Risposta n. 140 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che sì: la fusione francese si qualifica, anche ai fini italiani, come fusione per incorporazione e quindi determina l'estinzione del consolidato tra la consolidata e la consolidante senza gli effetti di cui all'art. 124 TUIR; inoltre ritiene che la disposizione del secondo periodo debba applicarsi anche nel caso inverso e che il consolidato possa proseguire con le altre consolidate.
Consolidato fiscale - applicazione art. 11, comma 2, primo periodo del DM 1/3/2018 in caso di fusione tra società estere con stabile organizzazione in Italia
Il quesito
Se l'art. 11, comma 2, primo periodo, del Decreto attuativo si applica a una fusione 'nazionale estera' per incorporazione della consolidata (con stabile organizzazione italiana) nella consolidante (con stabile organizzazione italiana) e, in tal caso, se permane la tassazione di gruppo con le altre consolidate ai sensi del secondo periodo del medesimo comma.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda: la fusione nazionale estera prospettata è equiparabile alla fusione per incorporazione ai sensi della direttiva e della disciplina civile, pertanto l'art. 11, comma 2, primo periodo si applica e si determina l'estinzione del consolidato tra le due stabili organizzazioni coinvolte senza effetti dell'art. 124 TUIR. Inoltre l'Agenzia ritiene che il consolidato facente capo alla consolidante possa proseguire con le altre consolidate perché permangono i requisiti di controllo, la residenza/accordo contro le doppie imposizioni e il perimetro di consolidamento; resta comunque impregiudicato il potere di accertamento per eventuali comportamenti abusivi.
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