Cassazione Penale, Sentenza n. 15040/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano agli effetti civili la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita a loro carico e aveva confermato le statuizioni civili a favore della Banca Mediolanum. Nei motivi di ricorso deducevano: 1) difetto di legittimazione della querela proposta da Moda Enrico, sostenendo che questi non agì per la propria quota ma per gli interessi dei coniugi titolari delle somme; 2) tardività della querela e travisamento delle dichiarazioni del querelante relativamente alla conoscenza delle appropriazioni già dall'estate 2014; 3) prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado e quindi revoca delle statuizioni civili (sostengono che le sottrazioni si erano consumate entro gennaio 2015 e, detraendo i periodi di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata prima del giudicato); 4) mancanza di illecito sotto il profilo civilistico per la cointestazione dei conti (le somme sarebbero state comproprietà delle cointestatarie e le operazioni ammissibili per firma disgiunta e assenza di vincolo di destinazione; tacita ratifica dei coniugi); 5) inesistenza o inesatta quantificazione del danno in capo alla banca parte civile, dato che le somme sarebbero state reinvestite nella stessa banca e non sarebbe provato danno morale né patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto non rilevante il vizio di legittimazione contestato in quanto le somme erano state attribuite con finalità vincolata all'assistenza dei coniugi Ferrari e l'appropriazione per finalità diverse lederebbe la posizione del cointestatario querelante. Ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello sulla tempestività della querela, ancorata alla piena conoscenza dell'effettiva portata delle operazioni emersa dagli accertamenti bancari; ha altresì ritenuto corretta la valutazione secondo cui il reato, pur commesso in più riprese, doveva considerarsi unico e perfezionatosi con il mancato adempimento alla richiesta di restituzione, collocando il termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Quanto alla responsabilità civile, la Corte ha condiviso la riconducibilità di una componente di danno all'immagine della banca sulla base di condotte scorrette poste in essere da una delle imputate, rinviandone la quantificazione alla sede competente. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa alla parte civile liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
norme sul reato di appropriazione indebita (codice penale)
La Corte ha interpretato che, quando somme sono state destinate espressamente a bisogni e assistenza di terzi (con specifica finalità attribuita dalle parti), l'uso delle somme per fini diversi integra appropriazione indebita anche se i soggetti sono cointestatari dei conti
regole sulla prescrizione del reato (normativa penale e calcolo del dies a quo)
La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione decorre dalla piena conoscenza dell'esatto tenore delle appropriazioni; per fatti reiterati può configurarsi un reato unico perfezionatosi al momento dell'inefficacia delle richieste di restituzione, con conseguente retrodatazione utile per il calcolo della prescrizione
principi civilistici sulla cointestazione dei conti e sulla destinazione del patrimonio (codice civile)
La cointestazione non esclude che le somme siano state destinate a uno scopo vincolato; la finalità originaria attribuita alle somme (assistenza degli anziani) escludeva l'animus donandi e giustifica la riconoscibilità del danno in capo al cointestatario querelante
responsabilità civile della banca e danno all'immagine
La Corte ha ritenuto possibile riconoscere una componente di danno all'immagine della banca in ragione di condotte scorrette poste in essere da un suo promotore finanziario nei rapporti con la clientela, rimettendo la quantificazione alla sede competente
norme processuali sulle spese e sanzioni per ricorso inammissibile (Cassa delle Ammende / spese processuali)
Per ricorsi ritenuti generici e manifestamente infondati la Corte può dichiararli inammissibili e irrogare condanne alle spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende in rapporto al grado di colpa
Massime di principio
- La cointestazione di un conto non elimina automaticamente il vincolo di destinazione delle somme; se le parti hanno concordato un uso specifico dei fondi, l'utilizzo per fini diversi può integrare appropriazione indebita anche tra cointestatari
- Il dies a quo della prescrizione può essere fissato non dal primo evento operativo ma dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza dell'effettiva portata dell'illecito (perizia/accertamenti che rivelano l'entità o modalità delle operazioni)
- Fatti posti in essere in più riprese possono essere valutati come un reato unico quando la consumazione definitiva dipende dalla mancata restituzione o da un evento unificante; questo incide sul calcolo della prescrizione
- Per ottenere l'annullamento di statuizioni civili in sede di cassazione occorrono censure specifiche e motivate: ragioni generiche o non fondate di fatto determinano l'inammissibilità del ricorso
- La banca può vantare un danno all'immagine anche se le somme sono state reinvestite nella stessa istituzione, purché emergano condotte scorrette riconducibili a suoi dipendenti o agenti; la quantificazione del danno spetta alla sede civile competente
- Chi propone ricorso deve contestare con precisione e documentazione gli elementi decisivi (calcolo della prescrizione, datazione del dies a quo, titolarità effettiva dei fondi); omissioni o argomentazioni generiche portano a rigetto o inammissibilità
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