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Legge

L.R. Toscana 46/2006

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 . Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

Normativa regionaleL.R. Toscana 46/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 46/2006 attua misure di contenimento della spesa pubblica, in coerenza con il d.l. 223/2006, intervenendo soprattutto su commissioni, comitati e altri organi regionali e degli enti dipendenti. Prevede ricognizione, verifica di utilità, riduzione compensi dal 1° settembre 2007 e soppressione al 1° gennaio 2008 per gli organi non confermati. Alcune disposizioni sono poi state abrogate nel 2007.

Contenimento della spesa pubblica regionale e razionalizzazione degli organi collegiali

Contenimento della spesa pubblica regionale e razionalizzazione degli organi collegiali

La legge regionale Toscana n. 46 del 2006 interviene per concorrrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati dal d.l. 223/2006, applicando misure organizzative e finanziarie al sistema regionale toscano. La disciplina riguarda in particolare commissioni, comitati e altri organi della Regione e degli enti e organismi dipendenti.

Finalità e ambito di applicazione

La legge ha una finalità essenzialmente finanziaria e organizzativa: ridurre e razionalizzare la spesa pubblica regionale, in attuazione dei principi statali sul contenimento della spesa. L’intervento opera nel solo ambito della Regione Toscana e dei suoi enti e organismi dipendenti.

Ricognizione degli organi e verifica della loro utilità

Per commissioni, comitati e altri organi, la Giunta regionale deve:

  • effettuare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, una ricognizione degli organi esistenti nell’ambito della Regione e degli enti e organismi dipendenti;
  • nei 120 giorni successivi alla scadenza di tale termine, verificare la perdurante utilità degli organi censiti;
  • assumere, se necessario, iniziative anche legislative per ridurre il numero degli organi, razionalizzarne competenze e composizione e rivederne i compensi.

Gli enti e gli organismi dipendenti sono tenuti a fornire alla Giunta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, le informazioni necessarie alla ricognizione.

Relazione al Consiglio regionale

La Giunta regionale deve trasmettere tempestivamente al Consiglio regionale una relazione sugli esiti dell’attività svolta nella fase di ricognizione e verifica.

Riduzione dei compensi e soppressione degli organi non confermati

Per gli organi che non risultino individuati/confermati all’esito delle verifiche:

  • dal 1° settembre 2007 i compensi sono ridotti del 30%;
  • tali organi sono comunque soppressi dal 1° gennaio 2008.

Si tratta di una disciplina con effetti temporali espressi e legati a una fase di revisione ormai conclusa.

Esclusioni

La disciplina sulle commissioni, i comitati e gli altri organi non si applica:

  • agli organi di direzione, amministrazione e controllo;
  • agli organi dai quali non derivano effetti di spesa a carico del bilancio della Regione e degli enti e organismi dipendenti.

Disposizioni abrogate e regime attuale

Le disposizioni originarie sugli organismi ed enti dipendenti e le modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2006 risultano abrogate nel 2007. Resta quindi di interesse storico soprattutto la parte relativa alla razionalizzazione degli organi collegiali e alla scansione temporale degli adempimenti e delle misure di riduzione della spesa.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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