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Circolare

Circolare INAIL n. 59 del 24 agosto 2004

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2004.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare indica le retribuzioni convenzionali mensili da assumere per il calcolo dei contributi dovuti nel 2004 per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che tali valori sono quelli riportati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 2004. Specifica inoltre l’ambito territoriale di applicazione e stabilisce che le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimenti da/per l’estero nel corso del mese.

Lavoratori italiani in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2004

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per l’anno 2004

La circolare disciplina, per l’anno 2004, le retribuzioni convenzionali da assumere come base di calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani che operano in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e precisa il perimetro territoriale di applicazione, oltre a indicare il criterio di frazionamento delle retribuzioni nei casi di rapporto non coincidente con l’intero mese.

Quadro normativo di riferimento

La materia è ricondotta in primo luogo al decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito nella legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che contiene le norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non risultano vigenti accordi di sicurezza sociale.

In particolare, la circolare richiama:

  • l’art. 1 del decreto-legge n. 317/1987, relativo all’obbligo di assicurazione sociale per i lavoratori italiani operanti in tali Paesi;
  • l’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, che prevede la determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali con decreto ministeriale;
  • il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 4, comma 1, che indica per l’area dirigenziale una retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

La circolare cita inoltre il decreto 30 gennaio 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quale atto che determina le retribuzioni convenzionali per il 2004, insieme a precedenti circolari e a una lettera della Direzione Centrale Rischi richiamate come precedenti applicativi.

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2004

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2004 sono quelle fissate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 2004. La circolare non riproduce gli importi nel testo, ma rinvia espressamente alle tabelle contenute nell’allegato 1, che costituiscono il parametro operativo da utilizzare per i diversi settori.

Ambito di applicazione

Ai fini assicurativi INAIL, il regime delle retribuzioni convenzionali si applica ai lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

La circolare elenca i Paesi per i quali esistono accordi o specifiche discipline che li escludono dal campo di applicazione del presente regime, e precisamente:

  • Argentina;
  • Australia, limitatamente allo Stato del Victoria;
  • Brasile;
  • Canada, limitatamente alla Provincia dell’Ontario e alla Provincia del Quebec;
  • Capoverde;
  • Croazia;
  • Isole del Canale;
  • ex Jugoslavia, con riferimento alle Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo;
  • Principato di Monaco;
  • San Marino;
  • Santa Sede;
  • Slovenia;
  • Svizzera;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Le note richiamate nella circolare precisano inoltre che:

  • dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali con la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e successive modificazioni;
  • dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali con la Svizzera e con gli Stati membri dell’Unione Europea sono sospesi e sostituiti dai medesimi Regolamenti CEE, in forza dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999.

Frazionabilità delle retribuzioni

La circolare stabilisce che le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi in cui, nel corso del mese, intervengano:

  • assunzione;
  • risoluzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento da o per l’estero.

Il criterio è richiamato come previsto dal decreto 30 gennaio 2004, art. 3, e viene indicato come regola applicabile per la corretta determinazione della base imponibile nei casi di rapporto non coincidente con l’intero mese.

Punti principali

Quadro normativo

La circolare si fonda sul decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito nella legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che disciplina la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e prevede l’obbligo di assicurazione sociale e la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali. Richiama inoltre il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 4, comma 1, relativo al massimale di rendita per l’area dirigenziale, nonché il decreto ministeriale 30 gennaio 2004 che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2004. Sono citate anche precedenti circolari e una lettera della Direzione Centrale Rischi.

Retribuzioni convenzionali per il 2004

Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare come base per il calcolo dei contributi dovuti per il 2004 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 2004. La circolare non riporta i singoli importi nel testo, ma rinvia espressamente all’allegato 1 e alle tabelle relative ai diversi settori.

Ambito di applicazione territoriale

Le retribuzioni convenzionali si applicano, ai fini assicurativi INAIL, ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La circolare elenca i Paesi interessati dagli accordi esistenti e quindi esclusi dal campo di applicazione, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia (alcune repubbliche), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Il richiamo normativo specifica che il criterio è previsto dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2004.

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