 dicembre sono sostituiti, rispettivamente, con il 31 ottobre in alcuni casi specifici;
  • è esteso da tre a quattro mesi il termine previsto dall’articolo 16;
  • vengono rimodulati alcuni effetti temporali previsti dall’articolo 52, riducendo i periodi richiamati da “non più di due anni successivi” e “non più di sette anni successivi” a “un anno successivo” e “cinque anni successivi”;
  • viene conseguentemente sostituito il richiamo ai “secondo e settimo esercizio” con quello al “primo e quinto esercizio”.

Le modifiche relative all’articolo 52 trovano applicazione già dalla chiusura dei conti dell’esercizio finanziario 2006. Inoltre, per l’articolo 57, comma 4, viene elevato da tre a quattro dodicesimi il limite autorizzatorio e da tre a quattro mesi il relativo termine.

Interventi sulla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 17

La legge modifica anche la disciplina dell’esercizio provvisorio contenuta nella legge regionale n. 17 del 2006. Il termine del 31 marzo è spostato al 30 aprile e il limite dei “tre dodicesimi” è portato a “quattro dodicesimi”.

È inoltre sostituito il comma 2 dell’articolo 1, stabilendo che, nel corso dell’esercizio provvisorio:

  • è autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie;
  • è autorizzato l’utilizzo degli stanziamenti relativi a specifici capitoli di bilancio indicati dalla legge;
  • è consentito l’utilizzo delle spese allocate ai capitoli vincolati finanziati con risorse statali.

Destinazione della maggiore disponibilità derivante dall’addizionale IRPEF

In attuazione della normativa regionale richiamata sull’addizionale IRPEF, la maggiore disponibilità di € 67.305.000,00, riferita agli anni di imposta fino al 2006, è destinata al ripiano del disavanzo sanitario relativo all’anno 2006. La destinazione avviene in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 19 febbraio 2007.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.