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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 08204/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 09720130189933919 per il recupero di somme rimborsate dopo sentenza della Cassazione; ha dedotto l'assenza del previo atto amministrativo con motivazione dell'iscrizione a ruolo e la mancanza del titolo per la riscossione, oltre ad aver chiesto la definizione agevolata della lite. L'Agenzia aveva negato la definizione agevolata sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione (non un atto impositivo) e quindi esclusa dalla disciplina di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 e, secondo la stessa Agenzia, anche dalla disciplina della L. 197/2022. Parallelamente l'Agenzia aveva impugnato la sentenza regionale che aveva accolto il contribuente, sollevando questioni relative all'applicazione di disposizioni fiscali e alla quantificazione del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022: ha interpretato la norma in senso ampio, osservando che il comma 186 non limita la definizione alle sole controversie relative ad atti impositivi e quindi anche le controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento possono essere definite. Poiché il contribuente ha prodotto quietanza di pagamento nell'ambito della richiesta di definizione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio (con conseguente assorbimento dei vari ricorsi connessi, compreso il ricorso principale e quello avverso la cartella) e ha compensato le spese di lite per la novità delle questioni sollevate. Non è stata pronunciata decisione sul merito del recupero in ordine alla cartella, in quanto il procedimento è stato estinto per definizione.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 119/2018

    norma che consente la definizione agevolata delle controversie "aventi ad oggetto atti impositivi"

    L'Agenzia aveva adottato un'interpretazione restrittiva ritenendo esclusi i conflitti relativi a cartelle ritenute atti di mera riscossione; la Corte ha distinto questa disciplina da quella successiva della L. 197/2022 e non ha ritenuto vincolante la lettura restrittiva per la fattispecie qui considerata

  • art. 1, commi 186-203, Legge 197/2022

    prevede che le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possano essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

    La Corte ha interpretato il comma 186 in senso ampio, senza il riferimento agli "atti impositivi", ritenendo dunque definibili anche le controversie relative a cartelle di pagamento e atti meramente riscossivi

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Norma citata dall'Agenzia a fondamento della iscrizione a ruolo per recupero di somme rimborsate; la Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'atto come di "riscossione" ai fini dell'art. 43 non impedisca, alla luce della L. 197/2022, l'accesso alla definizione agevolata

  • D.P.R. 917/1986 (artt. 16, 17, 42 comma 4 - TUIR)

    Richiamati dalle parti in relazione al trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi e alla distinzione tra "sorta capitale" e rendimento; la questione fiscale è stata prospettata ma non decisa, essendo il procedimento estinto

  • Legge 482/1985 (art. 6)

    Riferimento normativo relativo alla ritenuta del 12,5% sui rendimenti dei fondi: l'Agenzia sosteneva l'esigenza di prova dell'effettivo impiego sui mercati per applicare la ritenuta, ma il Collegio non ha deciso sul merito

  • art. 12, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546

    Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione (criterio di quantificazione)

  • art. 7 L. 212/2000

    Norma sulla comunicazione degli atti impositivi citata dall'Agenzia; la contestazione dell'assenza del previo atto amministrativo era parte delle doglianze del contribuente originarie sulla cartella

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia nelle deduzioni processuali; citazione tra le norme dedotte ma la Corte non ha risolto le questioni di merito essendo intervenuta l'estinzione

  • Circolare Agenzia delle Entrate 1/4/2019 n.6

    interpretazione amministrativa che esclude la definizione per le controversie relative ai dinieghi di rimborso e limita la definizione agli atti impositivi

    La Corte ha ritenuto che tale lettura non possa impedire l'applicazione della più ampia disciplina della L. 197/2022 e non è vincolante nelle decisioni giurisdizionali che interpretano la legge

  • Circolare Agenzia delle Entrate 22/E/2017

    Evidenziata dalla sentenza come esempio di interpretazione amministrativa che, in passato, aveva consentito la definizione anche per cartelle derivanti da attività di controllo automatizzato; utilizzata per argomentare la possibilità di una lettura estensiva

  • Circolare Agenzia delle Entrate 27/01/2023 n.2

    Interpretazione amministrativa della L. 197/2022 che ammette la definizione anche per controversie relative ad atti meramente riscossivi; la Corte ne ha tenuto conto nell'interpretazione della norma

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 186 e ss., della L. 197/2022 deve essere interpretata in senso ampio: include, salvo diversa espressa esclusione, qualsiasi controversia tributaria pendente alla data di entrata in vigore della legge, anche se relativa ad atti di mera riscossione come le cartelle di pagamento.
  • Un diniego amministrativo basato sulla qualificazione della cartella come atto di riscossione (e quindi esclusione dalla definizione ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018) può essere superato quando intervenga una norma successiva e più ampia (es. L. 197/2022) che non limita la definizione agli atti impositivi.
  • Se il contribuente aderisce alla procedura di definizione agevolata e paga l'importo previsto, il giudizio pendente viene dichiarato estinto e le questioni rimangono assorbite senza pronuncia di merito.
  • Le interpretazioni amministrative (circolari dell'Agenzia) non vincolano il giudice ordinario: il Collegio giudicante può dar prevalenza a un'interpretazione costituzionalmente o sistematicamente coerente della norma legislativa.
  • In presenza di questioni di novità giuridica connesse all'ambito soggettivo e oggettivo della definizione agevolata, è possibile la compensazione delle spese di lite tenuto conto della novità delle questioni.

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