L.R. Toscana 52/2006
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana aumenta la tassa automobilistica regionale del 10% dal 1° gennaio 2007 e disciplina successive rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni per specifiche categorie di veicoli e alimentazioni alternative, con ulteriori misure temporanee dal 2009 e dal 2015. Contiene inoltre la copertura finanziaria delle minori/maggiori entrate e dispone l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Determinazione e agevolazioni della tassa automobilistica regionale in Toscana
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale in Toscana
La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, gli importi della tassa automobilistica regionale, introducendo un aumento generalizzato, alcune riduzioni ed esenzioni per veicoli meno inquinanti e le relative previsioni finanziarie di copertura. Il testo consolidato riflette anche successive modifiche e abrogazioni di singoli commi, con effetti in gran parte limitati a periodi d’imposta ormai trascorsi.
Aumento generalizzato della tassa automobilistica
Gli importi della tassa automobilistica regionale sono aumentati del 10% rispetto ai livelli vigenti nell’anno 2006. L’aumento opera per i pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007 e riguarda i periodi fissi successivi a tale data.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la disciplina è stata nuovamente rimodulata per gli importi vigenti nell’anno 2012:
- aumento del 10% dell’importo fisso minimo annuo;
- aumento del 10% dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 cc;
- aumento del 10% dell’importo oltre 100 kW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocarri indicati dalla normativa statale richiamata;
- aumento del 5% per i restanti importi.
Riduzioni ed esclusioni dall’aumento
L’aumento originario del 10% non si applica ad alcune categorie di veicoli, a partire dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2009 per periodi fissi successivi. In particolare, sono esclusi:
- autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo immatricolati come euro 4 o euro 5;
- autocarri tassati in base alla potenza effettiva del motore, immatricolati come euro 4 o euro 5;
- autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocarri di cui sopra, se omologati con alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano, GPL, idrogeno o elettrica.
Vari commi successivi della stessa disposizione sono oggi abrogati.
Esenzioni temporanee per veicoli a bassa emissione o convertiti a GPL/metano
Dal 1° gennaio 2009 sono previste esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per alcuni veicoli a doppia alimentazione o convertiti successivamente a GPL/metano.
Per i veicoli nuovi di categoria internazionale M1 e N1, con potenza non superiore a 100 kW, alimentati a benzina/GPL o benzina/metano, immatricolati per la prima volta nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009, l’esenzione opera:
- per il primo periodo fisso;
- per le cinque annualità successive.
Per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui sia installato un sistema GPL o metano collaudato nel 2009, l’esenzione opera per cinque annualità successive. Le cinque annualità decorrono dal periodo d’imposta successivo al collaudo, se la tassa è già stata pagata per quel periodo, oppure dal periodo d’imposta in cui avviene il collaudo se il pagamento era già interrotto per legge.
Esenzione straordinaria per installazioni GPL/metano nel 2015
È prevista un’ulteriore esenzione, per tre annualità, per gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 sui quali venga installato un sistema di alimentazione a GPL o metano, a condizione che:
- l’installazione sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- il collaudo sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.
Le tre annualità decorrono:
- dal periodo d’imposta successivo a quello del collaudo, se questo avviene oltre la scadenza ordinaria del pagamento;
- dal periodo d’imposta in cui avviene il collaudo, se questo avviene entro la scadenza ordinaria del pagamento.
Regime finanziario e copertura delle minori entrate
La legge contiene una dettagliata disciplina di copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle riduzioni ed esenzioni, imputandole in via generale all’unità previsionale di base/ tipologia di entrata relativa a “Imposte e tasse”, con copertura tramite maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente e, per alcune annualità, mediante variazioni di bilancio e riduzione dei fondi spesa.
Sono inoltre indicate stime di maggiori entrate annue per gli effetti della rimodulazione del 2013, con imputazione alla corrispondente tipologia di entrata del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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