DECRETO 12 maggio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina registrazione, obblighi contabili, dichiarazione e versamento dell’imposta sulle bevande edulcorate prevista dalla legge n. 160/2019, nonché controlli, rimborsi e riscossione. Il tributo riguarda bevande e preparati delle voci NC 2009 e 2202 destinati al consumo umano, salvo le esenzioni e i casi di non applicazione indicati. Non sono previsti nel testo termini finali di applicabilità.
Attuazione dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Attuazione dell’imposta sulle bevande edulcorate
Il decreto stabilisce le modalità operative dell’imposta sul consumo istituita dalla legge n. 160/2019, individuando prodotti interessati, soggetti obbligati, registrazioni, adempimenti contabili e dichiarativi, versamenti, controlli e procedure di rimborso e riscossione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Sono considerate bevande edulcorate le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202, condizionati per la vendita, destinati al consumo umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume. La classificazione è effettuata secondo la nomenclatura combinata richiamata dal decreto.
Sono esclusi dal tributo gli alimenti a fini medici speciali rientranti nel regolamento (UE) 2016/128. Non è dovuta l’imposta sulle bevande cedute per il consumo in altri Stati membri dell’Unione europea o esportate, nei casi previsti per il fabbricante e per il soggetto per conto del quale la produzione è effettuata.
Sono esenti le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti, espresso in equivalente di saccarosio, non supera:
- 25 grammi per litro per le bevande finite;
- 125 grammi per chilogrammo per i prodotti da diluire.
L’equivalenza è calcolata usando i poteri edulcoranti e le quantità convenzionali stabiliti nella tabella allegata al decreto interdirettoriale del 15 ottobre 2020.
Soggetti obbligati al pagamento
Per le bevande prodotte in Italia e cedute a consumatori nel territorio nazionale o a commercianti nazionali per la rivendita, è obbligato il fabbricante registrato. Se la produzione è effettuata per conto di un soggetto che cura direttamente la cessione nazionale, l’obbligo ricade su quest’ultimo, purché registrato.
Per le bevande provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, è obbligato l’acquirente che le riceve nel magazzino denunciato. Per le bevande importate definitivamente da Paesi extra-UE, è obbligato il soggetto che effettua l’importazione definitiva; accertamento e riscossione avvengono secondo le modalità previste per i diritti di confine.
Fabbricanti e soggetti cedenti possono indicare nella documentazione fiscale della cessione nazionale l’importo del tributo dovuto.
Registrazione presso l’ADM
Chi intende produrre bevande edulcorate a partire da materie prime o semilavorati deve denunciare telematicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), prima dell’inizio dell’attività e per ciascun impianto, i dati dell’impresa e dell’impianto, i depositi utilizzati, le tipologie e i quantitativi stimati di produzione, gli edulcoranti impiegati e le rese teoriche di lavorazione. Per la produzione da prodotti già pronti per il condizionamento sono richiesti i dati identificativi, le tipologie e le quantità stimate, nonché il tipo e la quantità degli edulcoranti.
Il soggetto, residente o non residente, per conto del quale si producono bevande destinate alla cessione nazionale deve denunciare l’attività di cessione, indicando i propri dati e i codici degli impianti interessati. L’ADM attribuisce un codice identificativo a ciascun impianto e un codice unico al soggetto cedente.
L’acquirente di bevande provenienti da altri Stati membri deve denunciare telematicamente l’attività prima di iniziarla, indicando i dati dell’impresa, i magazzini nazionali di ricezione e la PEC o, per i non residenti, l’indirizzo per le comunicazioni. L’ADM attribuisce un codice identificativo unico.
I soggetti non residenti registrati per la cessione o l’acquisto devono avvalersi di un rappresentante fiscale in Italia e comunicarne i dati all’ADM prima dell’inizio dell’attività pertinente.
Registri, prospetti e conservazione
Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo dei quantitativi prodotti, distinguendo quelli realizzati per conto di soggetti cedenti, le cessioni nazionali, le quantità esenti, quelle cedute in altri Stati membri e quelle esportate. Devono essere riportati gli estremi della documentazione fiscale o doganale e le eventuali distruzioni, rotture accidentali o altre perdite. Bevande finite e prodotti da diluire sono registrati separatamente.
Il fabbricante che produce, a partire da materie prime o semilavorati, oltre 100.000 ettolitri annui, compresi i quantitativi prodotti per conto terzi, redige anche una scheda degli edulcoranti introdotti, con potere edulcorante convenzionale, equivalente di saccarosio ed estremi della documentazione d’acquisto. Le annotazioni della scheda sono effettuate entro la fine di ciascun mese.
Per le bevande prodotte per conto di soggetti cedenti ed estratte dall’impianto, il fabbricante trasmette all’ADM, entro il mese successivo alle movimentazioni, un riepilogo mensile per ciascun cedente e ne comunica i dati anche al cedente.
L’acquirente, o il rappresentante fiscale dell’acquirente non residente, tiene un prospetto dei quantitativi acquistati, per tipologia, con indicazione del magazzino di ricezione e degli estremi della documentazione fiscale. Le bevande finite e i prodotti da diluire sono distinti.
