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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 7 maggio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Apporti al Patrimonio Destinato.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A02945Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, entro il limite complessivo di 44 miliardi di euro, per finanziare il Patrimonio Destinato istituito ai sensi del decreto-legge n. 34/2020. Prevede un apporto iniziale di 3 miliardi, le modalità di pianificazione e contabilizzazione, l’emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore del MEF e la possibile sostituzione, previa autorizzazione legislativa, con apporti di liquidità.

Apporti al Patrimonio Destinato di CDP per il sostegno e il rilancio economico

Apporti al Patrimonio Destinato di CDP

Il decreto definisce le modalità con cui il Ministero dell’economia e delle finanze apporta risorse al Patrimonio Destinato costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. per sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo. Gli apporti sono destinati al Patrimonio Destinato o ai suoi eventuali comparti e avvengono nel quadro delle disposizioni del decreto-legge n. 34/2020.

Limite e forma degli apporti

Possono essere assegnati a CDP, in nome e per conto del Patrimonio Destinato, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro, fino al limite massimo complessivo di 44 miliardi di euro. Nel computo del limite si tiene conto anche dei titoli eventualmente apportati per coprire le operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

Previo intervento di un’autorizzazione legislativa, l’apporto iniziale e quelli successivi possono essere effettuati, in tutto o in parte, mediante disponibilità liquide anziché titoli di Stato, fermo il medesimo limite complessivo.

Programmazione ed esecuzione

Il Dipartimento del Tesoro – Direzione II comunica a CDP le caratteristiche dei titoli e una previsione del loro ammontare nominale almeno quindici giorni lavorativi prima dell’emissione. La comunicazione indica il controvalore dell’apporto, che può essere adeguato in sede di emissione per rispettare il taglio minimo sottoscrivibile di 1.000 euro.

L’assegnazione dei titoli è commisurata alle esigenze d’impiego del Patrimonio Destinato e dei singoli comparti, tenendo conto delle assegnazioni già effettuate. CDP comunica alla Direzione II, almeno con cadenza trimestrale, le previsioni d’impiego distinte per comparto. Per i titoli apportati, CDP trasmette inoltre i dati di pianificazione e di consuntivazione delle operazioni di gestione e i relativi tempi di esecuzione, secondo le modalità e le scadenze da definire in un protocollo d’intesa sottoscritto da entrambe le parti.

Valorizzazione e strumenti finanziari partecipativi

A seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, a fronte degli apporti sono emessi in favore del MEF strumenti finanziari partecipativi del Patrimonio Destinato o dei relativi comparti. Il loro valore nominale è pari al valore di mercato dei titoli apportati, inclusi gli eventuali dietimi d’interesse.

Il valore di mercato è determinato sulla base delle quotazioni delle ore 12:00 del giorno di emissione; per le nuove emissioni si utilizzano i rendimenti dei titoli di Stato italiani di pari o similare scadenza rilevati su MTS. Il regolamento dei titoli avviene il secondo giorno lavorativo successivo all’emissione e, nella stessa data, i titoli sono assegnati a CDP per conto del Patrimonio Destinato.

Apporto iniziale e mancata costituzione

Per la dotazione iniziale sono assegnati titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro. Il Dipartimento del Tesoro ne dispone l’emissione e la conseguente assegnazione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il controvalore comprende i dietimi d’interesse ed è determinato secondo i criteri sopra indicati; può essere adeguato per rispettare il taglio minimo di 1.000 euro.

Dopo la costituzione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, CDP imputa come apporto i titoli assegnati e le eventuali somme derivanti da cedole maturate o da titoli rimborsati, ed emette gli strumenti finanziari partecipativi in favore del MEF. Se il Patrimonio Destinato non è costituito entro sessanta giorni dall’assegnazione iniziale, i titoli sono restituiti al Dipartimento del Tesoro per l’annullamento; le somme relative a cedole maturate e titoli rimborsati sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Limiti temporali e carattere operativo

Il termine di quindici giorni lavorativi per l’emissione dell’apporto iniziale decorre dalla pubblicazione del decreto; quello di sessanta giorni per la costituzione del Patrimonio Destinato decorre dall’assegnazione dei titoli. Il decreto attua il meccanismo di apporto previsto per il Patrimonio Destinato istituito nell’ambito delle misure connesse all’emergenza COVID-19, con un limite complessivo di 44 miliardi di euro; non stabilisce una data finale autonoma di applicazione.

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