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Legge

L.R. Calabria 45/2002

Costituzione Commissione Consiliare: ’Politiche comunitarie e relazioni esterne’.

Normativa regionaleL.R. Calabria 45/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria una Commissione consiliare speciale sulle politiche comunitarie e le relazioni esterne, composta dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in proporzione. Definisce competenze, funzioni di istruzione/monitoraggio, organizzazione, supporto logistico e durata per l’intera legislatura. La legge è stata poi abrogata dalla L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

Istituzione della Commissione consiliare speciale sulle politiche comunitarie e le relazioni esterne

Istituzione della Commissione consiliare speciale sulle politiche comunitarie e le relazioni esterne

La legge regionale Calabria n. 45 del 13 novembre 2002 istituisce una Commissione consiliare speciale dedicata alle politiche comunitarie e alle relazioni esterne. Il provvedimento disciplina composizione, competenze, funzionamento e durata dell’organo, ma risulta successivamente abrogato dalla L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

Composizione e ambito di competenza

La Commissione è composta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in Consiglio regionale, secondo il criterio della proporzionalità. Le materie attribuite riguardano in particolare:

  • affari comunitari, inclusi fondi strutturali e iniziative comunitarie;
  • intese della Regione Calabria con altre Regioni;
  • accordi con Stati dell’Unione europea e del Mediterraneo;
  • rapporti con le comunità calabresi all’estero;
  • rapporti con la Commissione Documentazione U.E.;
  • partecipazione dei cittadini;
  • democrazia partecipativa.

Funzioni della Commissione

La Commissione svolge funzioni di istruzione, coordinamento e monitoraggio su tutta l’attività legislativa e amministrativa regionale di rilievo comunitario. La norma le attribuisce anche un ruolo di contributo alla definizione di un indirizzo politico comunitario della Regione.

Organizzazione e regole di funzionamento

Gli organi della Commissione sono eletti dal Consiglio secondo quanto previsto dall’art. 23 del regolamento interno. Per il funzionamento si applicano le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale, senza ulteriori discipline speciali nella legge.

Personale, locali e spese

Per il funzionamento della Commissione e della Struttura del Presidente, l’Ufficio di Presidenza provvede con personale di ruolo del Consiglio regionale. Lo stesso Ufficio assegna locali, attrezzature e ogni altro mezzo necessario, imputando la spesa ai fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio per l’anno in corso.

Durata

La Commissione consiliare speciale resta in carica per tutta la durata della legislatura. La disciplina ha dunque natura legata al ciclo consiliare in corso al momento della sua applicazione.

Obsolescenza dell’atto

L’atto è da considerarsi depotenziato/obsoleto ai fini applicativi perché espressamente abrogato dalla L.R. 7 ottobre 2011, n. 36; non presenta quindi utilità operativa attuale.

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