Cassazione Penale, Sentenza n. 26163/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU e chiedeva il ristoro previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., sostenendo di aver subito per lungo tempo condizioni detentive degradanti per la presenza di un servizio igienico annesso alla camera diviso solo da un muretto alto circa 1 m e lungo 1,5 m e da una tenda, con totale assenza di privacy e insalubrità dell'aria; il ricorso deduceva inosservanza o errata applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU (denuncia formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato la sentenza di rinvio della Suprema Corte e la giurisprudenza della Corte EDU: la cella era di 9 m2, occupata singolarmente, normalmente areata, e il detenuto partecipava ad attività trattamentali che limitavano la permanenza in cella; tali elementi, unitamente alla separazione costituita dal muretto e dalla tenda, non raggiungevano la "soglia minima di gravità" richiesta dall'art. 3 CEDU per qualificare il trattamento come inumano o degradante, potendo al più trattarsi di mero disagio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il rimedio risarcitorio previsto è applicabile quando la condizione di detenzione integra una violazione dell'art. 3 CEDU; la Corte ha interpretato l'art. 35-ter richiedendo il parametro della giurisprudenza della Corte EDU e una valutazione multifattoriale della condizione detentiva
Richiamato quale norma procedurale applicabile ai reclami sui rimedi risarcitori (art. 35-bis, comma 4-bis Ord. pen.); limita il sindacato in Cassazione alla violazione di legge e all'assenza/apparenza della motivazione
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principale parametro sostanziale: vieta trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte EDU richiedendo che la sofferenza o l'umiliazione superino la soglia minima di gravità, valutata in modo concreto e multifattoriale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso (inosservanza o erronea applicazione della legge penale): utilizzata per inquadrare il motivo di cassazione ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione del ricorso (richiesta di enunciazione breve dei motivi); applicata nella fase di inquadramento formale del ricorso
Massime di principio
- La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU è multifattoriale: non conta solo la dimensione spaziale della cella, ma l'insieme delle condizioni (aerazione, luminosità, igiene, privacy, partecipazione ad attività, durata e singola o plurima occupazione).
- La presenza del WC nella stanza può integrare trattamento degradante solo se, nel complesso, gli effetti (odore persistente, mancanza di aerazione, assenza di privacy per coabitazione) superano la soglia di gravità e non si limitano a mero disagio.
- La singola occupazione della cella riduce il rilievo del profilo della privacy: la separazione parziale del servizio igienico può essere meno lesiva se la cella è destinata a un solo detenuto.
- Le carenze che costituiscono soltanto "mero disagio" non sono rilevanti ai fini dell'art. 3 CEDU e non danno diritto al ristoro ex art. 35-ter Ord. pen.
- La valutazione dei fatti di merito (es.: ampiezza della cella, aerazione, partecipazione ad attività) è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazioni di legge.
- I precedenti giurisprudenziali richiamati devono essere confrontati con la situazione fattuale concreta: decisioni su celle occupate da più detenuti non sono automaticamente applicabili a celle singole.
- Per ottenere il ristoro ex art. 35-ter è necessario provare che le condizioni detentive abbiano raggiunto un livello di sofferenza o umiliazione non tollerabile nel comune sentire, valutato con riferimento agli standard della Corte EDU.
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