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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26163/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU e chiedeva il ristoro previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., sostenendo di aver subito per lungo tempo condizioni detentive degradanti per la presenza di un servizio igienico annesso alla camera diviso solo da un muretto alto circa 1 m e lungo 1,5 m e da una tenda, con totale assenza di privacy e insalubrità dell'aria; il ricorso deduceva inosservanza o errata applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU (denuncia formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato la sentenza di rinvio della Suprema Corte e la giurisprudenza della Corte EDU: la cella era di 9 m2, occupata singolarmente, normalmente areata, e il detenuto partecipava ad attività trattamentali che limitavano la permanenza in cella; tali elementi, unitamente alla separazione costituita dal muretto e dalla tenda, non raggiungevano la "soglia minima di gravità" richiesta dall'art. 3 CEDU per qualificare il trattamento come inumano o degradante, potendo al più trattarsi di mero disagio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Il rimedio risarcitorio previsto è applicabile quando la condizione di detenzione integra una violazione dell'art. 3 CEDU; la Corte ha interpretato l'art. 35-ter richiedendo il parametro della giurisprudenza della Corte EDU e una valutazione multifattoriale della condizione detentiva

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Richiamato quale norma procedurale applicabile ai reclami sui rimedi risarcitori (art. 35-bis, comma 4-bis Ord. pen.); limita il sindacato in Cassazione alla violazione di legge e all'assenza/apparenza della motivazione

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principale parametro sostanziale: vieta trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte EDU richiedendo che la sofferenza o l'umiliazione superino la soglia minima di gravità, valutata in modo concreto e multifattoriale

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso (inosservanza o erronea applicazione della legge penale): utilizzata per inquadrare il motivo di cassazione ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla motivazione del ricorso (richiesta di enunciazione breve dei motivi); applicata nella fase di inquadramento formale del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU è multifattoriale: non conta solo la dimensione spaziale della cella, ma l'insieme delle condizioni (aerazione, luminosità, igiene, privacy, partecipazione ad attività, durata e singola o plurima occupazione).
  • La presenza del WC nella stanza può integrare trattamento degradante solo se, nel complesso, gli effetti (odore persistente, mancanza di aerazione, assenza di privacy per coabitazione) superano la soglia di gravità e non si limitano a mero disagio.
  • La singola occupazione della cella riduce il rilievo del profilo della privacy: la separazione parziale del servizio igienico può essere meno lesiva se la cella è destinata a un solo detenuto.
  • Le carenze che costituiscono soltanto "mero disagio" non sono rilevanti ai fini dell'art. 3 CEDU e non danno diritto al ristoro ex art. 35-ter Ord. pen.
  • La valutazione dei fatti di merito (es.: ampiezza della cella, aerazione, partecipazione ad attività) è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • I precedenti giurisprudenziali richiamati devono essere confrontati con la situazione fattuale concreta: decisioni su celle occupate da più detenuti non sono automaticamente applicabili a celle singole.
  • Per ottenere il ristoro ex art. 35-ter è necessario provare che le condizioni detentive abbiano raggiunto un livello di sofferenza o umiliazione non tollerabile nel comune sentire, valutato con riferimento agli standard della Corte EDU.

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