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Legge

L.R. Calabria 44/2002

Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali.

Normativa regionaleL.R. Calabria 44/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Calabria a concedere un contributo annuo di 250.000 euro al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi della Calabria. Definisce la ripartizione delle somme tra struttura regionale e sezioni provinciali e disciplina la copertura finanziaria per il 2002 e per gli esercizi successivi.

Contributi regionali annuali all’Unione Italiana Ciechi della Calabria

Contributi regionali all’Unione Italiana Ciechi della Calabria

La legge disciplina un sostegno economico stabile della Regione Calabria al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi della Calabria, in funzione delle finalità statutarie e delle funzioni attribuite all’ente richiamate dal testo. La misura opera nel solo ambito regionale calabrese e riguarda il finanziamento dell’attività associativa indicata dalla norma.

Beneficiari e finalità del contributo

Il contributo è destinato:

  • al Consiglio regionale della Calabria dell’Unione Italiana Ciechi;
  • alle sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

La finalità dichiarata è il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all’Unione Italiana Ciechi dai richiami normativi contenuti nella legge.

Ammontare e criteri di riparto

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo complessivo pari a euro 250.000,00. La ripartizione annuale avviene secondo criteri predeterminati:

  • euro 50.000,00 al Consiglio regionale della Calabria dell’Unione Italiana Ciechi;
  • euro 100.000,00 ripartiti in misura uguale tra le sezioni provinciali indicate;
  • euro 100.000,00 ripartiti tra le stesse sezioni provinciali in proporzione al numero di iscritti di ciascuna sezione.

Copertura finanziaria e bilancio

Per l’anno 2002 l’onere è coperto mediante la disponibilità esistente nell’UPB 8.1.01.01, relativa ai fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente del bilancio 2002. Per gli anni successivi la copertura è demandata alla legge di approvazione del bilancio regionale e alla legge finanziaria che la accompagna.

Variazioni contabili

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

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