I prospetti sono tenuti esclusivamente in formato elettronico, stampati mensilmente e su richiesta dell’ADM o della Guardia di finanza. Le annotazioni sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo alle operazioni; per i fabbricanti che superano 100.000 ettolitri annui, entro il secondo giorno lavorativo. I quantitativi sono indicati in volume per le bevande finite e in peso per i prodotti da diluire. Le risultanze finali annuali del fabbricante sono riportate nel prospetto dell’anno successivo e i prospetti sono conservati per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.
Dichiarazioni e versamenti
L’accertamento e la liquidazione si basano su dichiarazioni mensili, trasmesse telematicamente all’ADM entro la fine del mese successivo al mese di riferimento. Il fabbricante dichiara, per ciascun impianto e tipologia di bevanda prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti nel mercato nazionale, distinguendo quelli esenti e quelli per i quali il tributo non si applica. L’acquirente dichiara i quantitativi pervenuti nei magazzini, distinguendo quelli esenti.
Quando la produzione è effettuata per conto di un soggetto residente che provvede alla cessione nazionale, la dichiarazione è presentata da quest’ultimo in luogo del fabbricante. Per il soggetto cedente non residente, presenta la dichiarazione e versa il tributo il suo rappresentante fiscale.
Il tributo risultante dalla dichiarazione è versato entro lo stesso termine, mediante delega bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997 o con le altre modalità di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.
Nuove sostanze edulcoranti e riliquidazione
Se si intendono produrre o ricevere bevande contenenti edulcoranti autorizzati dalla normativa unionale ma non ancora inclusi nella tabella, il fabbricante o l’acquirente ne dà comunicazione all’ADM. In attesa dell’aggiornamento, per il calcolo del tributo si applicano poteri convenzionali pari a 1,30 per gli edulcoranti naturali e a 37.000 per quelli sintetici, corrispondenti rispettivamente a 0,769 grammi e 0,0000270 grammi di sostanza per un grammo equivalente di saccarosio.
Dopo l’aggiornamento della tabella, se i valori cambiano, i soggetti tenuti alle dichiarazioni mensili presentano telematicamente all’ADM un prospetto di riliquidazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le somme a debito sono versate entro 60 giorni dalla presentazione del prospetto; le eccedenze sono detratte dai versamenti successivi oppure rimborsate su istanza.
Rimborsi
Il tributo indebitamente pagato è rimborsabile su richiesta telematica all’ADM, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. L’istanza deve indicare codice identificativo, importo, ragione dell’indebito e modalità prescelta per il rimborso.
Verificata la regolarità della richiesta, l’ADM dispone il rimborso entro 60 giorni, in denaro oppure mediante riconoscimento di un credito utilizzabile per il pagamento del tributo. Il diniego deve essere motivato. Non sono rimborsate somme pari o inferiori a 30 euro.
Verifiche e controlli
I funzionari dell’ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono accedere agli impianti di produzione, ai depositi e ai magazzini per acquisire elementi utili alla verifica del corretto assolvimento del tributo, constatare le giacenze e prelevare gratuitamente campioni, anche per determinare contenuto e tipologia degli edulcoranti.
L’ADM può prescrivere al fabbricante marce controllate per determinare le rese di lavorazione degli edulcoranti. Per i fabbricanti che producono oltre 100.000 ettolitri annui può inoltre prescrivere l’installazione di dispositivi di misurazione dei quantitativi prodotti.
Contestazione delle violazioni e riscossione
Per le violazioni previste dalla legge n. 160/2019, comprese quelle del decreto, ADM e Guardia di finanza redigono processo verbale e lo trasmettono all’ufficio ADM competente. Quando deve essere notificato, il verbale è trasmesso tramite PEC al soggetto obbligato o tenuto agli adempimenti. Salvo casi di particolare e motivata urgenza, entro 60 giorni dalla notifica o consegna del verbale l’interessato può presentare osservazioni e richieste, che l’ADM valuta prima dell’avviso di pagamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni.
In caso di omesso o parziale versamento, l’ADM notifica tramite PEC un avviso di pagamento, assegnando 30 giorni dalla perfezione della notifica. L’avviso deve essere notificato entro cinque anni dalla scadenza del versamento. Contestualmente può essere notificato l’atto di irrogazione delle sanzioni previste dalla legge n. 160/2019, anche in via immediata secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
Se il pagamento non avviene nel termine, si procede alla riscossione coattiva secondo il decreto legislativo n. 112/1999. Il credito tributario si prescrive in cinque anni dalla scadenza del versamento; se è esercitata l’azione penale, la prescrizione è interrotta e decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva. Non si avvia la procedura di riscossione per somme pari o inferiori a 30 euro.
Comunicazioni e disposizioni attuative
I soggetti registrati comunicano all’ADM ogni variazione dei dati denunciati entro 15 giorni dal verificarsi, tramite PEC o, per i non residenti, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato. I non residenti comunicano entro lo stesso termine anche le variazioni dei dati del rappresentante fiscale.
In fase di prima applicazione, provvedimenti del direttore dell’ADM possono stabilire ulteriori modalità per la trasmissione delle denunce e delle dichiarazioni. Ulteriori provvedimenti possono integrare i dati da includere nelle dichiarazioni e nei prospetti, definire le caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione e modificare la soglia quantitativa di 100.000 ettolitri prevista per le relative prescrizioni, nonché integrare i dati delle denunce e disciplinare tempi e modalità di trasmissione telematica dei dati contabili.
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